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Intesa tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano in merito all’attuazione della legge
28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (articolo 1, commi 680,
682 e 683). Repertorio atti n. 21/CSR
dell’11 febbraio 2016 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Nella odierna
seduta dell’11 febbraio 2016: VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016) e, in particolare: - l’articolo 1, comma 680, il quale ha
stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in
conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di
coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui
risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in
ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza, in sede di autocoordinamento dalle Regioni
e Province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni,
entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti
termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla
scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di
spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche
conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di
finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle
risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il
concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna
autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il
finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente
rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente
articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione
Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano
l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo
sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e
recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso
agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo
1 della medesima legge; - l’articolo 1, comma 682, il quale ha disposto che il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 681 del presente articolo, al
netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione
del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le Regioni
a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per
l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla
Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applica
quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6; per gli
anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 680 del
medesimo articolo 1; -
l’articolo 1, comma 683, il quale ha disposto che, ai fini della
riduzione del debito, nell'anno 2016 è attribuito alle Regioni a statuto
ordinario un contributo di complessivi 1.900 milioni di euro, ripartito fra
ciascuna regione come indicato nell'allegato n. 7 annesso alla medesima legge.
Gli importi di ciascun contributo possono essere modificati a invarianza del
contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016,
in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il contributo non rileva ai fini del
pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734; VISTA la nota del 12 gennaio 2016 con la quale
l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha chiesto alle Regioni ed al
Ministero dell’economia e delle finanze di ricevere gli elementi ai fini della
iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni
entro il termine del 31 gennaio 2016 CONSIDERATO che l’argomento,
iscritto all’ordine del giorno della seduta straordinaria di questa Conferenza del
29 gennaio 2016, è stato rinviato su richiesta delle Regioni, tenuto conto
della necessità di ulteriori approfondimenti; VISTA la nota dell’11 febbraio
2016 con la quale, a seguito del confronto intervenuto con le Regioni, il Ministero
dell’economia e delle finanze ha reso noto un documento (All.A)
contenente la proposta di intesa per l’attuazione dei commi 680, 682 e 683 dell’articolo
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016); CONSIDERATO che, nel corso della
odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, nel consegnare un documento, hanno
espresso avviso favorevole al conseguimento dell’intesa, auspicando la
prosecuzione dell’interlocuzione con il Governo in relazione allo svincolo
degli investimenti dal pareggio di bilancio anche attraverso la sollecita
attivazione di un specifico tavolo di confronto. Inoltre, hanno dichiarato che
la parte del contributo al risanamento dei conti pubblici a carico delle
Regioni a Statuto speciale viene demandata a singoli accordi bilaterali tra il
Governo e le singole Regioni a Statuto speciale; in caso di mancato accordo
entro un termine ragionevole, la copertura di 3,5 miliardi di euro per il 2017
e di 5 miliardi di euro per il 2018, si conseguirà con un maggiore contributo
delle Regioni a Statuto ordinario; ACQUISITO, pertanto, l'assenso
del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; SANCISCE L’INTESA sul documento concernente attuazione
dell’articolo 1, commi 680, 682 e 683, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016) nella formulazione che, allegata al presente atto, ne
costituisce parte integrante.
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