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Rep. Atti n. 44/CSR del 9 febbraio 2012 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 9 febbraio 2012: VISTO l’articolo 48, comma 13, del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n.326, il quale dispone che con uno o più decreti del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con questa Conferenza
sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco; VISTO il decreto del Ministro della salute 20 settembre
2004, n. 245, “Regolamento recante norme sull’organizzazione ed
il funzionamento dell’Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell’articolo 48,
comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre
2003, n. 326”; VISTO l’articolo 17, comma 10, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale
stabilisce che al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in relazione alla rilevanza e all'accresciuta
complessità delle competenze ad essa attribuite, nonché di potenziare la
gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi
assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di
semplificazione e snellimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della
legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi del predetto
articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), di cui al citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004,
n. 245, è modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente
e senza alcun onere a carico della finanza pubblica; VISTO lo schema di decreto in oggetto, pervenuto a questa
Conferenza dal Ministero della salute in data 7 febbraio 2012 e in pari data diramato alle
Regioni e Province autonome; CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi
l’8 febbraio 2012, i rappresentanti delle Regioni e Province autonome e del
Ministero della salute hanno concordato talune modifiche dello schema di
provvedimento che interessa; VISTA la nota in data 8 febbraio 2012, con la quale il
citato Ministero ha inviato la nuova versione dello schema di decreto in
oggetto, che recepisce le modifiche concordate nel
corso della riunione tecnica del’8 febbraio 2012; VISTA la lettera in data 8 febbraio 2012, con la quale tale
definitiva versione dello schema di decreto in parola è stata diramata alle
Regioni e Province autonome; VISTA la lettera in data 8 febbraio 2012, con la quale il
Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni
da formulare sullo schema di decreto in oggetto; VISTA la nota in data 9 febbraio 2012, con la quale
l’Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione ha comunicato il proprio assenso; CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome ed il Ministro
della salute hanno concordato la seguente riformulazione dell’articolo 3, comma
1, lettera c), sub 6-bis dello schema
di decreto in parola nella versione pervenuta con la citata nota dell’8
febbraio 2012: “6-bis. La commissione
consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborso sono nominati
con decreto del Ministro della salute e sono composti ciascuno da dieci membri,
di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali
con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze,
quattro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano; sono componenti di diritto il
direttore generale dell'Agenzia e il presidente dell'Istituto superiore di
sanità. I componenti non di diritto durano in carica
tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta, e sono individuati
tra soggetti di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica almeno
quinquennale nel settore della valutazione dei farmaci per quanto riguarda la
commissione consultiva tecnico-scientifica e di comprovata professionalità ed
esperienza almeno quinquennale nei settori della metodologia di determinazione
del prezzo dei farmaci, della economia sanitaria e di farmacoeconomia,
nonché dell’organizzazione sanitaria per quanto riguarda il comitato prezzi e
rimborso.”; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del
Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome; SANCISCE INTESA nei termini di cui in premessa, sullo
schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, recante modifiche del regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di cui
al decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2004, n. 245. IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Cons.
Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi
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