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Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di formazione e aggiornamento professionale della classe medica sulla malattia celiaca. (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Rep

 

Rep. Atti n. 46/CSR del 25 marzo 2009

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 25 marzo 2009:

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato- Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTA la legge 4 luglio 2005, n. 123, “Norme per la  protezione dei soggetti malati di celiachia”, che all’articolo 2, comma 3, definisce una serie di interventi mirati al raggiungimento di vari obiettivi tra i quali quelli di effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme, di migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci e di provvedere alla preparazione e all’aggiornamento professionale del personale sanitario;

 

VISTA la nota in data 18 aprile 2007, con la quale il Ministero della salute ha inviato una prima versione della proposta di intesa in oggetto, la quale è volta a definire, in coerenza con le disposizioni contenute nella predetta legge n. 123/2005, le modalità essenziali per lo svolgimento dell’attività di aggiornamento e formazione continua della classe medica in materia di malattia celiaca;

 

VISTA la lettera in data 21 novembre 2007, con la quale il Ministero della salute, a seguito delle riunioni tecniche svoltesi nei giorni 11 giugno 2007 e 11 settembre 2007,  ha inviato una nuova stesura della proposta di intesa di cui trattasi;

 

CONSIDERATO che la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, con lettera in data 29 novembre 2007, ha rappresentato la necessità di condurre ulteriori approfondimenti al riguardo, riservandosi di comunicarne successivamente gli esiti;

 

VISTA la lettera del 5 febbraio 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato una ulteriore stesura della bozza di intesa in parola che, in data 6 febbraio, è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

CONSIDERATO che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 26 febbraio 2009, ha inviato una nuova versione della proposta di intesa indicata in oggetto, contenente alcune modifiche concordate con il Ministero dell’economia e delle finanze;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 5 marzo 2009, le Regioni e le Province autonome hanno proposto ulteriori modifiche alla predetta versione dello schema di intesa in parola, che i rappresentanti delle Amministrazioni centrali hanno ritenuto accoglibili;

 

VISTA la definitiva stesura di detto schema, pervenuta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con lettera del 9 marzo 2009, che recepisce le modifiche proposte dalle Regioni e Province autonome nel corso della citata riunione tecnica del 5 marzo 2009;

 

VISTA la nota in data 9 marzo 2009 con la quale tale definitiva stesura dello schema in parola è stata di diramata alle Regioni e Province autonome;

 

VISTA la lettera in data 11 marzo 2009 con la quale, sulla predetta definitiva stesura, la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso avviso tecnico favorevole;

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome;

 

SANCISCE INTESA

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

 

PREMESSO CHE:

 

- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell’art.3, comma 1, della legge 123/2005, indicano alle ASL interventi operativi ai fini della diagnosi precoce della celiachia e della prevenzione delle complicanze, secondo criteri e metodologie stabiliti in armonia con le normative e le disposizioni regionali;

 

- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prevedono, nell’ambito della programmazione regionale in materia di formazione, programmi dedicati alla formazione e all’aggiornamento della classe medica sulla malattia celiaca, al fine di facilitare l’individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;

 

- il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali si è assunto l’impegno di promuovere l’inserimento obbligatorio della materia negli ECM nazionali;

 

- la presente Intesa può costituire un utile elemento per le Regioni nell’ambito delle rispettive competenze e programmazioni;

 

SI CONVIENE

 

Art. 1

(Attività)

 

1)      Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sono parte attiva nel favorire e promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale della classe medica al fine di favorire la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle complicanze.

 

 

Art. 2

(Destinatari della formazione)

 

1)      I destinatari della formazione sono:

-        medici del S.S.N. : pediatri di libera scelta, medici di medicina generale.

 

 

Art. 3

(Modalità di aggiornamento e Formazione continua)

 

1)      Il prodotto formativo viene definito nei contenuti e nella tipologia dal comitato paritetico di cui all’art.4.

2)      I crediti formativi sono attribuiti in conformità ai criteri stabiliti dalla commissione nazionale per la formazione continua (CNFC).

 

 

Art. 4

(Attività di coordinamento)

 

1)      E’ istituito un Comitato paritetico composto da:

a)         tre rappresentanti del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione, tra cui il direttore dell’ufficio Nutrizione;

b)         tre rappresentanti della Commissione nazionale per la formazione continua,  tra cui un funzionario della Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie e il Responsabile amministrativo-gestionale della Commissione stessa;

c)         sei rappresentanti designati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Il comitato paritetico:

-           definisce gli obiettivi in coerenza con le finalità indicate all’art.1;

-           concorda il  programma di formazione standard a livello nazionale da realizzarsi anche attraverso interventi formativi a distanza (FAD);

-           assicura il monitoraggio delle attività formative realizzate, fornendo adeguata informazione semestrale sull’esito delle stesse;

-           definisce gli indicatori “attesi” (outcome) in relazione all’incremento della diagnosi precoce della malattia celiaca dell’adulto e del bambino.

Ai componenti del comitato paritetico non spettano compensi per l’attività svolta nell’ambito dello stesso comitato. Alle spese di funzionamento del comitato si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell’Amministrazione presso la quale  viene istituito, con esclusione del trattamento dei missione eventualmente spettante ai componenti, che rimane a carico dell’Amministrazione di appartenenza degli stessi.

 

 

Art. 5

(Articolazione dei contenuti formativi)

 

 

1)      Il programma di formazione concordato nelle modalità di cui all’art.4 privilegia, tra gli argomenti da trattare, quelli di seguito indicati:

-           elementi di epidemiologia;

-           elementi di genetica;

-           eziologia e fisiopatologia della malattia celiaca;

-           quadri clinici e malattie associate in età pediatrica e nell’adulto;

-           approccio diagnostico razionale e screening dei familiari;

-           follow-up e complicanze della malattia celiaca;

-           problemi legati alla dieta senza glutine;

-           problemi legati al rapporto medico-paziente nell’ambito della patologia cronica;

-           registro nazionale delle complicanze della malattia celiaca.

 

 

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

1)      Dall’attuazione della presente Intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvederanno all’attuazione di quanto previsto nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

 

 

                           IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE

                  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On. Dott. Raffaele Fitto

 

 

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