Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 3
agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni, tra il Governo, le
Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano concernente l’adozione di uno schema tipo di
convenzione ai fini dell’esercizio dell’attività libero-professionale dei
dirigenti medici, sanitari e veterinari del S.S.N.
Rep. Atti
n. 60/CSR del 13/03/2013
LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta del 13 marzo 2013:
VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 120 e
successive modificazioni ed integrazioni, che reca
disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria
ed altre norme in materia sanitaria;
VISTO, in particolare, l’articolo 1,
comma 4, della suindicata legge 3 agosto 2007, n. 120,
il quale prevede, tra l’altro, che le Regioni e le Province autonome nelle
quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino
non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale,
possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione
di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività,
in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete
previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il
professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di
uno schema tipo approvato con accordo sancito da questa Conferenza;
VISTA la
lettera in data 14 febbraio 2013, con la quale il Ministero della salute ha
inviato, ai fini del perfezionamento del prescritto accordo in
sede di Conferenza Stato-Regioni, la proposta indicata in oggetto;
VISTA la
nota del 14 febbraio 2013, con la quale la predetta proposta di
accordo è stata diramata alle Regioni e alle Province autonome;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi
il 20 febbraio 2013, le Regioni e le Province autonome hanno avanzato talune
richieste emendative della proposta in parola;
VISTA la nota del 21 febbraio 2013, diramata in pari data,
con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione della
proposta di accordo in questione, che tiene conto
degli approfondimenti svolti nel corso della predetta riunione tecnica;
RILEVATO che l’argomento è stato
iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 28
febbraio 2013, che non ha avuto luogo;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso assenso
al perfezionamento dell’accordo, nella versione inviata dal Ministero della
salute con l’anzidetta nota del 21 febbraio 2013, condizionato all’accoglimento
della richiesta, già avanzata in occasione dell’intesa sulle modalità tecniche
per la realizzazione della infrastruttura di rete per
il supporto all’organizzazione dell’attività professionale intramuraria
(Atto rep. n. 49/CSR del 7 febbraio 2013), di un impegno
politico relativo alla dilazione dei tempi di almeno sei mesi per l’avvio della
sperimentazione in oggetto, di cui al documento consegnato in seduta,
Allegato sub A), parte integrante del presente atto;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna
seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano;
SANCISCE
nei termini di cui in premessa, il
seguente Accordo tra il Governo, delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano:
Considerati:
-
l'art. 15-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni
ed integrazioni, che, nell'ambito del riordino della normativa in materia
sanitaria e della definizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro
esclusivo dei dirigenti sanitari, ha disciplinato al comma 10 la possibilità
che l'attività libero professionale in regime di ricovero, sia consentita, in
caso di carenza dl strutture e spazi, idonei alle necessità connesse allo
svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attività e fino alla data del completamento da
parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali
necessari ad assicurare l'esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria, l'utilizzazione del proprio studio
professionale;
-
l’art. 7, comma 3, dei decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 marzo 2000 il quale ha previsto che, fino alla realizzazione di strutture e
spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento civile attività libere professionali
in regime ambulatoriale, i direttori generali possano prevedere specifiche
disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria
a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell’azienda
sanitaria, studi professionali per Io svolgimento di tale attività, nel
rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale;
-
la citata legge 3 agosto 2007, n. 120, la quale prevede che le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano devono garantire che le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico
gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività
libero-professionale intramuraria, al fine di assicurare
il corretto esercizio secondo modalità stabilite dalla più volte menzionata
legge n. 120 del 2007;
-
l'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha modificato l’art. 1 della suindicata legge 3 agosto 2007, n. 120 ed in particolare,
la lett. b) del suddetto articolo 2
ha stabilito che le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali
risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libera
professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende
sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento
delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei
professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera
a-bis) del comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale
rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di
appartenenza, sulla base di uro schema tipo approvato con accordo sancito dalla
Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
-
che la lett. c) del richiamato art. 1 ha poi previsto che, al comma 4 dopo la
lettera a) venga inserita la lett. a-bis)
che stabilisce la predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da
parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su
disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario
nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati,
in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle
quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale,
precisando le funzioni e le competenze dell’azienda sanitaria e del
professionista, prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta
infrastruttura, l'espletamento del servizio di prenotazione, l’inserimento
obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria
competente dei dati relativi all'impegno orario del
sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei
pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione dei fascicolo
sanitario elettronico;
-
che, al fine di dare compiuta attuazione alla disciplina dell’attività
libero-professionale intramuraria, è opportuno
adottare uno schema tipo di convenzione;
SI
CONVIENE
Art. 1
Al fine di consentire lo svolgimento
dell'attività libero professionale presso gli studi
dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dal comma 4
dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120,
è approvato lo schema tipo di cui all'allegato sub B), parte integrante
del presente accordo.
Tale schema tipo potrà
essere integrato, nel rispetto della normativa vigente, sulla base delle indicazioni
in materia fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 2
Il presente accordo non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda
Siniscalchi Dott. Piero
Gnudi
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