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Accordo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento “La formazione continua nel
settore salute”. Rep. Atti n. 14/CSR
del 2 febbraio 2017 LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 2 febbraio 2017: VISTO l’articolo 4,
comma 1 del decreto legislativo VISTO l’articolo 1, comma 173 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 che subordina l’accesso al finanziamento integrativo,
rispetto a quello previsto ordinariamente per il Servizio sanitario nazionale a
carico dello Stato, ad una specifica
intesa tra Stato e regioni, da stipularsi ai sensi dell’articolo 8, comma 6
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli, ai fini del contenimento
della dinamica dei costi, tra gli altri, la realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario, come
espressamente previsto dalla lettera d) del richiamato comma 173; VISTO l’intesa sancita da questa Conferenza
nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005) in attuazione
dell’articolo 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede,
all’articolo 4, comma 1, lettera f) l’impegno delle Regioni alla realizzazione
degli interventi previsti dal
Piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario; VISTO l’accordo ponte, ai sensi dell'articolo
4 del citato decreto legislativo n. 281, sul “Piano nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario
2005-2007”, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 marzo 2006 (rep. Atti 2545/2006); VISTO l’Accordo sancito da questa Conferenza
nella seduta del 1° agosto 2007 (Rep. Atti n. 168/2007) concernente il
“Riordino del sistema di formazione continua in medicina”; VISTO l’articolo 2, comma 357 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 in base al quale il sistema di educazione continua in
medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui al citato Accordo
del 1°agosto 2007 e la gestione amministrativa del programma E.C.M. ed il supporto alla Commissione nazionale per la
formazione continua, di cui all’articolo 16ter del decreto legislativo n.
502/1992, e successive modificazioni, sono trasferiti all’Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali, stabilendo altresì che la suddetta Commissione
svolge le funzioni ed i compiti indicati nel richiamato Accordo 1°agosto 2007
ed è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione
individuata nel predetto Accordo; VISTO l’articolo 2, comma 358 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 in base al quale “I contributi alle spese previsti
dall’articolo 92, comma 5 della legge n. 388/2000, affluiscono direttamente al
bilancio dell’Age.na.s. ai fini della copertura degli
oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della
Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi
previsti dal citato Accordo 1°agosto 2007”; VISTO l’Accordo sancito da questa Conferenza
nella seduta del 5 novembre 2009 (Rep. Atti n. 192/2009) sull’“Accreditamento
dei provider ECM, formazione a
distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo
sanitario, attività formative realizzate all’estero, liberi professionisti”; VISTO l’articolo 3, comma 5, lettera b), del
decreto legge n. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011, il quale nel
prevedere l’”obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione
continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai
consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di educazione continua in medicina (ECM)”, stabilisce altresì che “la violazione
dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come
tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale
che dovrà integrare tale previsione; VISTO
l’Accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 19 aprile 2012, (Rep.
atti 101/CSR), riguardante “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina
– Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei
provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e
associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio
della qualità, liberi professionisti”; VISTA la nota dell’11 gennaio 2017, con la quale il
Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo in argomento; VISTA la nota del 16
gennaio 2017, con la quale l’anzidetta proposta è stata diramata alle Regioni e
Province autonome con convocazione di una riunione tecnica per il suo esame; CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro
tecnico svoltosi il 25 gennaio 2017,
i rappresentanti delle Regioni hanno concordato alcune modifiche del documento con
i rappresentanti delle Amministrazioni centrali; VISTA
la nota del 27 gennaio 2017, con la quale il Ministero della salute ha
trasmesso una nuova versione del predetto documento, che recepisce le modifiche
concordate nel corso del predetto incontro; VISTA
la nota del 1°febbraio 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa
Conferenza ha diramato il testo definitivo del predetto documento, inviato dal
Ministero della salute con nota in pari data; CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta
le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo, All. sub A, che
costituisce parte integrante del presente atto; ACquisito, nel corso della seduta, l'assenso
del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; PREMESSO:
5. Che è altresì necessario disciplinare le modalità
per assolvere l’obbligo di formazione continua da parte dei professionisti
sanitari e l’organizzazione delle attività formative; Sancisce accordo tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento “La formazione continua nel
settore salute”, Allegato A, parte integrante del presente atto.
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