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Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e di politiche attive del lavoro per l'anno 2013.

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013.”

Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

Repertorio atti n.  224/CSR         del 22 novembre  2012

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nell'odierna seduta del 22 novembre  2012

 

VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale stabilisce che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di interventi a sostegno al reddito ed alle competenze siglato il 12 febbraio 2009 di cui alla presa d’atto di questa Conferenza adottata nella seduta del 26 febbraio 2009 (atto n. 40/CSR);

 

VISTA l’Intesa (rep. Atti n. 88/CSR) del 20 aprile 2011  tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni 2011/2012; 

 

VISTA la lettera del 20 novembre 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto pervenire la bozza di intesa indicata in oggetto, che è stata diramata, in pari data, alle Regioni e alle Province autonome;

 

VISTA la nota del 20 novembre 2012, con la quale  la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in materia di istruzione, lavoro, innovazione e ricerca, ha fatto pervenire l’assenso tecnico delle Regioni in merito allo schema di intesa indicato in oggetto;

 

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato che, a seguito di una specifica osservazione formulata dal Ministero dell’economia e delle finanze, si rende necessario aggiungere al punto 11 dello schema di intesa che interessa il seguente periodo: “I sopra riportati importi inglobano la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e al riconoscimento della contribuzione figurativa”;

 

CONSIDERATO che, in corso di seduta, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell’esprimere parere favorevole sulla bozza di intesa di cui trattasi, nella versione risultante dalla predetta integrazione del punto 11 della bozza medesima, ha sottolineato la forte preoccupazione delle Regioni e delle Province autonome per l’insufficienza delle risorse stanziate;  

 

ACQUISITO, nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

                                              

 

SANCISCE INTESA

 

 

ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per l’anno 2013, nei seguenti termini:

 

1. Il Governo, le Regioni e le Province Autonome (P.A.), con l'Accordo del 12 febbraio 2009 e la successiva Intesa del 20 aprile 2011 sugli ammortizzatori sociali in deroga, sono stati impegnati in un forte processo di revisione normativa e di politiche per l'occupazione, caratterizzato da una ampia convergenza interistituzionale intorno all'obiettivo condiviso di contenere gli effetti della crisi sul mercato del lavoro, creando le condizioni per mantenere quanti più lavoratori possibili nel sistema produttivo.

2. L'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28 giugno 2012, "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.

3. La Riforma del mercato del lavoro apre dunque una nuova -fase in cui gli ammortizzatori sociali in deroga rappresentano un importante strumento di passaggio dal sistema pre-riforma verso il nuovo regime degli ammortizzatori sociali.

4. Il Governo, sulla base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, che ha visto le Regioni impegnate attivamente nella gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, conferma l'opportunità che anche in questa nuova fase la competenza autorizzativa ai trattamenti in deroga sia demandata alle Regioni/P.A., ad eccezione delle domande relative ad imprese localizzate in più Regioni, che dovranno essere presentate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le autorizzazioni saranno effettuate sulla base delle risorse disponibili nonché sulla base delle certificazioni rilasciate dall'INPS sull'effettivo tiraggio (risorse effettivamente erogate) della spesa.

5. Il Governo e le Regioni concordano che resta valido quanto disposto negli Accordi precedenti, con riferimento alle categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, ai criteri e alle procedure per l'accesso.

6.Le Regioni/P.A., pur tenendo conto delle proprie specificità territoriali, auspicano l'individuazione di linee comuni di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga.

7. Il Governo e le Regioni concordano, data l'attuale fase economica segnata da una ripresa selettiva, sulla necessità di rafforzare le sinergie tra politiche occupazionali e politiche formative anche con il concorso dei Fondi interprofessionali, degli enti bilaterali e dei fondi di solidarietà, con l'obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi innovativi di riconversione e ristrutturazione aziendale e con i fabbisogni di competenze e professionali dei mercati del lavoro e dei sistemi di impresa.

8.Le Regioni e le Province autonome, sulla base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, che ha portato ad una concreta e innovativa applicazione del principio della "condizionalità" tra politiche attive e passive, si impegnano a programmare ed attuare a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, politiche attive del lavoro che siano - nel metodo, nel merito e nelle finalità - adeguate alle competenze professionali del lavoratore e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di domicilio, in analogia con quanto previsto dal comma 33 dell'articolo 4 della citata legge n. 92 del 2012, anche tenuto conto delle peculiarità territoriali, del periodo temporale, della competenza professionale del lavoratore e della ripetizione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga. Entro il mese di febbraio 2013 saranno definiti criteri minimi per regolare l'attivazione delle politiche attive nei confronti dei destinatari degli ammortizzatori in deroga.

9. Il Governo e le Regioni/P.A. si impegnano a definire ed adottare adeguate misure e provvedimenti necessari a rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono ad un accesso agile e immediato, da parte di cittadini, imprese e altri operatori del sistema lavoro, ad informazioni, dati e servizi per migliorare l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e i raccordi con i sistemi delle imprese, dell'istruzione, della formazione e delle politiche sociali, anche attraverso gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

10. Il Governo e le Regioni/P.A. auspicano l'attuazione, a livello nazionale e territoriale, di una più efficace ed efficiente sinergia fra i diversi fondi attivabili, ai fini della costruzione di una più ampia rete di tutele e dei percorsi di riqualificazione e di reinserimento nel mercato del lavoro. In particolare, a tal fine, si rende necessario valorizzare ulteriormente il ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché quello dei loro organismi bilaterali e dei fondi interprofessionali.

11. Il Governo - sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 65, della citata legge n. 92 del 2012 - per il 2013 assegna una quota di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e 650 milioni di euro alle Regioni e alle P. A. I sopra riportati importi inglobano la quota di trattamenti di sostegno al reddito a carico dello Stato e al riconoscimento della contribuzione figurativa.

12. Il Piano di ripartizione dei 650 milioni di euro sarà definito, entro il 30 novembre 2012, sulla base dell'andamento storico della spesa per gli ammortizzatori in deroga nel quadriennio 2009 -- 2012, come risultante dai dati che saranno certificati dall'INPS.

13.Le Regioni sottoporranno alla valutazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali il piano di riparto di cui al punto 12.

14. Il Governo, le Regioni e le Province autonome si impegnano a monitorare costantemente l'andamento della spesa per l'anno 2013. A tal fine, entro il 30 giugno 2013 si incontreranno per una verifica della spesa effettiva e degli ulteriori eventuali fabbisogni; entro il 31 ottobre 2013 sarà definito il riparto per l'annualità 2014.

 

 

            Il Segretario                                                               Il Presidente

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                              Prof.Giampaolo Vittorio D’Andrea                        

 

 

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