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Rep. Atti n. 46/CSR del 25 marzo 2009 Nella odierna seduta del 25 marzo 2009: VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato- Regioni, il Governo può
promuovere la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle
rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; VISTA la legge 4 luglio 2005, n. 123, “Norme per la protezione dei
soggetti malati di celiachia”, che all’articolo 2, comma 3, definisce una serie
di interventi mirati al raggiungimento di vari obiettivi tra i quali quelli di
effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite
erpetiforme, di migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci e di
provvedere alla preparazione e all’aggiornamento professionale del personale
sanitario; VISTA la nota in data 18 aprile 2007, con la quale il
Ministero della salute ha inviato una prima versione della proposta di intesa
in oggetto, la quale è volta a definire, in coerenza con le disposizioni
contenute nella predetta legge n. 123/2005, le modalità essenziali per lo
svolgimento dell’attività di aggiornamento e formazione continua della classe
medica in materia di malattia celiaca; VISTA la lettera in data 21 novembre 2007, con la quale il
Ministero della salute, a seguito delle riunioni tecniche svoltesi nei giorni
11 giugno 2007 e 11 settembre 2007, ha inviato una nuova stesura della
proposta di intesa di cui trattasi; CONSIDERATO che VISTA la lettera del 5 febbraio 2009, con la quale il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ha inviato una ulteriore stesura della bozza di intesa in parola che,
in data 6 febbraio, è stata diramata alle Regioni e Province autonome; CONSIDERATO che il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, in data 26 febbraio CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 5
marzo 2009, le Regioni e le Province autonome hanno proposto ulteriori
modifiche alla predetta versione dello schema di intesa in parola, che i
rappresentanti delle Amministrazioni centrali hanno ritenuto accoglibili; VISTA la definitiva stesura di detto schema, pervenuta dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con lettera del 9
marzo 2009, che recepisce le modifiche proposte dalle Regioni e Province
autonome nel corso della citata riunione tecnica del 5 marzo 2009; VISTA la nota in data 9 marzo 2009 con la quale tale
definitiva stesura dello schema in parola è stata di diramata alle Regioni e
Province autonome; VISTA la lettera in data 11 marzo 2009 con la quale, sulla
predetta definitiva stesura, ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del
Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; SANCISCE INTESA tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati: PREMESSO CHE: - le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in
applicazione dell’art.3, comma 1, della legge 123/2005, indicano alle ASL
interventi operativi ai fini della diagnosi precoce della celiachia e della
prevenzione delle complicanze, secondo criteri e metodologie stabiliti in armonia
con le normative e le disposizioni regionali; - le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
prevedono, nell’ambito della programmazione regionale in materia di formazione,
programmi dedicati alla formazione e all’aggiornamento della classe medica
sulla malattia celiaca, al fine di facilitare l’individuazione dei celiaci,
siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio; - il Ministero del lavoro della salute e delle politiche
sociali si è assunto l’impegno di promuovere l’inserimento obbligatorio della
materia negli ECM nazionali; - la presente Intesa può costituire un utile elemento per le
Regioni nell’ambito delle rispettive competenze e programmazioni; SI CONVIENE Art. 1 (Attività) 1) Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano sono parte attiva nel favorire e
promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale della classe medica al
fine di favorire la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle
complicanze. Art. 2 (Destinatari della formazione) 1) I destinatari della formazione sono: - medici del
S.S.N. : pediatri di libera scelta, medici di medicina generale. Art. 3 (Modalità di aggiornamento e
Formazione continua) 1) Il prodotto formativo viene definito nei
contenuti e nella tipologia dal comitato paritetico di cui all’art.4. 2) I crediti formativi sono attribuiti in
conformità ai criteri stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione
continua (CNFC). Art. 4 (Attività di coordinamento) 1) E’ istituito un Comitato paritetico
composto da: a) tre rappresentanti del Dipartimento per b) tre rappresentanti della Commissione nazionale per la
formazione continua, tra cui un
funzionario della Direzione generale delle risorse umane e professioni
sanitarie e il Responsabile amministrativo-gestionale della Commissione stessa; c) sei rappresentanti designati dalle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano. Il comitato paritetico: - definisce
gli obiettivi in coerenza con le finalità indicate all’art.1; - concorda il programma di
formazione standard a livello nazionale da realizzarsi anche attraverso
interventi formativi a distanza (FAD); - assicura il
monitoraggio delle attività formative realizzate, fornendo adeguata
informazione semestrale sull’esito delle stesse; - definisce
gli indicatori “attesi” (outcome) in relazione
all’incremento della diagnosi precoce della malattia celiaca dell’adulto e del
bambino. Ai componenti del comitato paritetico non spettano compensi
per l’attività svolta nell’ambito dello stesso comitato. Alle spese di
funzionamento del comitato si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio dell’Amministrazione presso la quale viene istituito, con esclusione del
trattamento dei missione eventualmente spettante ai componenti, che rimane a
carico dell’Amministrazione di appartenenza degli stessi. Art. 5 (Articolazione dei contenuti
formativi) 1) Il programma di formazione concordato
nelle modalità di cui all’art.4 privilegia, tra gli argomenti da trattare,
quelli di seguito indicati: - elementi di
epidemiologia; - elementi di
genetica; - eziologia e
fisiopatologia della malattia celiaca; - quadri
clinici e malattie associate in età pediatrica e nell’adulto; - approccio
diagnostico razionale e screening dei familiari; - follow-up e
complicanze della malattia celiaca; - problemi
legati alla dieta senza glutine; - problemi
legati al rapporto medico-paziente nell’ambito della patologia cronica; - registro
nazionale delle complicanze della malattia celiaca. Art. 6 (Clausola di invarianza finanziaria) 1) Dall’attuazione della presente Intesa non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
Amministrazioni interessate provvederanno all’attuazione di quanto previsto nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente. IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.
Dott. Raffaele Fitto
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