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Rep. Atti n. 206/CSR del
13 ottobre 2011 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO Nella odierna
seduta del 13 ottobre 2011; VISTA la legge 21 ottobre 2005, n 219
“Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati” e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera
c), che prevede che con uno o più accordi sanciti presso questa Conferenza,
venga promossa la individuazione da
parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e
degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale
ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di
compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in
relazione alle finalità di cui all’articolo 1 ed ai principi generali di cui
all’articolo 11 della medesima legge; VISTA la lettera in data 15 luglio 2011, con la quale il
Ministero della salute, in attuazione della predetta disposizione di legge, ha
inviato la proposta di Accordo indicato in oggetto; VISTA la lettera in data 2 agosto 2011, con la quale la
proposta in parola è stata diramata alle Regioni e Province autonome; CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il
27 settembre 2011, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e
quelli del Ministero della salute hanno concordato una serie di modifiche dello
schema di Accordo di cui trattasi; VISTA la nota del 4 ottobre 2011, diramata in pari data, con
la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva dello
schema di Accordo in oggetto, che recepisce le
modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del
Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome SANCISCE ACCORDO tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti
termini : Considerati: - il decreto del Ministro della sanità 1 settembre 1995
recante “Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso
i presidi ospedalieri”, come modificato dal Decreto del Ministro della Sanità 5
novembre 1996 recante “Integrazione al Decreto Ministeriale 1 settembre 1995
concernente la costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue
presso i presidi ospedalieri”; - i decreti del Ministro della
salute 3 marzo 2005, recanti rispettivamente “Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti” e “Caratteristiche e modalità per la
donazione del sangue e di emocomponenti”, entrambi
predisposti anche in attuazione della direttiva di Commissione 2004/33/CE; - l’articolo 11 della Legge n.
219/2005 che, in considerazione del fatto che l’autosufficienza di sangue e
derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale
e sovraziendale non frazionabile per il cui
raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie,
individua alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire
l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali; - l’articolo 12 della succitata
Legge n. 219/2005 che istituisce il Centro Nazionale Sangue quale struttura
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza nazionale ed
al supporto per il coordinamento delle attività trasfusionali sul territorio
nazionale, oltre al coordinamento ed al controllo tecnico scientifico nelle
materie disciplinate dalla sopracitata Legge; - il decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 207, recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che
applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di
rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti
destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”; - il decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 208, recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che
applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche
comunitarie relative ad un sistema di qualità per i
servizi trasfusionali”; - il decreto legislativo 20
dicembre 2007, n. 261, recante “Revisione del Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva
2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il
controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano
e dei suoi componenti”; - il
decreto del Ministro della salute del 21 dicembre
2007, recante “Istituzione del Sistema informativo dei servizi trasfusionali”; - l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano su “I principi generali ed i
criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le province
autonome e le Associazioni e federazioni di donatori di sangue”, sancito in
sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008; - l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano recante “Requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie delle banche di sangue da
cordone ombelicale” sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 29 ottobre
2009; - il
decreto del Ministro della salute 18 novembre 2009, recante
“Istituzione di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da
cordone ombelicale”; - il decreto del Ministro della salute 18 novembre 2009
recante “Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da
sangue del cordone ombelicale per uso autologo – dedicato”; - l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e
tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e
sul modello per le visite di verifica, sancito in sede di Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano il 16 dicembre 2010; - l’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida per l’accreditamento delle Banche di sangue da cordone
ombelicale” sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 aprile
2011; Ravvisata la necessità di garantire l’uniformità sul
territorio nazionale dello svolgimento delle attività di programmazione,
coordinamento, controllo tecnico-scientifico e monitoraggio in materia
trasfusionale da parte delle Strutture individuate dalle Regioni e Province
autonome, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di sistema,
rendere omogenei i livelli di qualità, sicurezza, standardizzazione e
appropriatezza in medicina trasfusionale, in sinergia con il Centro Nazionale
Sangue; Ritenuto necessario, al fine di garantire l’erogazione di
uniformi livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività
trasfusionale, definire le caratteristiche e le funzioni delle Strutture
regionali di coordinamento (SRC), nel rispetto dell’autonomia regionale nella
programmazione ed organizzazione delle attività
sanitarie; Tenuto conto: - del documento elaborato, in collaborazione con il Centro
Nazionale Sangue e con le Associazioni dei donatori volontari di sangue, sulla
base delle indicazioni fornite dai rappresentanti delle Strutture Regionali di
riferimento; - del parere favorevole della
Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale espresso nella seduta
del 4 novembre 2010; SI CONVIENE sul documento relativo a
“Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC)
per le attività trasfusionali”, Allegato A), parte integrante del presente
atto, definito in base alla normativa vigente, ferme restando le competenze
delle singole Regioni e Province autonome nella programmazione ed
organizzazione delle attività sanitarie in materia trasfusionale. Per l’attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On. Dott. Raffaele Fitto
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