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Rep. Atti n. 187/CSR del 28 ottobre 2010 Nella odierna seduta del 28 ottobre 2010: VISTO l’articolo 4 del decreto
legislativo VISTO l’articolo 1, comma 819, della
legge CONSIDERATO che, in attuazione della predetta disposizione
di legge, con l’Accordo Stato – Regioni del 18 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 219)
sono state definite, in prima applicazione e per l’utilizzo delle risorse
disponibili per l’anno 2007,
le linee di indirizzo cui l’AIFA deve attenersi nella stipula di
apposite convenzioni con le Regioni per la realizzazione di iniziative di
farmacovigilanza e di formazione degli operatori, sanitari sulle proprietà,
sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le
relative campagne di educazione sanitaria; VISTA la nota in data 28 luglio 2010 con la quale il Ministro della salute, al
fine di erogare le risorse di cui al citato articolo 36 della legge n. 449 del
1997 disponibili per gli anni 2008- VISTA la nota in data 8 settembre 2010
con la quale CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 30
settembre 2010, sono state concordate alcune modifiche al testo dello schema di
accordo di cui trattasi; VISTA la nota in data 20 ottobre 2010 con la quale il
Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di
accordo in oggetto che recepisce le
proposte di modifica formulate dalle Regioni e Province autonome nel corso
della predetta riunione; VISTA la lettera in pari data con la quale tale definitiva
versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta,
l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla proposta di accordo di cui trattasi; SANCISCE ACCORDO tra il Governo le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati: Articolo 1 (Linee di indirizzo) L’Aifa stipula apposite convenzioni con le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, al fine della realizzazione di
iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle
proprietà, sull’impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali nonché
sulle reazioni avverse da fitoterapici e integratori alimentari, secondo le
seguenti linee di indirizzo. Sono
da considerarsi di interesse l’insieme delle iniziative tese a migliorare le
conoscenze sul profilo beneficio-rischio dell’uso dei farmaci dopo 1. Istituzione
e manutenzione dei Centri Regionali di Farmacovigilanza (CRFV). Attualmente
soltanto otto Regioni dispongono di strutture dedicate alle attività di
farmacovigilanza, nonostante la presenza di tali centri assicuri una migliore
qualità delle informazioni prodotte e una maggiore interazione tra strutture
locali e centrali. Si ravvisa pertanto l’opportunità, sia di istituire CRFV
nelle regioni che attualmente ne sono sprovviste, sia di garantirne il
funzionamento ove i CRFV siano già esistenti. Per l’istituzione dei CRFV si
dovrà tener conto dei requisiti minimi richiesti, descritti nel documento
allegato sub A, parte integrante del presente atto. Fino all’istituzione dei CRFV
è comunque richiesto il potenziamento delle attività di FV sul territorio
attraverso organismi / strutture regionali stabilmente definite, che
garantiscano i ruoli ed i compiti dei CRFV come definititi al successivo
articolo 4.2. 2. Studio
delle reazioni avverse ai farmaci (ADR), inteso sia come crescita della
segnalazione spontanea, sia come promozione di studi epidemiologici ad hoc. E’
considerata pertinente la tematica relativa alle reazioni avverse da
fitoterapici e integratori alimentari. Particolare rilevanza sarà data ai
progetti volti ad approfondire le ADR che si verificano in seguito alla
somministrazione dei vaccini; 3. Valutazione
dell’uso dei farmaci, sia in ambito territoriale che ospedaliero, finalizzata a
studiare i determinanti dell’uso, e alla definizione della reportistica per i
medici (rapporti regionali, per medico/gruppi di medici, ospedalieri). Un
obiettivo indicato nelle linee di indirizzo deve essere quello di potenziare le
attività di analisi della prescrizione e della spesa farmaceutica a livello
regionale. Di norma queste attività non devono limitarsi all’analisi del
fenomeno, ma prevedere interventi di promozione dell’uso appropriato; 4. Informazione
e formazione, per favorire l’integrazione fra le diverse iniziative presenti a
livello regionale e centrale, e sostenere nuove iniziative in regioni con
minore esperienza. In questa sezione rientrano progetti specifici di formazione
e informazione rivolti agli operatori sanitari per attività di sensibilizzazione alla
segnalazione di reazioni avverse,anche al fine di promuovere un uso appropriato
dei farmaci. Un ulteriore obiettivo di questi progetti è il miglioramento della
qualità dei dati inviati attraverso le segnalazioni; 5. Potenziamento
dell’attività di Farmacovigilanza dei Comitati Etici nelle sperimentazioni
cliniche. Articolo 2 (Progetti finanziabili) Possono essere finanziati i progetti
del seguente tipo: 1. Progetti
a valenza nazionale o multiregionale, con una Regione
capofila, ai quali le altre regioni possono aderire.
Per questo tipo di progetti le Regioni hanno la facoltà di proporre un Centro
di Coordinamento, che in ogni caso deve essere un ente no profit. Le Regioni
devono assicurare la partecipazione a un numero predefinito di progetti multi
regionali in base al numero di abitanti, ovvero le regioni con più di tre
milioni di residenti devono assicurare la partecipazione ad almeno due progetti
multiregionali. 2. Progetti esclusivamente regionali, sui quali
dovrà essere definito in sede di convenzione un accordo con l’AIFA. Tali
progetti possono consistere anche nell’istituzione di un CRFV o nella
programmazione delle attività dei CRFV già esistenti. Articolo 3 (Presentazione dei progetti o delle
attività da parte delle Regioni) Le Regioni presentano piani di
attività o progetti (descritti in un allegato tecnico), relativamente alle
tematiche indicate dalle linee di indirizzo, dalle quali risulti: 1. Il rationale,
l’obiettivo dell’attività o del progetto; 2. gli indicatori per
la valutazione degli esiti; 3. la durata del
progetto in relazione al finanziamento richiesto; 4. il responsabile
scientifico compresi recapiti e un breve CV; 5. persone e cose che
verranno finanziate; 6. l’importo
complessivo del progetto. Si ritiene utile che ogni Regione individui almeno un
progetto o attività riguardanti la popolazione pediatrica, gli anziani con polipatologie ed i pazienti istituzionalizzati, con
particolare riferimento allo studio delle reazioni avverse. Articolo 4 (Modalità di erogazione dei fondi
regionali per la farmacovigilanza disponibili per il
2008 e 2009) Il fondo complessivamente
disponibile per gli anni 2008 e 2009 verrà erogato a seguito della
formalizzazione del presente Accordo come di seguito specificato: 1. 50.000 euro per ciascun anno e per ogni
Regione/Provincia Autonoma per garantire l’immediata continuità delle attività
regionali di farmacovigilanza; Il fondo residuo disponibile verrà
ripartito su base capitaria e verrà erogato per ogni
singola Regione/ Provincia Autonoma secondo le seguenti modalità: 2. una tranche, pari al
30% del fondo residuo, destinata a progetti che prevedono
l’istituzione/mantenimento dei CRFV, ovvero il potenziamento delle attività di Fv sul territorio attraverso organismi/strutture regionali
stabilmente definiti. I CRFV/ organismi/strutture regionali devono in ogni caso
garantire i ruoli e i compiti di seguito specificati: - verifica delle segnalazioni inserite nella
Rete nella propria Regione, con particolare riferimento alla qualità
dell’inserimento e alla codifica delle informazioni (farmaci e reazioni
avverse); - supporto e riferimento dei Responsabili
locali di FV per problemi relativi alla Rete; - inserimento in rete su richiesta delle
segnalazioni in caso di difficoltà della struttura locale; - valutazione del nesso di causalità (almeno
per le reazioni gravi) e della notorietà della
segnalazioni; - supporto ai Responsabili locali di FV nelle
attività di formazione/informazione di ritorno rivolte ai segnalatori; - supporto all’attività di formazione/informazione
gestita dall’AIFA; - analisi semestrale dei potenziali segnali
derivanti dalle ADR presenti nella rete nazionale di farmacovigilanza , in collaborazione con l’AIFA; - analisi dei potenziali segnali relativi
alle reazioni avverse a vaccini presenti nella rete nazionale di
farmacovigilanza, in collaborazione con l’AIFA; - supporto alle attività di farmacovigilanza
dell’AIFA. Le Regioni che hanno già istituito i
CRFV/organismi/strutture regionali possono utilizzare questa quota anche per
garantire ulteriori attività di farmacovigilanza. Tali attività sono soggette
al monitoraggio di cui al successivo articolo5. Successivamente, a seguito
della stipula di apposita convenzione con l’AIFA, sempre su base capitaria: 3. una tranche, pari al
60% del fondo residuo, erogata sulla base delle valutazioni dei progetti
presentati dalle singole Regioni; tale tranche potrà anche essere destinata sia
al rifinanziamento dei progetti di durata pluriennale già approvati (attraverso
convenzioni stipulate su fondi del 2007) sia al rifinanziamento di progetti di
durata annuale meritevoli di estensione; i rispettivi allegati tecnici saranno
parte integrante delle singole convenzioni. 4. una tranche, pari al
10% del fondo residuo, impiegata per progetti a valenza nazionale o multiregionale, con una regione capofila. Le Regioni che
aderiranno a questi progetti verranno finanziate per la quota riferita alla
loro Regione. Per questo tipo di progetti le Regioni hanno la facoltà di
proporre un Centro di Coordinamento, secondo quanto previsto all’articolo 2.1. Si precisa che, come già avvenuto
per il 2007, il 5% del fondo disponibile resterà all’AIFA. L’AIFA si farà carico delle spese di
coordinamento dei progetti multi regionali.
Articolo 5 (Monitoraggio dei progetti) Le
Regioni che ricevono il finanziamento si impegnano a fornire all’AIFA un
rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dei singoli progetti e a
presentare un rapporto finale in concomitanza con la conclusione degli stessi.
La fase di monitoraggio dei progetti può essere effettuata anche attraverso la
partecipazione a riunioni o congressi specifici organizzati dall’Agenzia. In
casi specifici, una ulteriore modalità di monitoraggio
potrà essere rappresentata da visite in
situ, presso i centri regionali, assessorati, ecc, per verificare lo
stato di avanzamento dei progetti. IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.
Dott. Raffaele Fitto
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