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Repertorio atti n. 200/CSR del 13 ottobre 2011 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011: VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente:
“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, il quale prevede all’articolo 34, comma 1,
che, con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di intesa con
la Conferenza Stato-Regioni, siano fissate le modalità di predisposizione e di
svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel
Paese di origine e siano stabiliti i criteri per la loro valutazione;. VISTA la nota n. 04/UL/0003909/l del 3 agosto 2011 con la
quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo l
del 3 agosto 2011, ha trasmesso lo schema di decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante “Svolgimento dei
programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi di origine dei
cittadini extracomunitari”, provvedimento che, in data 1° settembre 2011, è
stato trasmesso alle Regioni, ai fini dell’intesa di questa Conferenza, ai
sensi del citato articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999; CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento è stata
convocata una riunione, a livello tecnico, per il 13 settembre 2011, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno proposto
alcune modifiche al testo dello schema di decreto, in particolare è stato richiesto di prevedere la
partecipazione a titolo gratuito ai Comitati regionali di valutazione, di
considerare, con una disposizione apposita, la specifica situazione delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
(articolo 7); di abbassare la quota di
valutazione dei programmi (articolo 8, comma 3, lett. b) e di garantire che,
qualora all’esito della verifica dei programmi, venga accertato il mancato
rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione, i
soggetti proponenti non possano presentare nuovi programmi per il biennio
successivo (articolo 10, comma 3); CONSIDERATO che, tali richieste sono state ritenute accoglibili dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; CONSIDERATO che, nella medesima sede
tecnica, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze. Ragioneria Generale dello Stato ha
segnalato l’esigenza di prevedere una norma di salvaguardia
concernente l’assenza di nuovi o maggiori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; CONSIDERATO che la suindicata richiesta è stata accolta dai
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si sono
riservati di trasmettere una nuova formulazione del provvedimento; VISTA la nota n. 29/0000124/L del 16 settembre 2011, con la
quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso la nuova versione dello schema di decreto con
le modifiche concordate che è stato diramato, in pari data, alle Regioni e alle
Province autonome ; VISTA la nota n.29/0000169/L del 20 settembre 2011, con la
quale l’Ufficio
legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la
versione definitiva del provvedimento contenente una ulteriore modifica all’ultimo
periodo dell’articolo 5, lett. g), che estende la disposizione di salvaguardia
anche ai programmi presentati dai Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti (CPA) e non limitarla ai Centri territoriali permanenti (CPT), come
richiesto dal Ministero dell’economia e delle finanze; VISTA la nota del 21 settembre 2011, con la quale è stata
trasmessa la nuova versione dello schema di decreto alle Regioni e alle Province autonome;
CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno
della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 22
settembre 2011, è stato rinviato su richiesta delle Regioni; VISTA la nota del 28 settembre 2011, con la quale è stato chiesto alle Regioni di far pervenire l’assenso
tecnico sulla nuova formulazione del provvedimento; RILEVATO che nella odierna seduta
di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole al
perfezionamento dell’intesa; ACQUISITO
nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano; SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sullo schema di decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca recante: “Svolgimento dei programmi di
istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi di origine dei cittadini
extracomunitari”, nel testo trasmesso dall’Ufficio legislativo del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, con nota n.29/0000169/L del 20 settembre
2011 che costituisce parte integrante del presente atto. Il
Segretario Il
Presidente Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto
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