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Accordo tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011. (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rep

 

Rep. n. 45/CSR del 25 marzo 2009

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 25 marzo 2009:

 

VISTO l’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli” ed, in particolare, le disposizioni del Titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti;

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO l’articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca modifiche alla disciplina contenuta nel predetto decreto legislativo n. 368 del 1999 in materia di contratti di formazione specialistica dei medici;

 

VISTA la nota in data 17 febbraio 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso i dati relativi alla determinazione del fabbisogno indicato in oggetto suddivisi nelle tre are funzionali di chirurgia, dei servizi e di medicina;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il 23 febbraio 2009, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e quelli dei Ministeri interessati hanno congiuntamente elaborato uno schema di accordo e relativi allegati volto a garantire, con le risorse statali disponibili per l’anno accademico 2008/2009, almeno le esigenze prioritarie manifestate da ciascuna Regione e Provincia autonoma attraverso l’adozione di criteri per l’attribuzione dei contratti di formazione specialistica che sono stati esplicitati nel dispositivo dello schema di accordo medesimo;

 

VISTA la lettera in data 24 febbraio 2009, con la quale è stata diramata la suddetta versione dello schema di accordo in parola;

 

CONSIDERATO che il punto in oggetto, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 26 febbraio 2009, è stato rinviato su richiesta delle Regioni e Province autonome;

 

VISTA la lettera in data 16 marzo 2009, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in oggetto ed ha rappresentato che la medesima è stata concordata a livello tecnico con i Ministeri interessati;

 

VISTA la nota in data 16 marzo 2009, con la quale la predetta nuova versione dello schema in parola è stata inviata alle Amministrazioni centrali interessate;

 

VISTA la lettera in data 18 marzo 2009, con la quale il Ministero del lavoro, delle salute e delle politiche sociali ha espresso l’assenso su tale nuova versione;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso assenso sulla predetta nuova versione dello schema di accordo in parola con la richiesta di adeguare il numero di contratti relativi alla medicina di emergenza ed urgenza da 45 a 50 ed hanno consegnato, al riguardo, nuove stesure della Tabella 2 – Allegato C e della Tabella 3 – Allegato D, parti integranti del presente atto;

 

RILEVATO che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto, altresì, l’attivazione di un tavolo politico Governo–Regioni per condividere con i Ministeri interessati le regole del sistema;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

 

 

PREMESSO CHE:

 

- la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, con lettere in data 12 marzo 2008, prot. n. A00GRT/73190/A.060.050 ed in data 7 novembre 2008, prot. n. A00GRT/294588/A.060.050, ha trasmesso al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali i dati relativi al fabbisogno formativo per l’anno 2008/2009 delle specializzazioni mediche, pari a complessive 8.895 unità, come da allegati A e A1, parti integranti del presente Accordo;

 

- da dette indicazioni vanno sottratti n. 6 posti relativi alla scuola di Psicologia Clinica, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4483 del 22.5.2007;

 

- il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota in data 23.1.2009, n. prot. 0004238, ha reso noto che le disponibilità finanziarie stanziate per la formazione specialistica dell’a.a. 2008/2009 ammontano a 562.101.876,00 euro, ai quali vanno aggiunti 69.650.425, 00 euro, quali residui rinvenienti dalla mancata assegnazione di contratti relativi al precedente anno accademico e che, pertanto, per l’a.a. 2008/2009, si potranno finanziare n. 21.923 contratti a carico dello Stato, di cui n. 5.000 riferiti al primo anno di corso;

 

- il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, con nota di indirizzo del 14.1.2009, n. prot. 67, ha impartito indicazioni circa la necessità di procedere ad un convenzionamento delle Scuole di specializzazione, al fine di assicurare che ciascuna di esse abbia almeno tre specializzandi per anno di corso, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 1 agosto 2005, concernente “Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

 

- in conseguenza della menzionata nota di indirizzo e al fine di  consentire l’individuazione di criteri guida necessari per le procedure di convenzionamento, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il 23 febbraio 2009, i Ministeri interessati hanno rappresentato l’opportunità di rinviare al prossimo anno accademico l’attivazione delle nuove scuole di tipologia già esistente, nonché l’avvio delle scuole di specializzazione di nuova tipologia;

 

- nel corso del predetto incontro del 23 febbraio 2009 le Regioni hanno avanzato la richiesta di attivare almeno la Scuola di specializzazione in Medicina di emergenza e urgenza, con l’erogazione, da parte dello Stato, di un numero di contratti adeguato per attivare le scuole di specializzazione in modo omogeneo nel Paese e con l’impegno a rivedere e completare l’intero fabbisogno per l’anno accademico 2009/10 sulla base dei reali fabbisogni regionali;

 

- nel corso del medesimo incontro tecnico il rappresentate del Coordinamento interregionale in Sanità ha segnalato la necessità di integrare i dati di fabbisogno relativi alla Regione Umbria con tre unità per la Medicina di emergenza ed urgenza;

 

- si è ritenuto, pertanto, di espungere, dalle tabelle inviate dalle Regioni relative alla rilevazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2008/2009, le richieste per le scuole di specializzazione in Medicina termale, in Medicina aeronautica e spaziale ed in Statistica sanitaria;

 

- in tal modo, il fabbisogno complessivo espresso dalle Regioni per l’anno accademico 2008/2009 risulta essere di n. 8.848 unità, come evidenziato dalla Tabella 1 – allegato B, parte integrante del presente atto;

 

- ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/99, la programmazione della formazione medico specialistica è definita su base triennale;

 

- nel corso del prossimo anno, ferma restando la determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti, sarà necessaria una rimodulazione della ripartizione dei contratti, anche al fine di tener conto delle nuove tipologie di scuole, il cui avvio è stato rimandato al prossimo anno accademico;

 

- occorre, pertanto, istituire un tavolo Stato-Regioni per l’individuazione di una procedura di determinazione del fabbisogno di formazione specialistica e di criteri di  ripartizione dei contratti tra le singole scuole, la quale:

·         consenta l’adeguata programmazione dell’attività formativa in tempi utili per l’attivazione delle scuole nel corso dell’anno accademico considerato;

·         tenga conto dei cambiamenti prevedibili nelle reti assistenziali dovuti a ragioni di ordine epidemiologico, tecnologico e organizzativo e sia basata sulla condivisione di criteri oggettivi e trasparenti;

 

- al fine di disporre dei dati conoscitivi per la verifica dell’efficacia della formazione specialistica, con particolare riguardo al percorso professionalizzante del medico specializzando, occorre attivare gli Osservatori per la formazione medico specialistica in tutte le Regioni nelle quali sono istituite scuole di specializzazione;

 

- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1183 del 19 marzo 2008, ha affermato che, poiché con il sistema dell’accreditamento, la struttura o il singolo professionista, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati per l’erogazione di prestazioni stabilite in via convenzionale, concorrono nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria, non può sussistere, ai fini dell’ammissione ai posti riservati delle scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata o con un professionista operante per accreditamento nell’ambito del servizio sanitario nazionale

 

- si è ritenuto, pertanto, che la categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell’articolo 35, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è da individuarsi nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa;

 

 

 

SI CONVIENE

 

Art. 1

(Premessa)

 

 

La determinazione del fabbisogno del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio accademico 2008/2009 – 2009/210 – 2010/2011, sulla base degli elementi acquisiti dalle Regioni e dalle Province autonome è pari a n. 8.848 unità, per ciascun anno accademico, suddivisi nelle tre aree funzionali di chirurgia, dei servizi e di medicina, come risulta dalla Tabella 1 – allegato B, parte integrante del presente Accordo.

 

Le risorse disponibili consentono per l’anno accademico 2008-2009 il finanziamento a carico del bilancio dello Stato di n. 5.000 contratti di formazione specialistica, ripartiti come specificato nella tabella 2 – allegato C, con uno scostamento di n. 3.848 contratti rispetto al fabbisogno evidenziato dalle Regioni e Province autonome per l’anno accademico 2008/2009 e con una percentuale di copertura del predetto fabbisogno riportata, per ciascuna scuola di specializzazione,  in tabella 3 – allegato D.

 

Nell’anno accademico 2009/2010 si procederà ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti per le finalità specificate nelle premesse, mediante l’attivazione di un tavolo Stato-Regioni.

 

 

Art. 2

(Criteri metodologici)

 

 

In considerazione dello scostamento rilevato tra le esigenze regionali e quelle che possono essere concretamente soddisfatte con le risorse statali a ciò destinate, si concorda sulla necessità di garantire, in via prioritaria, le esigenze manifestate da ciascuna Regione e Provincia autonoma tramite la comunicazione annuale dei fabbisogni, citata in premessa.

 

Si concorda altresì sulla metodologia adottata per la determinazione del riparto, effettuato secondo i sotto elencati criteri:

a)      numero di contratti finanziabili da parte dello Stato;

b)      variazione della percentuale in decremento o in aumento del fabbisogno regionale per ciascuna specialità;

c)      per le specializzazioni per le quali le Regioni hanno espresso un fabbisogno in diminuzione rispetto al precedente anno accademico si è proceduto a decurtare un numero di posti proporzionale al decremento calcolato sul fabbisogno regionale;

d)      alle rimanenti specializzazioni, cioè a quelle con fabbisogno aumentato o pari a quello dell’anno precedente, si è proceduto ad attribuire un numero di contratti almeno pari a quelli assegnati nell’anno accademico 2007/2008, incrementando il numero di contratti per le scuole che hanno presentano un maggiore incremento di fabbisogno.

 

 

Art. 3

(Contratti di formazione aggiuntivi)

 

 

Tenuto conto che il numero dei contratti finanziati dallo Stato non consente di soddisfare il fabbisogno concordato, resta ferma la possibilità di finanziare, nei limiti del predetto fabbisogno, ulteriori contratti di formazione specialistica con risorse regionali o di altri soggetti.

 

 

 

Art. 4

(Periodi di formazione specialistica all’estero)

 

 

Con riferimento all’articolo 40, comma 6 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, si concorda che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere anche in strutture sanitarie di Paesi stranieri, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico – scientifica, non possano essere superiori a diciotto mesi.

 

 

                           IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE

               Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On. Dott. Raffaele Fitto

 

 

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