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Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Schema accordo certificazione

 

Repertorio atti n. 96/CSR del  19 aprile 2012

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell'odierna seduta del 19 aprile 2012

 

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che danno facoltà a questa Conferenza di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;    

 

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma  30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”;

 

VISTO, in particolare, l’articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 167 del 2011 contenente disposizioni in materia di” Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze”;

 

VISTA la proposta di accordo in oggetto, inviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 12 aprile 2012, che è stata diramata alle Regioni e Province autonome il 13 aprile 2012;

 

VISTA la nota del 16 aprile 2012 con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca ha comunicato l’avviso tecnico favorevole sul provvedimento in esame;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo con la raccomandazione di prevedere che, nelle more della definizione di norme che disciplinino la materia in modo organico, quanto disposto dall’accordo stesso per la certificazione degli apprendimenti non formali e informali valga non solo nel percorso dell’apprendistato;

 

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

 

 

CONSIDERATI:

 

- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e, in particolare, l’articolo 17, comma 1 lettere c) ed e);

 

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 142, comma 1, lettere c) e d);

 

- il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001, n. 174, sul sistema di certificazione delle competenze nella formazione professionale;

 

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;

 

- il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;

 

- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

 

- il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2005 concernente l’approvazione del modello di libretto formativo del cittadino;

 

- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" e s.m.i.;

 

- il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, che adotta il “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 che adotta le  “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”;

 

- l'Intesa del 20 marzo 2008 tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

 

- il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l’art. 64 comma 4 bis con riferimento all’assolvimento dell'obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;

 

- il decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122, che adotta il “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;

 

- il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 gennaio 2010, n. 9, recante il modello di certificazione dei saperi e delle competenze relative all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi  dell’articolo 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139;

 

- l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);

 

- l’Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardante l’adozione di “Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 13, comma 1–quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”, recepite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011;

 

- il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

 

- l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e recepito con decreto interministeriale dell’11 novembre 2011, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e i relativi allegati;

 

- l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante l’integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

 

- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

 

- l’Accordo 15 marzo 2012 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n . 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

 

- la Decisione relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;

 

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

 

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;

 

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

 

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

 

- i principi fondamentali, il quadro definitorio e gli orientamenti metodologici condivisi a livello europeo in merito alla convalida degli apprendimenti comunque acquisiti, in particolare con riferimento ai principi guida adottati dal Consiglio dell’Unione europea nel 2004 nonché al glossario e alle linee guida messi a punto dal CEDEFOP rispettivamente nel 2008 e nel 2009;

 

- il quadro delineato dalla legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi per il 2020, indicati dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010;

 

-  il quadro degli impegni assunti congiuntamente dal Governo, dalle Regioni e Province autonome e dalle Parti Sociali, nell’ambito dell’intesa concernente “Linee guida per la formazione nel 2010”, con specifico riguardo al punto 2, in rapporto alla promozione del metodo di apprendimento “per competenze” segnatamente attraverso il rilancio del contratto di apprendistato, e al punto 5, in riferimento alla definizione di un sistema su base regionale e secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale in grado di “riconoscere, valutare e certificare, in situazioni di compito autentiche e su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive competenze dei lavoratori comunque acquisite”, nonché al connesso impiego del Libretto Formativo del Cittadino quale strumento di registrazione delle competenze acquisite;

 

- il lavoro di cooperazione interistituzionale che vede impegnati, anche nell’ambito delle azioni di complementarietà tra Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e Province autonome, insieme con le Parti sociali, alla costruzione di un sistema nazionale di standard professionali, di certificazione delle competenze e di standard formativi, a partire dalla riforma dell’apprendistato quale terreno più promettente per avviare in concreto il lavoro finalizzato al funzionamento e all’interconnessione tra standard professionali, formativi e di certificazione;

 

- la necessità di concorrere ad adempiere le disposizioni attuative di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 per quanto riguarda la certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato;

 

 

PREMESSO che:

 

      è necessario definire, in una logica interregionale e interfiliera, ai fini di quanto previsto all’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167, una cornice di principi, definizioni, orientamenti metodologici e standard minimi di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, anche nella prospettiva di un loro riconoscimento in termini di crediti formativi nel rispetto della legislazione vigenti in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

      la valorizzazione degli apprendimenti, acquisiti sia in percorsi di istruzione/formazione sia in contesti lavorativi e di vita quotidiana, rappresenta un elemento fondamentale delle politiche pubbliche in tema di lavoro, formazione e inclusione sociale;

      il presente Accordo si inserisce nel più complessivo contesto di cooperazione interistituzionale di riforma dei sistemi educativi di istruzione e formazione e del mercato del lavoro, in un’ottica di integrazione, confermata da ultimo dall’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome e Parti Sociali concernente le “Linee guida per la formazione nel 2010”;

      si conviene sui seguenti principi generali:

a)    al centro di un processo di certificazione delle competenze si trova la persona, cui vanno  riconosciute, in modo unitario a livello nazionale, le competenze comunque acquisite, in una prospettiva di lifelong learning, in modo da facilitare l'ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro, la flessibilità nell'occupazione e la crescita delle proprie capacità e conoscenze ai fini di una loro effettiva spendibilità;

b)    la certificazione è un atto pubblico, condizione essenziale per dare valore giuridico alle attestazioni in esito. Il carattere pubblico è garantito dall’Ente pubblico titolare (Stato, Regione, Provincia autonoma), nel rispetto delle competenze proprie di ciascuna amministrazione;

c)    un sistema nazionale di certificazione si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità;

      nella prospettiva della definizione di una piattaforma comune di requisiti essenziali e condivisi che garantiscano la trasparenza e la spendibilità degli apprendimenti acquisiti dalle persone, nel reciproco riconoscimento tra i diversi sistemi pubblici di certificazione, ai fini di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 167/2011 si rende necessario:

-      adottare un quadro comune di riferimento in ordine all’ambito definitorio e applicativo della certificazione delle competenze;

-      delineare alcuni primi elementi del sistema nazionale di certificazione delle competenze, garantendo, nei rispettivi sistemi, il rispetto di requisiti minimi in conformità dei quali l’Ente pubblico titolare esercita le funzioni di certificazione delle competenze.

 

 

IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

CONVENGONO

 

 

A. di adottare il seguente quadro comune di riferimento:

 

 

A.1  Definizioni:

-      Competenza: comprovata capacità di utilizzare i risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità/capacità) in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.

-      Convalida/validazione delle competenze: la conferma, da parte di un soggetto competente, che le competenze acquisite da una persona in un contesto formale, non formale o informale sono stati accertate in base a criteri prestabiliti e sono conformi ai requisiti di uno standard di convalida. La convalida è generalmente seguita dall’attestazione.

-      Certificazione delle competenze: intero processo che conduce al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che attesta formalmente che un Ente pubblico titolare ha accertato e convalidato un insieme di competenze conseguite da un individuo rispetto a uno standard prestabilito.

-      Apprendimento formale: apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato, appositamente progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o risorse per l’apprendimento. L’apprendimento formale è intenzionale dal punto di vista del discente. Di norma si conclude in una convalida e in una certificazione.

-      Apprendimento non formale: apprendimento prodotto nell’ambito di attività organizzate e pianificate non specificamente concepite come apprendimento, in termini di obiettivi, di tempi o di sostegno all’apprendimento. L’apprendimento non formale è intenzionale dal punto di vista del discente. I risultati dell’apprendimento non formale possono essere convalidati e certificati.

-      Apprendimento informale: apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro, alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato in termini di obiettivi di apprendimento, di tempi o di risorse dell’apprendimento. Nella maggior parte dei casi l’apprendimento informale non è intenzionale dal punto di vista del discente, ma può essere messo in trasparenza ed entrare in un percorso di convalida e successivamente di certificazione.

-      Figura: standard definito a livello nazionale.

-      Profilo: standard regionale definito anche in termini di declinazione territoriale della Figura di riferimento nazionale.

 

A.2  Oggetto della certificazione:

La competenza rappresenta l’elemento minimo certificabile. In linea con gli orientamenti europei e nazionali, si certificano le competenze comunque acquisite dalle persone in contesti formali, non formali o informali. Non si certificano i percorsi, gli ambiti o le modalità di acquisizione. Possono essere certificati anche aggregati di competenze riferibili a parti di una figura/profilo, fino al numero totale delle competenze costituenti un’intera figura/profilo. Le competenze certificate, pertanto, sono capitalizzabili per il raggiungimento di titoli e qualificazioni, a condizione che le figure/profili di riferimento degli stessi siano preliminarmente descritti/standardizzati in termini di competenze. Per certificare una competenza o aggregati di competenze occorre disporre di uno standard di riferimento. Sono certificabili le competenze da ricondurre a standard previsti in “repertori” codificati a livello nazionale o regionale, relativi a competenze di base ed a competenze tecnico-professionali, pubblicamente riconosciuti e accessibili su base telematica. La mutua leggibilità e correlabilità tra diversi repertori nazionali e regionali di competenze è fondata in prima attuazione sui seguenti descrittori:

      descrizione/denominazione (oggetto, ambito, descrizione figura/profilo);

      livello (EQF);

      referenziazioni (ATECO, NUP);

      processo lavorativo / aree di attività;

      competenze (elementi minimi di competenza, anche articolati in abilità/capacità e conoscenze).

 

A.3  Processo:

Ogni processo di certificazione si realizza attraverso le seguenti fasi:

-      identificazione, fase finalizzata a individuare e a mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a uno standard certificabile;

-      accertamento/valutazione, fase relativa alla verifica del possesso delle competenze secondo criteri e indicatori conformi a standard predefiniti, ad esempio attraverso la raccolta di evidenze e/o la realizzazione di prove;

-      attestazione, fase che conclude il processo di certificazione e consiste nel rilascio di documenti standardizzati che attestano, sulla base di regole definite, le competenze accertate/valutate.

 

A.4  Carattere pubblico della certificazione:

Il carattere “pubblico” identifica in senso proprio la certificazione rispetto ad altre forme di convalida, seppure realizzate secondo procedure e metodiche standardizzate da soggetti non titolari di funzione pubblica; il carattere pubblico è garantito dall’Ente pubblico titolare (Stato, Regione, Provincia autonoma) anche quando questo, per la realizzazione del processo di certificazione o di parte di esso, si avvale di soggetti diversi in possesso degli idonei requisiti.

 

B.    di garantire nei rispettivi sistemi di certificazione il rispetto dei seguenti requisiti minimi:

 

B.1  Procedure:

a)    conformità delle procedure alle fasi di processo sopra identificate e all’oggetto di certificazione di cui ai punti A.2 e A.3 del presente Accordo;

b)    previsione di figure e/o funzioni preposte alle fasi di processo sopra identificate ed al rilascio del certificato/attestato di cui al seguente punto B.2;

c)    previsione dei requisiti professionali delle figure e/o funzioni di cui alla precedente lettera b), con specifico riferimento al presidio degli aspetti di contenuto professionale e di metodologia valutativa;

d)    adozione, in relazione ai criteri di standardizzazione, trasparenza ed accessibilità, di un quadro predefinito delle condizioni di accesso, fruizione ed erogazione del servizio, nonché di relativi format e procedure codificati;

e)    adozione, ai fini del monitoraggio e della tracciabilità e tenuta degli atti e dei certificati/attestati rilasciati, di un sistema informativo, strumenti e procedure dedicate;

f)     conformità delle procedure alle norme di accesso agli atti amministrativi e di tutela della privacy;

g)    previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività e indipendenza nei processi di accertamento e valutazione.

 

B.2  Elementi minimi presenti nel certificato/attestato rilasciato nell’ambito del processo di certificazione:

-      dati anagrafici del destinatario;

-      dati dell’Ente pubblico titolare / Ente accreditato e/o autorizzato che rilascia il certificato/attestato, con indicazione dei riferimenti normativi di accreditamento e/o di autorizzazione;

-      competenza o aggregati di competenze acquisiti. Per ogni competenza sono da indicare almeno le seguenti informazioni: 1) la tipologia (di base, tecnico professionale) 2) la denominazione 3) il repertorio nazionale o regionale di riferimento, ovvero la figura/profilo di cui la competenza o aggregato di competenze fa parte;

-      qualificazione di riferimento (denominazione/descrizione di figura/profilo, livello EQF, referenziazioni ATECO e NUP, processo lavorativo/aree di attività);

-      dati relativi alle modalità di apprendimento e accertamento delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo, ove la modalità sia non formale/informale sono da indicare i dati essenziali relativi all’esperienza svolta e al processo di convalida.

Stante gli elementi minimi sopra elencati, il certificato/attestato può essere integrato con informazioni aggiuntive, ove queste contribuiscano a migliorarne la trasparenza e a valorizzarne la spendibilità.

 

B.3  Registrazione:

I certificati/attestati rilasciati in esito al processo di certificazione sono registrabili sul Libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2005. Ciascuna Regione e Provincia autonoma potrà integrare lo standard formativo di cui al DM 10 ottobre 2005 con ulteriori elementi conoscitivi, anche su apprendimenti acquisiti e non ancora certificati, nelle fasi di identificazione e accertamento di cui al punto A3  del presente Accordo.

 

B.4  Soggetti:

In rapporto al carattere pubblico della certificazione, i requisiti minimi essenziali dei soggetti accreditati e/o autorizzati dovranno essere di tipo:

a)    professionale, ovvero la disponibilità di risorse professionali competenti per il presidio del processo di certificazione;

b)    procedurale, ovvero la garanzia del rispetto delle regole a tutela della persona.

Le Regioni e Province autonome declineranno nei rispettivi territori criteri, soglie e modalità di verifica del presidio dei requisiti professionali e procedurali (di cui al punto B.1) necessari al rilascio dell’accreditamento e/o dell’autorizzazione.

 

C. di accompagnare e sostenere l’avvio dell’attuazione di quanto definito nel presente accordo attraverso un’azione di cooperazione interistituzionale che veda impegnati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e Province Autonome nello sviluppo di proposte organiche a partire dalle tematiche della corre labilità, della portabilità e della qualificazione del processo e dei prodotti della certificazione.

 

Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

 

Il presente Accordo viene recepito con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca.

 

 

                            Il Segretario                                                        Il Presidente

                 Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  Dott. Piero Gnudi

 

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Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Repertorio Atti n.: 92/CSR del 19/04/2012

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Atto

Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in materia di adozione di nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE) e Stato patrimoniale (SP) delle aziende del servizio sanitario nazionale. (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE)
Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 93/CSR del 19/04/2012

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Atto

Parere sulla richiesta di conferma del carattere scientifico dell’IRCCS “Istituto Giannina Gaslini” di Genova. (SALUTE
Parere ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Repertorio Atti n.: 94/CSR del 19/04/2012

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Atto

Acquisizione delle designazioni di quattro componenti del Comitato prezzi e rimborso dell’Agenzia Italiana del Farmaco. (SALUTE)
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 95/CSR del 19/04/2012

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Atto

Approvazione del protocollo di intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), le Regioni e le Province autonome, l’Agenzia per le Erogazioni in agricoltura (AGEA) per il coordinamento dei flussi informativi in materia di statistiche agricole. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Approvazione ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 97/CSR del 19/04/2012

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Atto

Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2008. (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Repertorio Atti n.: 98/CSR del 19/04/2012

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Atto

Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2010. (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Repertorio Atti n.: 99/CSR del 19/04/2012

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Verbale

Verbale n. 8/12

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Report

Report

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