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Repertorio atti n. 137/CSR del 27 luglio 2011 Nell'odierna seduta del 27 luglio 2011: VISTO l'articolo 4, comma 1 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; VISTO il decreto legislativo 10
settembre 2003 n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante
"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"; VISTO il decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza
scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28
marzo 2003, n. 53"; VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante
"Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53"; VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in
particolare l’articolo 1, comma 622, come novellato
dall’articolo 64, comma 4 bis, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112,
che ha sancito l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno 10 anni e che tale
obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale
di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; VISTO il decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il regolamento recante
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione,
pubblicato sulla G.U. n. 202 del 31 agosto 2007; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti
professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.
133; VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi,
aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni
in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” e in particolare
l’articolo 48, comma 8 che introduce la possibilità, a partire dal quindicesimo
ano di età, dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione anche attraverso i
percorsi di apprendistato per l’espletamento del dritto-dovere di cui all’art.
48 del decreto legislativo 276/2003; VISTA VISTA VISTA VISTA VISTO l'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19
giugno 2003 per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003/2004, di un'offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione
professionale; VISTO l'Accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard
formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di
Istruzione e formazione professionale; VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre
2004 sui dispositivi di certificazione finale ed
intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i
sistemi; VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5
ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze
tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita
dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale; VISTA l'Intesa, del 20 marzo 2008,
tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica
istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome
di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema
di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi; VISTO l’Accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e
delle fasi relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e
Formazione Professionale; VISTO l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29
aprile 2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma
dell’articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
anche con riferimento al Piano di lavoro per la messa a regime della istruzione
e formazione professionale condiviso nell’ambito di un apposito tavolo
interistituzionale composto dal Ministero dell’istruzione, dell'università e
della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali le Regioni,
le Province Autonome di Trento e Bolzano; VISTA l'Intesa, del 16 dicembre 2010, tra Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’istruzione, dell'università e
della ricerca, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni,
le Province e le Comunità montane riguardante l’adozione di linee guida per
realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a
norma dell’articolo 13, comma 1-quinques del decreto legge 31 gennaio 2007, n.
7 convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; CONSIDERATO il quadro delineato dalla legislazione nazionale
e dagli indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi per il 2020, indicati dal
Consiglio europeo del 17 giugno 2010; CONSIDERATA la necessità di definire i dispositivi necessari
per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione
e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226 e nello specifico di definire i relativi standard minimi formativi secondo
le procedure previste in particolare all’articolo 18 del medesimo decreto; CONSIDERATA la necessità di adottare, nelle more della
definizione di tutti i dispositivi di certificazione necessari ad assicurare le
corrispondenze e le modalità di riconoscimento tra i
crediti acquisiti nei percorsi di istruzione secondaria superiore e i crediti
acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi
dell’articolo 1 comma 10 del decreto legislativo 226/2005, i modelli di
certificazione intermedia e finale, in base a quanto previsto dall’articolo 20
del decreto medesimo e in accordo al punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante «l'adozione di linee guida per
realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma
1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40»; VISTO lo schema di accordo tra il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli
atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, inviato dall’Ufficio legislativo del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con nota pervenuta il
15 luglio 2011 e diramato in pari data, corredato del concerto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 che
ne costituiscono parte integrante; CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 21 luglio 2011
le Regioni hanno consegnato un documento contenente emendamenti al testo sui
quali i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno espresso il proprio
assenso; CONSIDERATO che, nella medesima sede, il rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto che nell’allegato 1, paragrafo D, lettera b), ultimo punto, dove era scritto
“coerenza delle proposte con il quadro complessivo dell’offerta tecnica e
professionale secondaria e superiore di istruzione e
formazione professionale e con i differenti livelli del Quadro Europeo delle
‘qualificazioni’” fosse aggiunto “anche tenendo conto di quanto previsto
dall’Intesa della Conferenza unificata del 16 dicembre CONSIDERATO che, a conclusione della sopra richiamata riunione, sono state accolte dalle
Amministrazioni statali interessate e dalle Regioni, tutte le proposte
emendative; VISTA la nota pervenuta il 25 luglio 2011
con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha
trasmesso la nuova formulazione del testo e degli allegati 1
e 4, così come concordato nella suddetta riunione, diramata in pari
data; VISTA la nota pervenuta il 27 luglio 2011
dal Ministero dell’economia e delle finanze con la quale
ha comunicato di non aver osservazioni da formulare, pur segnalando che il
testo riporta all’allegato 4 una versione eccessivamente sintetica
dell’emendamento proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede
di riunione tecnica: “anche tenendo conto di quanto previsto dall’Intesa del 16
dicembre 2010“ e pertanto propone, per maggior chiarezza, di riformulare
l’emendamento con la seguente espressione “tenendo conto di quanto previsto
dall’Intesa del 16 dicembre ACQUISITO, nel corso dell'odierna
seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano; SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO: Premesso che a) con il presente
Accordo, frutto del piano di lavoro interistituzionale di cui all’Accordo in
sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, citato in premessa, si
intende definire gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226; b) fermi restando gli
standard minimi formativi relativi alle competenze tecnico-professionali comuni
a tutti i percorsi, di cui all’allegato 3 dell’Accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni del 29 aprile 2010, occorre completare con la descrizione dei
processi e delle attività di lavoro, la definizione degli standard minimi
formativi delle competenze tecnico-professionali caratterizzanti le figure nazionali
di riferimento di cui al citato Accordo a norma dell’art. 18, comma 2, del
decreto legislativo 226/2005; c) ferme restando le
competenze legislative esclusive delle Regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano in materia, ai fini dell’unitarietà nazionale del sistema di istruzione
e formazione professionale, occorre ricomprendere le figure nazionali di
riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali in un Repertorio
nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale e definire il
format di descrizione delle figure nazionali di riferimento e i criteri
metodologici di aggiornamento del Repertorio nazionale; d) con apposito Accordo
in sede di Conferenza Unificata si provvederà a sancire la correlazione delle
figure nazionali di riferimento alle aree professionali definite, sentite le
parti sociali, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 226/2005; e) occorre determinare,
a norma dell’art. 18, comma 2 del decreto legislativo 226/2005 in funzione al
profilo educativo culturale e professionale di cui all’articolo 1, comma 5 e
del relativo allegato A) del citato decreto, gli standard minimi formativi
delle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche,
storico-sociali ed economiche, tenendo conto delle competenze chiave del
cittadino e di quelle riferibili agli assi culturali che caratterizzano
l’obbligo di istruzione, di cui all’Allegato del Decreto Ministeriale n. 139
del f) nelle more della
definizione di tutti i dispositivi di certificazione necessari ad assicurare le
corrispondenze e modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei
percorsi di istruzione secondaria superiore e i crediti acquisiti nei percorsi
di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’articolo 1 comma 10 del
decreto legislativo 226/2005, occorre adottare i modelli di attestazione
intermedia delle competenze da rilasciare in caso di interruzione del percorso; g) in base a quanto
previsto dall’articolo 20, comma 1, lett. c) del decreto legislativo medesimo e
in coerenza con quanto definito al punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nella seduta del 16 dicembre 2010 riguardante «l'adozione di linee guida per
realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 13, comma
1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40», occorre adottare i modelli di
Qualifica e Diploma di Istruzione e Formazione Professionale; Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano CONCORDANO CHE: 1. la messa a regime
del Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, riguarda, a partire dall’anno
scolastico e formativo 2011-2012, i percorsi di durata triennale e quadriennale
finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo
medesimo; 2. ai fini della spendibilità nazionale ed
europea delle qualifiche e dei diplomi professionali conseguiti all’esito dei
percorsi, è istituito il Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e
Formazione Professionale che comprende figure di differente livello
articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del
territorio descritte, secondo il format e i criteri di descrizione e
aggiornamento di cui all’allegato [1]; 3. fermi restando gli
standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali comuni a tutti
i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui all’allegato 3
dell’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, si
assumono le figure descritte negli allegati [2] e [3], che, nel loro insieme,
costituiscono il Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione
Professionale; 4. fatto salvo il
riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale di cui
all'articolo 1, comma 5 e al relativo allegato A) del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, nonché ai saperi ed alle competenze relativi agli assi
culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione di cui all’Allegato del
Decreto Ministeriale n. 139 del 2007, al fine di assicurare l’equivalenza
formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo, gli standard minimi formativi
relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche,
tecnologiche, storico sociali ed economiche sono definiti in allegato [4]; 5. in base a quanto
previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 226/2005 e in accordo al
punto 3 dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 16 dicembre 2010
riguardante «l'adozione di linee guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi
degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione
professionale, a norma dell'art. 13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile
2007, n. 40», sono adottati: a) i modelli e relative
note di compilazione di attestato di qualifica professionale [allegato 5] e di
diploma professionale [allegato 6], per il riconoscimento, tra i sistemi
regionali e tra questi e il sistema dell’istruzione, delle qualifiche e dei
diplomi professionali di istruzione e formazione professionale rilasciati dalle
Regioni e dalle Province Autonome; b) il modello e
relative note di compilazione per l’attestazione intermedia delle competenze
acquisite per gli studenti che interrompono i percorsi di istruzione e
formazione professionale [allegato 7]. Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di
Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello
Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto
dai rispettivi ordinamenti. Il presente accordo viene recepito
con Decreto adottato di concerto dal Ministro dell’istruzione, dell'università
e della ricerca e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il
Segretario Il
Presidente Con.
Ermenegilda Siniscalchi On. Dott. Raffaele Fitto
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