Repubblica Italiana Conferenze Stato Regioni ed Unificata |
|
Ti trovi in: CONFERENZA STATO REGIONI - Home - Dettaglio Documento |
Intesa tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali
in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013.” Intesa ai sensi dell’articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Repertorio atti n. 224/CSR del 22 novembre 2012 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nell'odierna seduta del 22
novembre 2012 VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof.
Giampaolo Vittorio D’Andrea; VISTO l’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale stabilisce che il Governo può promuovere
la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza
Unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o
il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano in materia di interventi a sostegno al reddito ed
alle competenze siglato il 12 febbraio 2009 di cui alla presa d’atto di questa
Conferenza adottata nella seduta del 26 febbraio 2009 (atto n. 40/CSR); VISTA l’Intesa (rep. Atti n.
88/CSR) del 20 aprile 2011 tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive per gli anni
2011/2012; VISTA la lettera del 20 novembre 2012 con la quale il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto pervenire la bozza di
intesa indicata in oggetto, che è stata diramata, in pari data, alle Regioni e
alle Province autonome; VISTA la nota del 20
novembre 2012, con la quale la Regione
Toscana, Coordinatrice interregionale in materia di istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca, ha fatto pervenire l’assenso tecnico delle Regioni in
merito allo schema di intesa indicato in oggetto; RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, il
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
evidenziato che, a seguito di una specifica osservazione formulata dal
Ministero dell’economia e delle finanze, si rende necessario aggiungere al
punto 11 dello schema di intesa che interessa il seguente periodo: “I sopra
riportati importi inglobano la quota di trattamenti di sostegno al reddito a
carico dello Stato e al riconoscimento della contribuzione figurativa”; CONSIDERATO che, in corso di seduta, il Presidente della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell’esprimere parere
favorevole sulla bozza di intesa di cui trattasi, nella versione risultante
dalla predetta integrazione del punto 11 della bozza medesima, ha sottolineato
la forte preoccupazione delle Regioni e delle Province autonome per
l’insufficienza delle risorse stanziate;
ACQUISITO, nell’odierna seduta di
questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano; SANCISCE INTESA ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo,
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ammortizzatori
sociali in deroga e su politiche attive per l’anno 2013, nei seguenti termini: 1. Il Governo, le Regioni e le Province Autonome (P.A.), con
l'Accordo del 12 febbraio 2009 e la successiva Intesa del 20 aprile 2011
sugli ammortizzatori sociali in deroga, sono
stati impegnati in un forte processo di revisione normativa e di politiche per l'occupazione, caratterizzato da una ampia
convergenza interistituzionale intorno all'obiettivo
condiviso di contenere gli effetti della crisi sul mercato del lavoro, creando le condizioni per mantenere quanti più
lavoratori possibili nel sistema produttivo. 2. L'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 28
giugno 2012, "Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"
prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga
per la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei
livelli produttivi del paese, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime
delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali. 3. La Riforma del mercato del lavoro apre dunque
una nuova -fase in cui gli ammortizzatori
sociali in deroga rappresentano un importante strumento di passaggio dal sistema pre-riforma verso il nuovo regime
degli ammortizzatori sociali. 4. Il Governo, sulla base dell'esperienza positiva
realizzatasi nel quadriennio precedente, che ha visto le Regioni impegnate attivamente nella
gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, conferma l'opportunità che anche in questa nuova
fase la competenza autorizzativa ai trattamenti in deroga sia demandata alle
Regioni/P.A., ad eccezione delle domande relative ad imprese localizzate in più
Regioni, che dovranno essere presentate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Le autorizzazioni saranno effettuate sulla base delle risorse disponibili
nonché sulla base delle certificazioni rilasciate dall'INPS sull'effettivo tiraggio (risorse
effettivamente erogate)
della spesa. 5. Il Governo e le Regioni concordano che resta valido
quanto disposto negli Accordi precedenti, con riferimento alle categorie di
lavoratori destinatari dei trattamenti, ai criteri e alle procedure per l'accesso. 6.Le Regioni/P.A., pur tenendo conto delle proprie specificità
territoriali, auspicano l'individuazione di linee comuni di accesso agli
ammortizzatori sociali in deroga. 7. Il Governo e
le Regioni concordano, data l'attuale fase economica segnata da una ripresa selettiva, sulla necessità di rafforzare le
sinergie tra politiche occupazionali e politiche
formative anche con il concorso dei Fondi interprofessionali, degli enti bilaterali e dei fondi di solidarietà, con
l'obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi innovativi di riconversione e
ristrutturazione aziendale e con i fabbisogni di competenze e professionali dei
mercati del lavoro e dei sistemi di impresa. 8.Le Regioni e le Province autonome, sulla
base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, che ha portato ad una concreta e
innovativa applicazione del principio della
"condizionalità" tra politiche attive e passive, si impegnano a
programmare ed attuare a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori
sociali in deroga, politiche attive del
lavoro che siano - nel metodo, nel
merito e nelle finalità - adeguate
alle competenze professionali del
lavoratore e alla domanda di lavoro dell'area territoriale di domicilio, in analogia con quanto previsto dal
comma 33 dell'articolo 4 della citata legge
n. 92 del 2012, anche tenuto conto delle peculiarità territoriali, del periodo temporale, della competenza professionale del
lavoratore e della ripetizione dell'utilizzo
degli ammortizzatori sociali in deroga. Entro il mese di febbraio 2013 saranno definiti criteri minimi per regolare
l'attivazione delle politiche attive nei confronti dei destinatari degli ammortizzatori in deroga. 9. Il Governo e le Regioni/P.A. si
impegnano a definire ed adottare adeguate misure e provvedimenti necessari a
rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono ad un accesso agile e immediato, da
parte di cittadini, imprese e altri operatori del sistema lavoro, ad informazioni, dati e
servizi per migliorare l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e i raccordi
con i sistemi delle imprese, dell'istruzione, della formazione e delle politiche
sociali, anche attraverso gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 10. Il Governo e le Regioni/P.A.
auspicano l'attuazione, a livello nazionale e territoriale, di una più efficace ed
efficiente sinergia fra i diversi fondi attivabili, ai fini della costruzione di una più ampia rete
di tutele e dei percorsi di riqualificazione e di reinserimento nel mercato del
lavoro. In particolare, a tal fine, si rende necessario valorizzare ulteriormente il
ruolo sussidiario delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori, nonché quello dei loro organismi bilaterali e dei fondi interprofessionali. 11. Il Governo - sulla base di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 65, della citata legge n. 92 del 2012 -
per il 2013 assegna una quota di 150 milioni
di euro alle domande relative alle
imprese localizzate in più Regioni e 650 milioni di euro alle Regioni e alle P.
A. I sopra riportati importi inglobano la quota di trattamenti di sostegno al
reddito a carico dello Stato e al riconoscimento della contribuzione
figurativa. 12. Il Piano di ripartizione dei 650
milioni di euro sarà definito, entro il 30 novembre 2012, sulla base dell'andamento
storico della spesa per gli ammortizzatori in deroga nel quadriennio 2009 -- 2012, come
risultante dai dati che saranno certificati dall'INPS. 13.Le Regioni
sottoporranno alla valutazione del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali il piano di riparto di cui al punto 12. 14. Il Governo, le Regioni e le
Province autonome si impegnano a monitorare costantemente l'andamento della spesa per
l'anno 2013. A tal fine, entro il 30 giugno 2013 si incontreranno per una verifica
della spesa effettiva e degli ulteriori eventuali fabbisogni; entro il 31 ottobre
2013 sarà definito il riparto per l'annualità 2014. Il Segretario
Il Presidente Cons. Ermenegilda Siniscalchi Prof.Giampaolo
Vittorio D’Andrea
|