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Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2013, dei fondi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2013, dei fondi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

 

Rep. Atti n.   161/CSR   del 14 novembre 2013          

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 14 novembre 2013:

 

VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, nel definire i compiti e le funzioni amministrative in tema di sanità conservati allo Stato, stabilisce che l’adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle Regioni, avviene previa intesa in questa Conferenza;

 

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” che:

- all’articolo 6 (Principi generali per l’organizzazione delle attività trasfusionali), comma 1, lettera c), prevede che con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 ed ai principi generali di cui all’articolo 11 della medesima legge, autorizzando a tal fine la spesa di € 2.100.000,00 annui a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri di funzionamento delle predette strutture;

- all’articolo 11 (Principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali) definisce, in considerazione del fatto che l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie, alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;

 

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, all’articolo 2, comma 109, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, escludendo così le Province autonome di Trento e Bolzano dall’attribuzioni di fondi speciali per garantire i livelli di prestazioni in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTO il proprio Atto Rep. n. 2699 del 30 novembre 2006, con il quale, ai sensi del predetto articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è stato sancito l’Accordo concernente la individuazione delle strutture e degli strumenti necessari per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali;

 

VISTA la proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri di ripartizione dei fondi per l’anno 2013, per un importo complessivo pari a € 912.367,00, per le finalità ed in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della citata legge n. 219 del 2005, formulati dal Centro nazionale sangue;

 

VISTA la lettera del 21 ottobre 2013 con la quale la proposta di ripartizione di cui trattasi è stata diramata alle Regioni con richiesta di assenso tecnico;

 

VISTA la nota del 31 ottobre 2013 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

 

 

Sancisce intesa

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

 

 

Obiettivo: rispetto degli impegni regionali ai fini dell’autosufficienza regionale e nazionale di emocomponenti e plasmaderivati;

Attività: attuazione di programmi di produzione, consumo e compensazione di emocomponenti e plasmaderivati;

Indicatori: evidenza dell’alimentazione dei flussi informativi previsti con le modalità e le scadenze definite entro il 30 settembre 2013;

Peso:

- 25% indice di popolazione (IP);

- 50% indice di efficienza nella gestione dei consumi di globuli rossi in relazione ai ricoveri totali (ICDO);

- 25% indice di efficienza relativa all’attività di raccolta (ID).

IP: indice di popolazione residente;

ICDO: indice di consumo globuli rossi/dimissioni ospedaliere, pesato sulla popolazione;

ID: indice di donazione, pesato sulla popolazione residente.

 

Sulla base dei predetti obiettivi e criteri, i fondi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, pari a € 912.367,00 per l’anno 2103, sono ripartiti tra le regioni, come riportato nella Tabella, allegato sub A), parte integrante del presente atto.

 

Le quote spettanti alle regioni, in base alla predetta Tabella A, saranno erogate dal Ministero della salute soltanto a seguito del raggiungimento dell’obiettivo stabilito, come risultante dal monitoraggio effettuato dal Centro nazionale sangue, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate sul capitolo di spesa 4385 pg 4 così come risultante dalla legislazione vigente e da eventuali variazioni disposte da successive manovre di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

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