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Rep. n. 67/CSR dell’8 aprile 2009 Nell’odierna seduta dell’8 aprile 2009: VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che danno facoltà a questa
Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione
del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995 n.194,
concernente l’attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari; VISTO l’articolo 17 del citato decreto legislativo 17 marzo
1995 n. 194, che prevede l’adozione da parte del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentiti il Ministro per le politiche agricole
alimentari e forestali, il Ministro dell’ambiente e per la tutela del
territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico, di piani
nazionali annuali per il controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari in
commercio e della loro utilizzazione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n 290 concernente il regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi
coadiuvanti; VISTO il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto
2002, concernente l’adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed
impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006; RITENUTO di dover procedere all’adozione, per il quinquennio
2009-2013, del Piano annuale di controllo ufficiale sul commercio ed impiego di
prodotti fitosanitari; VISTA la nota del 9 marzo 2009, con la quale il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha
inviato lo schema di accordo recante: “Adozione del Piano di controllo
sull’immissione in commercio e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari per il
quinquennio 2009- CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il
25 marzo 2009, le Regioni hanno proposto alcune modifiche al testo dell’accordo
che i rappresentanti del Ministero interessato hanno ritenuto accoglibili; VISTA la lettera, in pari data, con la quale il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha
trasmesso la definitiva versione della proposta di accordo di cui trattasi, che
recepisce le richieste emendative formulate dalle Regioni e Province autonome; VISTA la lettera in data 30 marzo 2009, con la quale tale
definitiva versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome; VISTA la nota del 3 aprile 2009, con la quale il
Coordinamento interregionale in sanità ha espresso avviso tecnico favorevole
sulla definitiva versione della proposta di accordo pervenuta con la menzionata
nota in data 25 marzo 2009; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati: Art 1 (Adozione del piano di controllo ufficiale
su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2009-2013) E’ adottato per il quinquennio 2009-2013 il presente piano
di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per
garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione dei prodotti
fitosanitari di cui all’art. 17 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 194. Art 2 (Piano delle regioni e delle
province autonome) 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
predispongono ed adottano, in conformità a quanto previsto negli allegati A e B
del presente Accordo ed alle disposizioni generali di cui all’art 3, Piani di
controllo ufficiali nei rispettivi territori di competenza. 2. I Piani di cui al comma 1 devono essere rivolti al controllo
ufficiale, nel territorio di competenza: a)
dei prodotti
fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti
prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di
autorizzazione dei prodotti stessi; b)
dell’ utilizzazione
dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformità a tutte le indicazioni
riportate nelle etichette autorizzate. 3. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi
dalla stipula del presente accordo, i Piani quinquennali ed ogni qualvolta, per
esigenze particolari, ne viene apportata qualche significativa modifica. 4. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla
realizzazione del Piano, le Regioni e le Province autonome trasmettono al
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - DGSAN i
risultati derivanti dall’attuazione dei piani adottati. Tali risultati dovranno
essere presentati utilizzando lo schema riportato al punto 5 dell’allegato A e
al punto 4 dell’allegato B del presente Accordo. 5. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali presenta una
relazione sui risultati conseguiti con l’adozione dei piani ufficiali di
controllo alla Commissione Europea ed ai singoli Stati membri dell’Unione
Europea. In tale relazione sono inclusi per le voci comparabili, anche i
risultati delle attività del Comando Carabinieri per Art 3 (Disposizioni generali) 1.
I piani di controllo Ufficiale delle Regioni e delle Province
autonome: a)
individuano le
attività da effettuare per l’attuazione dei piani di controllo, unitamente alla
priorità ad esse attribuite; b)
individuano le
istituzioni che, nel territorio di competenza, sono destinatarie
dell’attuazione del piano di controllo; c)
forniscono alle
istituzioni di cui alla lettera b) le modalità per l’esecuzione delle attività
ispettive finalizzate all’ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed
elaborazione; d)
individuano e
comunicano al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
l’Autorità sanitaria regionale di cui al c. 1 art. 42 del DPR n. 290/2001,
responsabile del coordinamento di ogni attività relativa agli adempimenti di
cui al presente Accordo. 2.
L’autorità di cui al comma 1, lettera d è tenuta a: a)
trasmettere, entro il
31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del Piano, i risultati
delle attività di controllo sanitario sulle vendite e sull’impiego dei prodotti
fitosanitari. b)
prevedere, senza
nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, azioni di formazione del
personale preposto all’attuazione dei Piani di controllo. 3. Il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per adempiere agli obblighi
comunitari ed a scopo conoscitivo, può chiedere all’ Autorità di cui al comma
1, lettera d) ulteriori dati ed informazioni sui risultati dell’attività di
controllo effettuata. IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Dott.
Raffaele Fitto
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