Individuazione della “regione più virtuosa”, ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lett. b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012”.
(A.C.
5520)
Deliberazione, ai sensi dell’articolo
2, comma 1, lett. b) ed f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore
delle zone terremotate nel maggio 2012”.
Repertorio atti n. 215/CSR del 30 ottobre 2012
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
DI BOLZANO
Nella odierna seduta straordinaria del 30 ottobre 2012:
VISTO l’articolo 2, comma 1, lett. g) del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 il quale ha disposto che questa Conferenza adotta gli atti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
VISTO l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174 recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, il quale ha stabilito
che, aiIn vigore dal 11 ottobre 2012 fini
del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa
pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei
trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al
finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale,
nonché al 5% dei trasferimenti erariali destinati al finanziamento del servizio
sanitario nazionale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità
previste dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012, ovvero entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso qualora occorra
procedere a modifiche statutarie, provveda ad alcuni adempimenti tra i quali,
in particolare, quelli di cui alle lettere b) ed f) di seguito riportate:
-
“lett. b): abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori
regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda
complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa”;
-
“lett. f) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla
normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore di
gruppi consiliari, esclusa in ogni caso la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così
composti già all'esito delle elezioni, ovvero partiti o movimenti politici, in
modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione
più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà”;
CONSIDERATO
che dette disposizioni prevedono che la “regione più virtuosa” sia individuata
da questa Conferenza entro il 30 ottobre 2012 e che, decorso inutilmente tale
termine, la stessa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la Pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;
CONSIDERATO
che, in data 11 ottobre 2012, è stata inviata una nota
alle Regioni ed alle Amministrazioni statali interessate con la richiesta di
far pervenire eventuale documentazione per l’esame dell’argomento;
CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno
della seduta di questa Conferenza del 25 ottobre 2012, è stato rinviato su richiesta delle
Regioni;
CONSIDERATO
che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della
Conferenza della Regioni e delle Province autonome, ha
rappresentato che la Conferenza dei Presidenti e la Conferenza delle Assemblee
legislative, fermo restando l’orientamento negativo delle Regioni a Statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al loro
assetto statutario, propongono, ai fini dell’attuazione della normativa sopra
richiamata, quali regioni di riferimento l’Umbria per i Presidenti, l’Emilia-Romagna per i consiglieri e l’Abruzzo per i gruppi;
CONSIDERATO
che, nel corso della medesima seduta, le Regioni hanno consegnato un documento
(All.A) in cui sono individuati gli importi degli
emolumenti onnicomprensivi nella seguente misura:
- Euro 13.800 lordi per
i Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali;
- Euro 11.100 lordi per i Consiglieri
regionali;
- Euro 5.000 lordi per
ogni Consigliere regionale a titolo di contributo per il finanziamento dei
gruppi consiliari;
CONSIDERATO
che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, il Governo, nel
prendere atto positivamente della proposta formulata dalle Regioni, ha espresso
al riguardo il proprio assenso, salvo eventuali
verifiche, sottolineando che potrebbero essere apportate modifiche nel corso
dell’iter parlamentare di conversione del provvedimento in esame;
CONSIDERATO
che le Regioni hanno sollecitato l’impegno del Governo affinché in Parlamento
non siano modificate le disposizioni legislative di cui viene
data attuazione nella odierna seduta;
CONSIDERATO
che il Governo ha assicurato tale impegno, precisando
che il provvedimento in esame, comunque, non è definitivo dovendo essere
convertito in legge;
DELIBERA
di
individuare la “regione più virtuosa” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b)
ed f) del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174 recante: "Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché
ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” (A.C.
5520), nei termini specificati in
premessa e con le indicazioni contenute nell’allegato documento che costituisce
parte integrante del presente atto.
Il Segretario Il
Presidente
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero
Gnudi
CONSIDERATO
che le Regioni hanno, altresì, precisato che, per la prossima legislatura,
dovrà essere definito un parametro omogeneo relativo al personale in servizio
presso i Consigli regionali, tenuto conto dei diversi modelli organizzativi
esistenti nelle singole Regioni;