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Intesa, ai sensi dell’articolo
115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo Rep. Atti n. 265/CSR del 20/12/2012 Nella odierna seduta del 20
dicembre 2012: VISTA la delega a presiedere
l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea; VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto
legislativo VISTA la legge - all’articolo 6 (Principi generali per l’organizzazione
delle attività trasfusionali), comma 1, lettera c), prevede che con uno o più
accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, sanciti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in
base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari
per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività
trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio
del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui
all’articolo 1 ed ai principi generali di cui all’articolo 11 della medesima
legge, autorizzando a tal fine la spesa di € 2.100.000,00 annui a decorrere
dall’anno 2006 per gli oneri di funzionamento delle predette strutture; - all’articolo 11 (Principi generali sulla programmazione
sanitaria in materia di attività trasfusionali) definisce, in considerazione
del fatto che l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse
nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui
raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie,
alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire
l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali; VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, all’articolo 2,
comma 109, dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l’abrogazione degli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, escludendo così le
Province autonome di Trento e Bolzano dall’attribuzioni di fondi speciali per
garantire i livelli di prestazioni in maniera uniforme su tutto il territorio
nazionale; VISTO il proprio Atto Rep. n. 2699 del VISTO il parere favorevole espresso da questa
Conferenza nella seduta del 22 febbraio 2012 - Atto Rep. n. 57/CSR - sulla
proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri di ripartizione tra
le Regioni, per l’anno 2012, delle risorse destinate al sistema trasfusionale,
ai sensi del predetto articolo 6, comma 1, lettera c) della legge VISTA la proposta di riparto dei fondi per l’anno 2012, per
un importo complessivo pari a € 1.031.733,00, per le finalità ed in attuazione
dell’articolo 6, comma 1, lettera c) della citata Legge n. 219 del 2005,
predisposta sulla base dell’obiettivo, monitorato nel corso dell’anno dal Centro
Nazionale sangue, e dei criteri, già condivisi da questa Conferenza nella
seduta del 22 febbraio 2012, trasmessa a questa Conferenza con nota del
Ministero della salute pervenuta in data 7 dicembre 2012 e diramata alle
Regioni e province autonome con nota in data 10 dicembre 2012; VISTA la nota in
data 12 dicembre 2012, con la quale VISTA la lettera del 17 dicembre
2012, con la quale il Ministero della salute ha ribadito l’estrema urgenza del
perfezionamento dell’intesa di cui trattasi dovuta all’imminente chiusura
dell’esercizio finanziario e, al fine di evitare che i relativi fondi vadano in
economia di bilancio, ha chiesto l’iscrizione del punto all’ordine del giorno
di questa Conferenza; CONSIDERATO che il predetto
Ministero, nella medesima nota, ha assicurato che i capitoli di spesa su cui
gravano gli oneri derivanti dal provvedimento di cui trattasi presentano le
necessarie disponibilità finanziarie, come accertato dai competenti uffici
mediante interrogazione del sistema per la gestione integrata della
compatibilità economica e finanziarie (SI.CO.GE.), gestito dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato; RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, il
rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato che,
ai fini della ripartizione dei fondi di cui trattasi, le risorse complessive
pari ad euro 1.031.733,00, disponibili sul capitolo n. 4385/4 dello stato di
previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2012, dovranno
essere destinate alle sole Regioni, atteso che si è già provveduto in sede di
predisposizione del disegno di legge di bilancio per il medesimo anno
finanziario a ridurre lo stanziamento del predetto capitolo di spesa della
quota da destinare alle Province autonome di Trento e di Bolzano; CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome ed il
Ministro della salute hanno dichiarato di prendere atto della precisazione come
sopra formulata dal Ministero dell’economia e delle finanze; ACQUISITO, in corso di seduta,
l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce
intesa nei termini di cui sopra, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, come segue: Considerato che: - con la proposta di ripartizione
indicata in oggetto, risultando le Regioni Abruzzo, Molise e la Provincia
autonoma di Bolzano, a seguito del monitoraggio effettuato dal Centro nazionale
sangue, non aver conseguito l’obiettivo previsto, si prospetta l’eventualità
che la rispettiva quota spettante prevista nella ripartizione sia attribuita
alle Regioni Abruzzo e Molise, con l’esclusione della Provincia autonoma di Bolzano
non destinataria dei fondi ai sensi della citata legge 23 dicembre 2009, n.
191, articolo 2, comma 109, soltanto qualora, all’atto del trasferimento delle
somme ad esse destinate, sia stata fornita l’evidenza del raggiungimento
dell’obiettivo stabilito; SI
CONVIENE 1.
sulla proposta del Ministero della salute di
ripartizione alle Regioni, per l’anno 2012, dei fondi di cui all’articolo 6,
comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, di cui alla Tabella
allegato sub A), parte integrante del presente atto, con le precisazioni
fornite, nel corso dell’odierna seduta, dal Ministero dell’economia e delle
finanze, citate in premessa; 2.
che la quota spettante alle Regioni Abruzzo e Molise
sia corrisposta soltanto qualora sia stata fornita l’evidenza del
raggiungimento dell’obiettivo stabilito.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
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