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Intesa in attuazione delle disposizioni
dell’articolo 45 “Residenze” del decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 recante “Nuovi
criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163” Repertorio n. 191/CSR del 18 dicembre 2014 LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO nell’odierna seduta
del 18 dicembre 2014
VISTO l’articolo 45, comma 1, del decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo 1° luglio 2014 che prevede la stipula di specifici
accordi di programma, tra il Ministero dei beni e attività culturali e il
turismo e una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; VISTA la nota prot.n.0023385 del 20 novembre 2014,
diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot.n. 0004979 del 3
dicembre 2014, con la quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo ha trasmesso lo schema di provvedimento di cui all’oggetto, per
l’espressione dell’intesa di questa Conferenza; CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto
provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 dicembre 2014, nell’ambito della quale sono state concordate
alcune modifiche e che le Regioni, a livello tecnico, hanno espresso l’avviso
favorevole al perfezionamento dell’intesa; VISTA la nota prot.n.0005176 del 15 dicembre 2014
della Segreteria di questa Conferenza con la quale è stato diramato il testo
modificato a seguito di quanto concordato nel predetto incontro tecnico; ACQUISITO nel
corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome sulla proposta di intesa; SANCISCE
INTESA Tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di seguito riportati -
Considerato
che negli ultimi anni, in particolare in alcune realtà territoriali, sono stati
avviati processi di innovazione dei sistemi dello spettacolo dal vivo anche
attraverso il sostegno a varie esperienze di Residenza, che, per la loro
molteplicità e diversità, non è possibile, né sarebbe auspicabile, ricondurre
ad una definizione unica; -
Considerato
che in ragione delle esperienze e delle pratiche emerse e delle funzioni loro
assegnate sul territorio di riferimento, le Residenze rappresentano un fattore
di innovazione e di arricchimento per l’intero sistema dello spettacolo al
vivo, anche attraverso progetti di rete regionali ed interregionali che, senza
sovrapporsi ad attività già esistenti, rinnovano, anche sul piano
generazionale, la filiera dei processi creativi, gestionali, formativi; - Rilevato che le esperienze di
Residenza avviate nei territori, specie in presenza di un Sistema regionale
delle Residenze, hanno configurato diverse opportunità: il coniugare
produzione, programmazione, promozione-formazione del pubblico e gestione
organizzativa, realizzando un nuovo equilibrio tra visione artistico-culturale,
sostenibilità sociale ed efficacia economica; il consolidare il rapporto fra
spazio attrezzato gestito, comunità di riferimento e ricerca creativa degli
artisti accolti; il favorire sinergie economico-finanziarie fra sovvenzioni
pubbliche e risorse private provenienti dai fruitori e dal sistema delle
imprese del territorio; il condividere esperienze di rete a livello regionale e
interregionale; -
Considerato che l’articolo 45 “Residenze” del decreto del Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 prevede la stipula di specifici accordi di
programma, con una o più Regioni su progetti relativi all’insediamento, alla
promozione e allo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche, quali
esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto
artistico nazionale e internazionale, di incremento dell’accesso e di
qualificazione della domanda per il settore; -
Considerato
che l’intervento dell’Amministrazione centrale ha carattere concorsuale
rispetto a quello prioritario delle Regioni; -
Ritenuto
opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare, nel
rispetto delle differenze territoriali e della pluralità di cui sopra, gli
accordi di programma che il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale dello
Spettacolo dal vivo e una o più Regioni potranno successivamente sottoscrivere; SI
CONVIENE Art. 1 Accordi di programma 1.La presente intesa definisce finalità e
obiettivi degli Accordi di programma previsti per l’attuazione dell’art. 45 del
D.M..1 luglio 2014. Gli accordi di programma tra Direzione Generale per lo
spettacolo dal Vivo del MiBACT e una o più Regioni, sono stipulati ai sensi
dell’art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i. 2. Per il triennio 2015/2017 si prevede la
sottoscrizione di un unico Accordo di programma interregionale. Art. 2 Sottoscrizione
dell’Accordo di programma e modalità attuative 1.Le Regioni sottopongono alla Direzione
Generale dello Spettacolo dal Vivo del MIBACT il progetto triennale, contenente
l’indicazione di massima da assumersi come impegno finanziario delle Regioni
destinato alle attività del progetto medesimo, secondo quanto indicato nei
successivi articoli, entro il 28 febbraio 2015. 2.Entro 45 giorni dalla comunicazione della
quota annuale dei Fondi FUS destinati alle Residenze, per ogni esercizio
previsto dall’Accordo triennale, la Direzione Generale dello Spettacolo dal
Vivo e le Regioni definiranno, attraverso tavoli tecnici, sulla base delle
finalità e degli obiettivi comuni di cui all’articolo 4 e di omogenee modalità
di gestione del co-finanziamento, il programma ed il bilancio di attività che
la Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo sottoporrà alle Commissioni
Consultive competenti. 3.Alla conclusione del periodo di cui al
comma 2 del presente articolo e solo per il primo anno, la Direzione Generale
dello Spettacolo dal vivo del MiBACT, dopo aver sentito le Commissioni
Consultive competenti, sottoporrà l’Accordo di programma alle Regioni
proponenti per la sua sottoscrizione. 4.Le Regioni successivamente alla
comunicazione della quota annuale del FUS destinata alle Residenze si impegnano
ogni anno a ripartire tale quota fra le attività che attuano il progetto
presentato ai sensi del comma 1. Tale quota, per ciascun programma, non potrà
superare la percentuale di cofinanziamento di cui al successivo articolo 7
comma 2. 5.Al fine di favorire e consolidare sinergie
virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l’Accordo può
prevedere ulteriori risorse di natura pubblica da parte di altri enti
territoriali e di natura privatistica da parte di istituzioni e/o fondazioni.
Tali interventi, di cui le Regioni stesse saranno garanti nei confronti
dell’accordo sottoscritto con la Direzione Generale dello Spettacolo, avranno a
tutti gli effetti carattere aggiuntivo e non produrranno variazioni di quote
nel rapporto di co-finanziamento tra Stato e Regioni stabilito dalla presente
intesa. Articolo 3 Definizioni 1. Ai fini della presente intesa si intende
per: -
Residenza:
lo spazio/luogo di creazione artistica e di programmazione culturale del
territorio, gestito da un soggetto professionale organizzato della produzione
e/o della programmazione di spettacolo dal vivo. La Residenza è luogo di
diffusione della conoscenza e della cultura in stretto legame con la comunità
di riferimento e con il patrimonio culturale del territorio. -
Sistema
delle Residenze: l’insieme delle relazioni istituzionali anche a livello
interregionale, fra i soggetti titolari delle Residenze e la Regione e gli Enti
Territoriali. -
Titolari
delle Residenze: i soggetti professionali che svolgono in prevalenza attività
di residenza mirata a consolidare il rapporto tra spazio attrezzato gestito con
carattere di continuità, comunità di riferimento e ricerca creativa degli
artisti accolti. Articolo 4 Finalità e Obiettivi 1.L’Accoro di programma interregionale dovrà
prevedere e perseguire le seguenti finalità: -
valorizzare
sul piano nazionale e internazionale le pratiche di Residenza quali modalità
innovative dei processi creativi e di programmazione, anche multidisciplinari,
nonché di gestione e di formazione del pubblico; -
sostenere
la mobilità e la multidisciplinarietà degli artisti mediante l’attraversamento
dei luoghi di Residenza, la trasmissione dei saperi, il ricambio generazionale
e lo scambio artistico-esperenziale con il territorio; -
promuovere
la progettualità di rete all’interno del Sistema delle Residenze e con altri
soggetti della filiera artistico-culturale del territorio; -
contribuire
al riconoscimento e al rafforzamento della funzione specifica dello spettacolo
dal vivo nell’offerta culturale, nonché alla sua sostenibilità sociale, con
particolare attenzione al coinvolgimento di fasce di pubblico diversificate e
alla crescita di una fruizione consapevole. 2. Le finalità di cui al precedente comma
devono essere perseguite, sulla base delle diverse realtà territoriali
regionali, attraverso i seguenti obiettivi individuati come prioritari dal
presente protocollo di intesa: a) mobilità e permanenza degli
artisti. Ovvero azioni interregionali destinate a sostenere l’attraversabilità
dei luoghi di residenza da parte di artisti e formazioni non “titolari” delle
Residenze stesse, per assicurare nuove e più incisive opportunità artistiche,
attraverso periodi e processi di lavoro dedicati alla genesi, allo sviluppo e
al potenziamento di progetti creativi, al confronto, alla ricerca e alla
qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte; b) valorizzazione delle giovani
generazioni e degli artisti emergenti attraverso il sostegno alla circolazione
delle opere, alla loro riconoscibilità e ad un più incisivo inserimento nel
mercato nazionale e internazionale. Ovvero azioni interregionali destinate ad
assicurare opportunità sostenibili e non episodiche alle produzioni degli
artisti coinvolti nei processi di residenza e la loro visibilità nel sistema
complessivo dello spettacolo dal vivo; c) realizzazione di progetti originali
nella relazione con i propri territori per avviare, sviluppare, o consolidare
la funzione ed il valore dello spettacolo dal vivo presso le comunità di
riferimento, anche in sinergia con la presenza e la funzione svolta da altri
soggetti della filiera artistica, culturale, formativa di ciascun territorio. Articolo 5 Linee di intervento 1.L’Accordo interregionale dovrà prevedere la
compartecipazione di almeno tre Regioni con la presenza di almeno due delle
tipologie di attività residenziale individuate (insediamento, sviluppo,
consolidamento), differenziando gli interventi nei diversi territori e
prevedendo sinergie progettuali e organizzative fra i soggetti interessati. Il
progetto interregionale dovranno prevedere un numero complessivo di Residenze
non inferiori a cinque per ogni anno di attività. 2.Le Province autonome di Trento e Bolzano
sono assimilate a Regioni negli accordi interregionali. 3.Le attività che attuano le linee di
intervento, da esplicitare nell’Accordo medesimo o in un apposito allegato con
programma e relativo bilancio secondo uno schema di entrate ed uscite che sarà
successivamente concordato tra le DGSV
ed il tavolo tecnico delle Regioni, dovranno avere una identità progettuale e
una durata sufficiente a soddisfare almeno due degli obiettivi oggetto della
presente intesa, essere coerenti con le finalità della stessa ed avere una
adeguata distribuzione territoriale, interessando, in modo prioritario i comuni
non capoluogo e le periferie delle aree metropolitane. 4.Le Regioni individueranno, secondo le
modalità che riterranno più opportune, i titolari delle Residenze nell’ambito
del proprio territorio. 5.Al fine di perseguire le linee di intervento
descritte nella presente intesa le Regioni terranno conto nell’individuazione
dei titolari delle Residenze: -
della
capacità di svolgere una attività di interesse interregionale e nazionale; -
della
competenza per operare in rete; -
della
capacità di esprimere e realizzare nella propria progettazione artistica e
culturale identificabili orientamenti e
capacità innovative nei processi di lavoro artistico e nella gestione delle
attività nei confronti del pubblico e delle comunità di riferimento; -
interpretare
la pratica residenziale anche come ambito di confronto multidisciplinare. Articolo 6 Contenuti
dell’Accordo di programma 1.L’Accordo dovrà prevedere e definire schemi
e regole uniformi nella redazione e
gestione dei bilanci sia nella fase preventiva che consuntiva, definire le
modalità di erogazione, di rendicontazione e di monitoraggio, i casi di revoca o di riduzione del
finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività, i casi di concorso di eventuali soggetti
terzi, compresi quelli dei titolari delle Residenze, nonché i casi di
integrazione o modifica dell’Accordo medesimo. Articolo 7 Modalità di sostegno 1.Le Regioni assegnano contributi alle
Residenze secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo
dal vivo. 2.Le attività definite dall’Accordo di
programma interregionale saranno co-finanziate su base annuale nella misura
della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% da parte dello Stato e
al 60% da parte delle Regioni proponenti. 3. Lo Stato assegnerà alle singole Regioni la
quota di co-finanziamento come previsto dal programma annuale. 4. Quanto non previsto dalla presente intesa
è rinviata all’Accordo.
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