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Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

Rep

Rep. Atti n. 206/CSR del 13 ottobre 2011

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011;

 

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera c), che prevede che con uno o più accordi sanciti presso questa Conferenza, venga promossa la  individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 ed ai principi generali di cui all’articolo 11 della medesima legge;

 

VISTA la lettera in data 15 luglio 2011, con la quale il Ministero della salute, in attuazione della predetta disposizione di legge, ha inviato la proposta di Accordo indicato in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 2 agosto 2011, con la quale la proposta in parola è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il 27 settembre 2011, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e quelli del Ministero della salute hanno concordato una serie di modifiche dello schema di Accordo di cui trattasi;

 

VISTA la nota del 4 ottobre 2011, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva dello schema di Accordo in oggetto, che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini :

 

Considerati:

 

- il decreto del Ministro della sanità 1 settembre 1995 recante “Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri”, come modificato dal Decreto del Ministro della Sanità 5 novembre 1996 recante “Integrazione al Decreto Ministeriale 1 settembre 1995 concernente la costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri”;

 

- i decreti del Ministro della salute 3 marzo 2005, recanti rispettivamente “Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti” e “Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti”, entrambi predisposti anche in attuazione della direttiva di Commissione 2004/33/CE;

 

- l’articolo 11 della Legge n. 219/2005 che, in considerazione del fatto che l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie, individua alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;

 

- l’articolo 12 della succitata Legge n. 219/2005 che istituisce il Centro Nazionale Sangue quale struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio nazionale, oltre al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle materie disciplinate dalla sopracitata Legge;

 

- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;

 

- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;

 

- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”;

 

- il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007, recante “Istituzione del Sistema informativo dei servizi trasfusionali”;

 

- l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano su “I principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le province autonome e le Associazioni e federazioni di donatori di sangue”, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008; 

 

- l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante “Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici minimi per l’esercizio delle attività sanitarie delle banche di sangue da cordone ombelicale” sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 29 ottobre 2009; 

 

- il  decreto del Ministro della salute 18 novembre 2009, recante “Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone ombelicale”;

 

- il decreto del Ministro della salute 18 novembre 2009 recante “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo – dedicato”;

 

- l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010;

 

- l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l’accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale” sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 aprile 2011; 

 

Ravvisata la necessità di garantire l’uniformità sul territorio nazionale dello svolgimento delle attività di programmazione, coordinamento, controllo tecnico-scientifico e monitoraggio in materia trasfusionale da parte delle Strutture individuate dalle Regioni e Province autonome, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di sistema, rendere omogenei i livelli di qualità,  sicurezza, standardizzazione e appropriatezza in medicina trasfusionale, in sinergia con il Centro Nazionale Sangue;

 

Ritenuto necessario, al fine di garantire l’erogazione di uniformi livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionale, definire le caratteristiche e le funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC), nel rispetto dell’autonomia regionale nella programmazione ed organizzazione delle attività sanitarie;

 

 

Tenuto conto:

 

- del documento elaborato, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e con le Associazioni dei donatori volontari di sangue, sulla base delle indicazioni fornite dai rappresentanti delle Strutture Regionali di riferimento; 

 

- del parere favorevole della Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale espresso nella seduta del 4 novembre 2010;

 

 

SI CONVIENE

 

 

sul documento relativo a “Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali”, Allegato A), parte integrante del presente atto, definito in base alla normativa vigente, ferme restando le competenze delle singole Regioni e Province autonome nella programmazione ed organizzazione delle attività sanitarie in materia trasfusionale.

 

Per l’attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

                           IL SEGRETARIO                                               IL PRESIDENTE

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On. Dott. Raffaele Fitto

 

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