Repubblica Italiana Conferenze Stato Regioni ed Unificata |
|
Ti trovi in: CONFERENZA STATO REGIONI - Home - Dettaglio Documento |
Rep. n. 45/CSR del 25 marzo 2009 Nell’odierna seduta del 25 marzo 2009: VISTO l’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi,
certificati e altri titoli” ed, in particolare, le disposizioni del Titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti; VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.
281 che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra il
Governo e le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di
leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune; VISTO l’articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, che reca modifiche alla disciplina contenuta nel predetto decreto
legislativo n. 368 del VISTA la nota in data 17 febbraio 2009, con la quale il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ha trasmesso i dati relativi alla determinazione del fabbisogno indicato
in oggetto suddivisi nelle tre are funzionali di chirurgia, dei servizi e di
medicina; CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il
23 febbraio 2009, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e
quelli dei Ministeri interessati hanno congiuntamente elaborato uno schema di
accordo e relativi allegati volto a garantire, con le risorse statali
disponibili per l’anno accademico 2008/2009, almeno le esigenze prioritarie
manifestate da ciascuna Regione e Provincia autonoma attraverso l’adozione di
criteri per l’attribuzione dei contratti di formazione specialistica che sono
stati esplicitati nel dispositivo dello schema di accordo medesimo; VISTA la lettera in data 24 febbraio 2009, con la quale è
stata diramata la suddetta versione dello schema di accordo in parola; CONSIDERATO che il punto in oggetto, iscritto all’ordine del
giorno della seduta di questa Conferenza del 26 febbraio 2009, è stato rinviato
su richiesta delle Regioni e Province autonome; VISTA la lettera in data 16 marzo 2009, con la quale VISTA la nota in data 16 marzo 2009, con la quale la
predetta nuova versione dello schema in parola è stata inviata alle
Amministrazioni centrali interessate; VISTA la lettera in data 18 marzo 2009, con la quale il
Ministero del lavoro, delle salute e delle politiche
sociali ha espresso l’assenso su tale nuova versione; CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso assenso sulla
predetta nuova versione dello schema di accordo in parola con la richiesta di
adeguare il numero di contratti relativi alla medicina di emergenza ed urgenza
da RILEVATO che le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano hanno chiesto, altresì, l’attivazione di un tavolo politico Governo–Regioni per condividere con i Ministeri interessati
le regole del sistema; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del
Governo; SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati: PREMESSO CHE: - - da dette indicazioni vanno sottratti n. 6 posti relativi
alla scuola di Psicologia Clinica, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato
n. 4483 del 22.5.2007; - il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota in
data 23.1.2009, n. prot. - il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, con
nota di indirizzo del 14.1.2009, n. prot. - in conseguenza della menzionata nota di indirizzo e al
fine di consentire
l’individuazione di criteri guida necessari per le procedure di
convenzionamento, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il 23 febbraio 2009,
i Ministeri interessati hanno rappresentato l’opportunità di rinviare al
prossimo anno accademico l’attivazione delle nuove scuole di tipologia già
esistente, nonché l’avvio delle scuole di specializzazione di nuova tipologia; - nel corso del predetto incontro del 23 febbraio 2009 le
Regioni hanno avanzato la richiesta di attivare almeno - nel corso del medesimo incontro tecnico il
rappresentate del Coordinamento interregionale in Sanità ha segnalato la
necessità di integrare i dati di fabbisogno relativi alla Regione Umbria con
tre unità per - si è ritenuto, pertanto, di espungere, dalle tabelle
inviate dalle Regioni relative alla rilevazione del fabbisogno formativo per
l’anno accademico 2008/2009, le richieste per le scuole di specializzazione in
Medicina termale, in Medicina aeronautica e spaziale ed in Statistica
sanitaria; - in tal modo, il fabbisogno complessivo espresso dalle
Regioni per l’anno accademico 2008/2009 risulta essere di n. 8.848 unità, come
evidenziato dalla Tabella 1 – allegato B, parte integrante del presente atto; - ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/99,
la programmazione della formazione medico specialistica
è definita su base triennale; - nel corso del prossimo anno, ferma restando la
determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti, sarà necessaria
una rimodulazione della ripartizione dei contratti, anche al fine di tener
conto delle nuove tipologie di scuole, il cui avvio è stato rimandato al
prossimo anno accademico; - occorre, pertanto, istituire un tavolo Stato-Regioni per
l’individuazione di una procedura di determinazione del fabbisogno di
formazione specialistica e di criteri di ripartizione dei contratti tra le
singole scuole, la quale: ·
consenta l’adeguata programmazione dell’attività formativa in tempi utili per
l’attivazione delle scuole nel corso dell’anno accademico considerato; ·
tenga conto dei cambiamenti prevedibili nelle reti assistenziali dovuti a
ragioni di ordine epidemiologico, tecnologico e organizzativo e sia basata
sulla condivisione di criteri oggettivi e trasparenti; - al fine di disporre dei dati conoscitivi per la verifica
dell’efficacia della formazione specialistica, con particolare riguardo al
percorso professionalizzante del medico specializzando, occorre attivare gli
Osservatori per la formazione medico specialistica in
tutte le Regioni nelle quali sono istituite scuole di specializzazione; - il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1183 del 19 marzo - si è ritenuto, pertanto, che la categoria destinataria
della norma di cui al comma 4 dell’articolo 35, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368 è da individuarsi nel personale medico titolare di rapporto
a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite
nella rete formativa; SI CONVIENE Art. 1 (Premessa) La
determinazione del fabbisogno del numero globale di medici specialisti da
formare nelle scuole di specializzazione nel triennio accademico 2008/2009 –
2009/210 – 2010/2011, sulla base degli elementi acquisiti dalle Regioni e dalle
Province autonome è pari a n. 8.848 unità, per ciascun anno accademico,
suddivisi nelle tre aree funzionali di chirurgia, dei servizi e di medicina,
come risulta dalla Tabella 1 – allegato B, parte integrante del presente
Accordo. Le
risorse disponibili consentono per l’anno accademico 2008-2009 il finanziamento
a carico del bilancio dello Stato di n. 5.000 contratti di formazione
specialistica, ripartiti come specificato nella tabella 2 – allegato C, con uno
scostamento di n. 3.848 contratti rispetto al fabbisogno evidenziato dalle
Regioni e Province autonome per l’anno accademico 2008/2009 e con una
percentuale di copertura del predetto fabbisogno riportata, per ciascuna scuola
di specializzazione, in
tabella 3 – allegato D. Nell’anno
accademico 2009/2010 si procederà ad una rimodulazione della ripartizione dei
contratti per le finalità specificate nelle premesse, mediante l’attivazione di
un tavolo Stato-Regioni. Art. 2 (Criteri metodologici) In
considerazione dello scostamento rilevato tra le esigenze regionali e quelle
che possono essere concretamente soddisfatte con le risorse statali a ciò
destinate, si concorda sulla necessità di garantire, in via prioritaria, le
esigenze manifestate da ciascuna Regione e Provincia autonoma tramite la
comunicazione annuale dei fabbisogni, citata in premessa. Si
concorda altresì sulla metodologia adottata per la determinazione del riparto,
effettuato secondo i sotto elencati criteri: a) numero
di contratti finanziabili da parte dello Stato; b) variazione della percentuale in decremento o in aumento del fabbisogno regionale
per ciascuna specialità; c) per le
specializzazioni per le quali le Regioni hanno espresso un fabbisogno in
diminuzione rispetto al precedente anno accademico si è proceduto a decurtare
un numero di posti proporzionale al decremento calcolato sul fabbisogno
regionale; d) alle
rimanenti specializzazioni, cioè a quelle con fabbisogno aumentato o pari a
quello dell’anno precedente, si è proceduto ad attribuire un numero di
contratti almeno pari a quelli assegnati nell’anno accademico 2007/2008,
incrementando il numero di contratti per le scuole che hanno presentano un
maggiore incremento di fabbisogno. Art. 3 (Contratti di formazione aggiuntivi) Tenuto
conto che il numero dei contratti finanziati dallo Stato non consente di
soddisfare il fabbisogno concordato, resta ferma la possibilità di finanziare,
nei limiti del predetto fabbisogno, ulteriori contratti di formazione specialistica
con risorse regionali o di altri soggetti. Art. 4 (Periodi di formazione specialistica all’estero) Con
riferimento all’articolo 40, comma 6 del decreto legislativo n. 368 del 17
agosto 1999, si concorda che i periodi di formazione specialistica che i medici
possono svolgere anche in strutture sanitarie di Paesi stranieri, nell’ambito
dei rapporti di collaborazione didattico –
scientifica, non possano essere superiori a diciotto mesi. IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Dott.
Raffaele Fitto
|