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Schema di accordo tra Governo, Regioni e Province autonome sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

Schema Dlgs certificazione

 

Accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Repertorio atti n.        252/CSR             del 20 dicembre 2012

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nell’odierna seduta del 20 dicembre 2012:

 

VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea;

 

VISTO gli articoli 2, comma 1, lett. b) e l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che danno facoltà a questa Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

 

VISTO lo schema di accordo sulla referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, inviato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 29/0006476/l del 17 dicembre 2012, corredato degli Allegati che ne costituiscono parte integrante e del prescritto parere del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che è stato diramato, il 18 dicembre 2012, alle Regioni ed alle Province autonome;

 

VISTA la nota del 18 dicembre 2012, con la quale il Coordinamento della Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Regione Toscana ha comunicato l’avviso tecnico favorevole sul provvedimento in parola.

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

 

CONSIDERATI:

-          la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione” e in particolare l'articolo 17;

-          il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare l’articolo 142;

-          la legge costituzionale n. 3 del 2001;

 

-          il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modificazioni;

-          il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

-          il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

-          il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni;

-          il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, che adotta il “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

-          il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

-          il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante: “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori”;

-          l'Intesa  in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

-          il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l’art. 64 comma 4 bis con riferimento all’assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

-          D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

-          il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122, che adotta il “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;

-          il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 gennaio 2010, n. 9, recante il modello di certificazione dei saperi e delle competenze relative all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi  dell’articolo 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139;

-          il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

 

-          il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il “Regolamento recante revisione norme dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

-          l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e in particolare l’allegato 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);

-          l’Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardante l’adozione di “Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1–quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”, recepite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011;

-          legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

-          l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e i relativi allegati;

-          il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

-          il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante “Testo unico dell'apprendistato a norma dell'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183” e successive modificazioni;

-          l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante l’integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

-          l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 15 marzo 2012, riguardante la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

-          l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 26 settembre 2012;

 

-          la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;

-          l’Intesa in sede di Conferenza unificata del 26 settembre 2012 sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante l’adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico professionale, a norma dell’articolo 52 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

-          il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, (in attesa di pubblicazione), che adotta il “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

-          la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002;

-          la Decisione relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)" del 15 dicembre 2004;

-          la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

-          la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

-          la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

-          la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

-          la designazione del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, d’intesa col Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del 27/10/2008 prot. 17/VII/0028192 che ha individuato l’ISFOL “Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori” quale sede del Punto Nazionale di Coordinamento italiano dello European Qualification Framework;

-          i principi fondamentali, il quadro definitorio e gli orientamenti metodologici condivisi a livello europeo in merito alla convalida degli apprendimenti comunque acquisiti, in particolare con riferimento ai principi guida adottati dal Consiglio dell’Unione europea nel 2004 nonché al glossario e alle linee guida messi a punto dal CEDEFOP rispettivamente nel 2008 e nel 2009;

-          Il documento “Criteria and procedures for referencing National qualifications levels to the EQF”, adottato dall’EQF Advisory Group, nel quale sono declinati in 10 punti i criteri e le procedure che in tutti i Paesi aderenti al processo EQF devono guidare il percorso di referenziazione

-          il quadro delineato dalla legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi per il 2020, indicati dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010;

 

 

-          il quadro degli impegni assunti congiuntamente dal Governo, dalle Regioni e Province autonome e dalle Parti Sociali, nell’ambito dell’intesa concernente “Linee guida per la formazione nel 2010”, con specifico riguardo al punto 2, in rapporto alla promozione del metodo di apprendimento “per competenze” e al punto 5, in riferimento alla definizione di un sistema su base regionale e secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale in grado di “riconoscere, valutare e certificare, in situazioni di compito autentiche e su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite”;

-          il lavoro di cooperazione interistituzionale che vede impegnati, anche nell’ambito delle azioni di complementarietà tra Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e Province autonome, insieme con le Parti sociali, alla costruzione di un sistema nazionale di apprendimento permanente;

-          che con apposito decreto legislativo verranno definite le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze ai sensi dell’articolo 4 commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92;

 

                                   PREMESSO che:

 

1.       Nella Strategia di Europa 2020 i processi di innovazione sono orientati ad una forte convergenza verso la centralità dell’apprendimento e la centralità della persona, e quindi delle risorse da essa possedute con particolare riferimento alle competenze e alla possibilità della loro validazione e certificazione. In tale contesto, il Quadro Europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente – EQF (European qualification framework for lifelong learning) assume una rilevanza primaria, quale cornice di riferimento condivisa per il concreto esercizio dei diritti dei cittadini europei a veder riconosciuti i propri percorsi formativi e le esperienze di vita e di lavoro nell’intero territorio comunitario. L’adesione a EQF focalizza l’attenzione su tre aspetti di grande rilevo che vanno messi in trasparenza: la chiara connessione di tutte le qualificazioni ad uno degli otto livelli di riferimento indicati nel Quadro; la descrizione coerente di ciascuna qualificazione in termini di competenze, abilità e conoscenze;la presenza di un dispositivo di controllo della qualità;

2.       La legge 28 giugno 2012, n. 92 all’articolo 4, commi 51 e seguenti definisce cosa si intende per apprendimento formale, apprendimento non formale, apprendimento informale e gli elementi caratterizzanti il sistema nazionale di certificazione delle competenze;

3.       Il Governo, le Regioni e le Province Autonome condividono gli obiettivi della Raccomandazione volti a considerare il Quadro europeo delle qualificazioni come strumento di riferimento per confrontare i livelli dei diversi sistemi nazionali, delle qualificazioni per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando al contempo la diversità dei sistemi educativi e di istruzione e formazione;

 

 

 

 

  1. Il Rapporto di referenziazione nazionale, nella sua prima formulazione, ha preso in considerazione, le qualificazioni di riferimento nazionale allo stato attuale rilasciate da autorità pubbliche, ovvero dallo Stato, dalle Regioni e P.A. nell’ambito delle proprie competenze e funzioni in materia;

 

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca,  le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

 

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1.       di adottare il Rapporto nazionale di referenziazione all’EQF nella versione allegata al presente Accordo (Allegato A);

2.       di referenziare le qualificazioni ivi ricomprese ai livelli del Quadro europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento permanente secondo il prospetto riportato nel “Quadro sinottico di referenziazione” (Allegato B)

3.       di adottare le misure necessarie affinché a far data dal 1 gennaio 2014 tutte le certificazioni delle qualificazioni rilasciate in Italia ricomprese nell’elenco di cui all’Allegato A) e successive integrazioni, riportino un chiaro riferimento al corrispondente livello del Quadro europeo delle Qualificazioni per l’apprendimento permanente;

4.       di accompagnare e sostenere la diffusione del Rapporto curandone la pubblicazione sui siti web istituzionali di riferimento;

5.       di autorizzare il Punto Nazionale di Coordinamento dell’EQF a fornire alla Commissione Europea tutti i dati per la pubblicazione e ogni supporto relativo;

6.       di curare la traduzione in lingua inglese, avente valore legale, delle qualificazioni italiane referenziate al Quadro europeo delle qualificazioni, ai fini della loro maggiore portabilità e spendibilità nel contesto europeo;

7.       di impegnarsi affinché siano referenziate e integrate nelle successive versioni del Rapporto Nazionale le qualificazioni attualmente non ricomprese e, segnatamente:

-          le ulteriori qualificazioni rilasciate dalle Regioni e Province Autonome

-          le abilitazioni professionali relative alle professioni regolamentate alle quali si applica in Italia quanto disposto dalla Direttiva 2005/36/CE, in corso di revisione

8.       di procedere, in linea con la Raccomandazione Europea relativa all’EQF e con i criteri di referenziazione fissati dall’EQF Advisory Group, al completamento del Rapporto con quanto previsto al precedente punto 7 sulla base di un metodo comune

9.       di effettuare, con cadenza annuale, la revisione e il necessario aggiornamento del Rapporto allegato

Il presente Accordo viene recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

        Il Segretario                                                               Il Presidente

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea                  

 

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