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Intesa in attuazione delle disposizioni dell’articolo 45 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 recante “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163”. (BENI ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO)
Intesa ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del D.M. 1° luglio 2014.

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa in attuazione delle disposizioni dell’articolo 45 “Residenze” del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 recante “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163”

 

 

Repertorio n.       191/CSR    del 18 dicembre 2014

 

                

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

nell’odierna seduta del 18 dicembre 2014

        

VISTO l’articolo 45, comma 1, del  decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014 che prevede la stipula di specifici accordi di programma, tra il Ministero dei beni e attività culturali e il turismo e una o più Regioni le cui finalità e i cui obiettivi sono stabiliti d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la nota prot.n.0023385 del 20 novembre 2014, diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota prot.n. 0004979 del 3 dicembre 2014, con la quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso lo schema di provvedimento di cui all’oggetto, per l’espressione dell’intesa di questa Conferenza;

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 dicembre 2014, nell’ambito della quale sono state concordate alcune modifiche e che le Regioni, a livello tecnico, hanno espresso l’avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa;

 

VISTA la nota prot.n.0005176 del 15 dicembre 2014 della Segreteria di questa Conferenza con la quale è stato diramato il testo modificato a seguito di quanto concordato nel predetto incontro tecnico;

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome sulla proposta di intesa;

 

SANCISCE INTESA

Tra il Governo, le Regioni e le Province autonome nei termini di seguito riportati

 

-    Considerato che negli ultimi anni, in particolare in alcune realtà territoriali, sono stati avviati processi di innovazione dei sistemi dello spettacolo dal vivo anche attraverso il sostegno a varie esperienze di Residenza, che, per la loro molteplicità e diversità, non è possibile, né sarebbe auspicabile, ricondurre ad una definizione unica;

-    Considerato che in ragione delle esperienze e delle pratiche emerse e delle funzioni loro assegnate sul territorio di riferimento, le Residenze rappresentano un fattore di innovazione e di arricchimento per l’intero sistema dello spettacolo al vivo, anche attraverso progetti di rete regionali ed interregionali che, senza sovrapporsi ad attività già esistenti, rinnovano, anche sul piano generazionale, la filiera dei processi creativi, gestionali, formativi;

-    Rilevato che le esperienze di Residenza avviate nei territori, specie in presenza di un Sistema regionale delle Residenze, hanno configurato diverse opportunità: il coniugare produzione, programmazione, promozione-formazione del pubblico e gestione organizzativa, realizzando un nuovo equilibrio tra visione artistico-culturale, sostenibilità sociale ed efficacia economica; il consolidare il rapporto fra spazio attrezzato gestito, comunità di riferimento e ricerca creativa degli artisti accolti; il favorire sinergie economico-finanziarie fra sovvenzioni pubbliche e risorse private provenienti dai fruitori e dal sistema delle imprese del territorio; il condividere esperienze di rete a livello regionale e interregionale;

-    Considerato  che l’articolo 45  “Residenze” del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014  prevede la stipula di specifici accordi di programma, con una o più Regioni su progetti relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell’accesso e di qualificazione della domanda per il settore;

-    Considerato che l’intervento dell’Amministrazione centrale ha carattere concorsuale rispetto a quello prioritario delle Regioni;

-    Ritenuto opportuno definire un quadro di orientamento unitario entro cui collocare, nel rispetto delle differenze territoriali e della pluralità di cui sopra, gli accordi di programma che il Ministero dei  beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo e una o più Regioni potranno successivamente sottoscrivere;

SI CONVIENE

 

Art. 1

 

Accordi di programma

 

1.La presente intesa definisce finalità e obiettivi degli Accordi di programma previsti per l’attuazione dell’art. 45 del D.M..1 luglio 2014. Gli accordi di programma tra Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo del MiBACT e una o più Regioni, sono stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i.

 

2. Per il triennio 2015/2017 si prevede la sottoscrizione di un unico Accordo di programma interregionale.

 

Art. 2

 

Sottoscrizione dell’Accordo di programma e modalità attuative

 

1.Le Regioni sottopongono alla Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo del MIBACT il progetto triennale, contenente l’indicazione di massima da assumersi come impegno finanziario delle Regioni destinato alle attività del progetto medesimo, secondo quanto indicato nei successivi articoli, entro il 28 febbraio 2015.

 

2.Entro 45 giorni dalla comunicazione della quota annuale dei Fondi FUS destinati alle Residenze, per ogni esercizio previsto dall’Accordo triennale, la Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo e le Regioni definiranno, attraverso tavoli tecnici, sulla base delle finalità e degli obiettivi comuni di cui all’articolo 4 e di omogenee modalità di gestione del co-finanziamento, il programma ed il bilancio di attività che la Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo sottoporrà alle Commissioni Consultive competenti.

 

3.Alla conclusione del periodo di cui al comma 2 del presente articolo e solo per il primo anno, la Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo del MiBACT, dopo aver sentito le Commissioni Consultive competenti, sottoporrà l’Accordo di programma alle Regioni proponenti per la sua sottoscrizione.

 

4.Le Regioni successivamente alla comunicazione della quota annuale del FUS destinata alle Residenze si impegnano ogni anno a ripartire tale quota fra le attività che attuano il progetto presentato ai sensi del comma 1. Tale quota, per ciascun programma, non potrà superare la percentuale di cofinanziamento di cui al successivo articolo 7 comma 2.

 

5.Al fine di favorire e consolidare sinergie virtuose tra pubblico e privato, le parti concordano che l’Accordo può prevedere ulteriori risorse di natura pubblica da parte di altri enti territoriali e di natura privatistica da parte di istituzioni e/o fondazioni. Tali interventi, di cui le Regioni stesse saranno garanti nei confronti dell’accordo sottoscritto con la Direzione Generale dello Spettacolo, avranno a tutti gli effetti carattere aggiuntivo e non produrranno variazioni di quote nel rapporto di co-finanziamento tra Stato e Regioni stabilito dalla presente intesa.

 

Articolo 3

 

Definizioni

 

1. Ai fini della presente intesa si intende per:

-       Residenza: lo spazio/luogo di creazione artistica e di programmazione culturale del territorio, gestito da un soggetto professionale organizzato della produzione e/o della programmazione di spettacolo dal vivo. La Residenza è luogo di diffusione della conoscenza e della cultura in stretto legame con la comunità di riferimento e con il patrimonio culturale del territorio.

-       Sistema delle Residenze: l’insieme delle relazioni istituzionali anche a livello interregionale, fra i soggetti titolari delle Residenze e la Regione e gli Enti Territoriali.

-       Titolari delle Residenze: i soggetti professionali che svolgono in prevalenza attività di residenza mirata a consolidare il rapporto tra spazio attrezzato gestito con carattere di continuità, comunità di riferimento e ricerca creativa degli artisti accolti.

 

Articolo 4

 

Finalità e Obiettivi

 

1.L’Accoro di programma interregionale dovrà prevedere e perseguire le seguenti finalità:

-       valorizzare sul piano nazionale e internazionale le pratiche di Residenza quali modalità innovative dei processi creativi e di programmazione, anche multidisciplinari, nonché di gestione e di formazione del pubblico;

-       sostenere la mobilità e la multidisciplinarietà degli artisti mediante l’attraversamento dei luoghi di Residenza, la trasmissione dei saperi, il ricambio generazionale e lo scambio artistico-esperenziale con il territorio;

-       promuovere la progettualità di rete all’interno del Sistema delle Residenze e con altri soggetti della filiera artistico-culturale del territorio;

-       contribuire al riconoscimento e al rafforzamento della funzione specifica dello spettacolo dal vivo nell’offerta culturale, nonché alla sua sostenibilità sociale, con particolare attenzione al coinvolgimento di fasce di pubblico diversificate e alla crescita di una fruizione consapevole.

2. Le finalità di cui al precedente comma devono essere perseguite, sulla base delle diverse realtà territoriali regionali, attraverso i seguenti obiettivi individuati come prioritari dal presente protocollo di intesa:

a) mobilità e permanenza degli artisti. Ovvero azioni interregionali destinate a sostenere l’attraversabilità dei luoghi di residenza da parte di artisti e formazioni non “titolari” delle Residenze stesse, per assicurare nuove e più incisive opportunità artistiche, attraverso periodi e processi di lavoro dedicati alla genesi, allo sviluppo e al potenziamento di progetti creativi, al confronto, alla ricerca e alla qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte;

b) valorizzazione delle giovani generazioni e degli artisti emergenti attraverso il sostegno alla circolazione delle opere, alla loro riconoscibilità e ad un più incisivo inserimento nel mercato nazionale e internazionale. Ovvero azioni interregionali destinate ad assicurare opportunità sostenibili e non episodiche alle produzioni degli artisti coinvolti nei processi di residenza e la loro visibilità nel sistema complessivo dello spettacolo dal vivo; 

c) realizzazione di progetti originali nella relazione con i propri territori per avviare, sviluppare, o consolidare la funzione ed il valore dello spettacolo dal vivo presso le comunità di riferimento, anche in sinergia con la presenza e la funzione svolta da altri soggetti della filiera artistica, culturale, formativa di ciascun territorio.

 

Articolo 5

 

Linee di intervento

 

1.L’Accordo interregionale dovrà prevedere la compartecipazione di almeno tre Regioni con la presenza di almeno due delle tipologie di attività residenziale individuate (insediamento, sviluppo, consolidamento), differenziando gli interventi nei diversi territori e prevedendo sinergie progettuali e organizzative fra i soggetti interessati. Il progetto interregionale dovranno prevedere un numero complessivo di Residenze non inferiori a cinque per ogni anno di attività.

 

2.Le Province autonome di Trento e Bolzano sono assimilate a Regioni negli accordi interregionali.

 

 

3.Le attività che attuano le linee di intervento, da esplicitare nell’Accordo medesimo o in un apposito allegato con programma e relativo bilancio secondo uno schema di entrate ed uscite che sarà successivamente concordato  tra le DGSV ed il tavolo tecnico delle Regioni, dovranno avere una identità progettuale e una durata sufficiente a soddisfare almeno due degli obiettivi oggetto della presente intesa, essere coerenti con le finalità della stessa ed avere una adeguata distribuzione territoriale, interessando, in modo prioritario i comuni non capoluogo e le periferie delle aree metropolitane.

 

4.Le Regioni individueranno, secondo le modalità che riterranno più opportune, i titolari delle Residenze nell’ambito del proprio territorio.

 

5.Al fine di perseguire le linee di intervento descritte nella presente intesa le Regioni terranno conto nell’individuazione dei titolari delle Residenze:

-          della capacità di svolgere una attività di interesse interregionale e nazionale;

-          della competenza per operare in rete;

-          della capacità di esprimere e realizzare nella propria progettazione artistica e culturale identificabili  orientamenti e capacità innovative nei processi di lavoro artistico e nella gestione delle attività nei confronti del pubblico e delle comunità di riferimento;

-          interpretare la pratica residenziale anche come ambito di confronto multidisciplinare.

 

Articolo 6

 

Contenuti dell’Accordo di programma

 

1.L’Accordo dovrà prevedere e definire schemi e regole uniformi nella redazione  e gestione dei bilanci sia nella fase preventiva che consuntiva, definire le modalità di erogazione, di rendicontazione e di monitoraggio,  i casi di revoca o di riduzione del finanziamento per parziale o mancata realizzazione delle attività,  i casi di concorso di eventuali soggetti terzi, compresi quelli dei titolari delle Residenze, nonché i casi di integrazione o modifica dell’Accordo medesimo.

 

Articolo 7

 

Modalità di sostegno

 

1.Le Regioni assegnano contributi alle Residenze secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo.

 

2.Le attività definite dall’Accordo di programma interregionale saranno co-finanziate su base annuale nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% da parte dello Stato e al 60% da parte delle Regioni proponenti.

3. Lo Stato assegnerà alle singole Regioni la quota di co-finanziamento come previsto dal programma annuale.

 

4. Quanto non previsto dalla presente intesa è rinviata all’Accordo.

 

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