Repertorio atti n. 138/CSR del 29 luglio 2010
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
nell’odierna
seduta del 29 luglio 2010
VISTI gli articoli 2, comma 1,
lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi
tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 12, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha istituito la Segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano ed ha previsto, al comma 4, “l’inclusione di personale
delle Regioni e delle Province autonome nel contingente della Segreteria, il
cui trattamento economico resta a carico delle regioni o province autonome di
provenienza”;
VISTO il decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il quale ha previsto, all’articolo 10, comma 2, che “La Segreteria della Conferenza
Stato-Regioni opera alle dirette dipendenze e secondo gli indirizzi del
Presidente della Conferenza stessa.
Ad essa è assegnato personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in
organico, personale
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il cui
trattamento economico rimane a carico delle Amministrazioni di appartenenza”;
VISTO l’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 22 luglio 2003 che dispone che “L’Ufficio di
Segreteria è articolato in sei servizi ed una Segreteria tecnica ai quali sono preposti dirigenti statali o regionali, ai
sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;
VISTO
l’articolo 7, comma 1, del predetto decreto 22 luglio 2003, il quale ha previsto che “il contingente
del personale dell’Ufficio di Segreteria è fissato in ottantasei unità delle
quali, fino alla metà, appartenenti ai ruoli organici delle Regioni e delle
Province autonome e per la restante parte del personale di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303”;
VISTO l’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, in
forza del quale “per il personale appartenente ad altre amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 … la
Presidenza provvede, d’intesa con l’amministrazione di
appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza
pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente
medesimo.”;
VISTO l’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, che prevede, per il personale dirigenziale, che “Il procedimento per la
valutazione è ispirato al principio della diretta conoscenza dell’attività del
valutato da parte dell’organo proponente di valutazione di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte
dell’organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al
procedimento del valutato.”;
CONSIDERATO che, sin dalla sua costituzione, presso
l’Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, opera
personale dirigenziale e non dirigenziale sia regionale che statale;
VISTA la nota in data 15 giugno 2010, con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di gestione e di
sviluppo delle risorse umane - ha inviato, per l’esame di questa Conferenza, la
proposta di accordo indicata in oggetto, diramata in pari data, volta ad
omogeneizzare lo status del personale sia statale, sia delle Regioni e delle
Province autonome in servizio presso l’Ufficio di Segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, struttura generale della medesima Presidenza;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi
il 21 luglio 2010, a
seguito dell’ esame degli emendamenti contenuti nel documento consegnato dalle
Regioni nella seduta della Conferenza Stato - regioni dell’8 luglio 2010 e del documento
consegnato, nella medesima seduta, dal rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono state concordate modifiche al testo inviato
il 15 giugno 2010;
VISTA la nuova stesura del provvedimento elaborata nel corso
della predetta riunione tecnica e diramata il 23 luglio 2010;
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze,
pervenuta il 29 luglio 2010, con la quale si esprime
avviso favorevole al testo dell’accordo diramato il 23 luglio 2010;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome nel testo diramato con nota
del 23 luglio 2010;
SANCISCE ACCORDO
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:
PREMESSO
CHE :
- Governo, Regioni e Province autonome, nel comune intento
di rafforzare il ruolo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano anche contribuendo, in
uno spirito di leale collaborazione, al soddisfacimento delle esigenze di
organizzazione e di buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria della
Conferenza medesima, concordano circa la necessità che detto Ufficio si
avvalga, in relazione alle proprie esigenze di servizio ed entro i limiti
previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche
di personale appartenente ai ruoli organici delle Regioni e delle Province
autonome, che sia in possesso di qualificate capacità e competenze
professionali;
- per rafforzare la funzionalità del predetto Ufficio di
Segreteria e rendere più agevole l’acquisizione di personale idoneo
appartenente ai ruoli organici delle Regioni e delle Province autonome, è
necessario che sia assicurata al citato personale, assegnato ai sensi
dell’articolo 10 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, una reale ed
effettiva condizione di parità di trattamento, rispetto al corrispondente
personale dello Stato, chiamato a prestare servizio presso il medesimo Ufficio,
e ciò anche al fine di una più uniforme applicazione dei principi che informano
il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- è necessario, altresì, valorizzare il ruolo del personale
con qualifica dirigenziale delle Regioni e delle Province
autonome assegnato al più volte citato Ufficio di Segreteria della
Conferenza, assicurando, tra l’altro, un adeguato processo di valutazione delle
prestazioni rese dal predetto personale, in coerenza con le direttive generali
e con gli obiettivi assegnati all’Ufficio;
SI CONVIENE CHE:
PERSONALE CON QUALIFICA NON
DIRIGENZIALE
1. L’Ufficio
di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano può avvalersi per le
prestazioni di livello non dirigenziale, entro i limiti di cui all’articolo 10
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche di personale “di
prestito”, in posizione di distacco, di cui all’articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, proveniente dalle Regioni e Province
autonome, in possesso di specifiche capacità e competenze professionali e da
esse assegnato per l’espletamento dei compiti istituzionali del predetto
Ufficio.
2. Fermo restando il rapporto di dipendenza organica del
suddetto personale con le Amministrazioni di rispettiva appartenenza, cui
compete disporre i relativi provvedimenti di assegnazione, l’Ufficio di
Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano è legittimato, in analogia a quanto avviene per il restante personale
comandato presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad
esercitare nei confronti del medesimo personale i poteri gerarchici (direttivo
e disciplinare nonché gestionale) spettanti al datore di lavoro ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge e contrattuali in quanto attinenti alla sfera
operativa per lo svolgimento della prestazione, ivi comprese le determinazioni
relative all’articolazione dell’orario di lavoro e alle modalità di
raggiungimento degli obiettivi di attività.
3. Dalla data del presente accordo al personale
di cui trattasi si applica in via analogica la medesima disciplina relativa
alla gestione del rapporto di lavoro e il trattamento economico accessorio
previsto per il personale
comandato presso le strutture della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
4. Resta fermo che la spesa per la corresponsione
delle competenze fisse del trattamento economico fondamentale (stipendio
tabellare comprensivo della tredicesima mensilità, progressione economica
orizzontale, R.I.A., eventuali assegni ad personam) spettante al medesimo personale è a carico delle rispettive
Amministrazioni di provenienza. Gli oneri per il trattamento economico
accessorio sono a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. La posizione di assegnazione del personale delle Regioni
e Province autonome presso l’Ufficio di Segreteria, da rinnovarsi di anno in
anno, cessa in ogni caso al venir meno delle esigenze di servizio che tale
posizione hanno determinato, ovvero qualora venga meno l’assenso del personale
interessato.
6. Le predette disposizioni si applicano anche al personale
con qualifica non dirigenziale delle Regioni e Province autonome già in
servizio presso la
Segreteria della Conferenza Stato Regioni alla data del
presente Accordo.
PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
1. L’atto di conferimento dell’incarico al personale
con qualifica dirigenziale destinato in servizio presso l’Ufficio di Segreteria
della Conferenza Stato Regioni è adottato dall’amministrazione di appartenenza
ed è modulato sulla base delle funzioni e della durata del relativo incarico
che il dirigente andrà a svolgere presso l’ufficio di Segreteria. A tal fine il
Direttore del citato Ufficio comunica preventivamente all’amministrazione di
appartenenza del dirigente le funzioni che il medesimo dovrà svolgere e la
relativa durata.
2. La retribuzione di risultato è corrisposta
sulla base della verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, fissati
dal Direttore della Segreteria della Conferenza Stato Regioni, e dei compiti
istituzionali e la valutazione della professionalità e delle competenze dei
dirigenti di cui trattasi con le modalità, i criteri e la procedura vigente per
la valutazione dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal
fine i risultati della suddetta procedura sono comunicati annualmente
dall’Ufficio di Segreteria alle Regioni e Province autonome di appartenenza.
3. Preventivamente al conferimento dell’incarico
con apposita Convenzione da stipularsi tra il direttore dell’Ufficio di
Segreteria della Conferenza Stato Regioni e le singole Regioni e
Province autonome interessate sono definite le modalità per garantire ai
suddetti dirigenti una retribuzione di posizione parte variabile e di risultato
non inferiori a quelle attribuite dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ai dirigenti che svolgono
funzioni di livello corrispondente e che conseguono medesima valutazione.
4. Resta fermo che lo svolgimento dell’incarico
presso l’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato Regioni non costituisce
titolo per il conferimento di analogo incarico da parte della Regione di
appartenenza al momento della cessazione del distacco.
5. Gli incarichi in essere cessano entro il 31 dicembre 2010
al fine dell’applicazione della disciplina ivi contenuta. In caso di mancata
adozione dei relativi atti entro il suddetto termine di scadenza il personale
dirigente rientra nell’amministrazione di provenienza.
IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.le
Dott. Raffaele Fitto
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Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la misura per l’anno 2009 dell’ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie, di cui all’articolo 1, comma 826, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). (SALUTE) Parere ai sensi dell’articolo 1, comma 826, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
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Verbale |
Verbale n. 7/10 |
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Report |
Report |
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