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Accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul
documento recante: “Linee guida in materia di tirocini per persone straniere
residenti all’estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica”. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Repertorio
atti n. 99/CSR
del 5
agosto 2014 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO Nell’odierna seduta del
5 agosto 2014: VISTO
l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che il
Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, in
attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell’azione
amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi,
al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attività di interesse comune; VISTO il Decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali firmato di concerto con il
Ministro dell’intero ed il Ministro degli affari esteri in data 25 giugno 2014,
avente ad oggetto la programmazione quote per la determinazione del contingente
triennale 2014-2016 (ai sensi dell’articolo 9, comma 8, della legge n. 99/2013)
relativo all’ingresso di cittadini stranieri non comunitari ammessi a
frequentare corsi di formazione professionale (ai sensi dell’articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999) e a
svolgere tirocini formativi di orientamento (ai sensi dell’articolo 40, comma
9, lett. A del D.P.R. n. 394/1999), in corso di emanazione; VISTA
la nota n. 29/0003023/L del 7 luglio 2014, con la quale il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini del perfezionamento del
prescritto accordo in sede di questa Conferenza, lo schema di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante: “Linee guida in materia
di tirocini per persone straniere residenti all’estero, modulistica allegata e
ipotesi di piattaforma informatica”, corredato di tre allegati che ne
costituiscono parte integrante; CONSIDERATO che detto documento, è
stato diramato, il 18 luglio 2014, alle Regioni ed alle Province autonome; CONSIDERATO che, ai fini
dell’esame di detta proposta, è stata convocata una riunione, a livello
tecnico, il 24 luglio 2014, nel corso della quale i rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministero degli esteri hanno condiviso il testo con alcune
modifiche; VISTA la nota n.
29/0003451/L del 29 luglio 2014, con la quale il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo
in argomento, che tiene conto degli emendamenti formulati in sede tecnica
e che, il 31 luglio 2014, è stata
inviata ai Ministeri interessati, alle Regioni ed alle Province autonome; CONSIDERATO che, nel corso
dell’odierna seduta, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso
favorevole all’accordo sul documento inviato il 31 luglio 2014; ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome; SANCISCE IL
SEGUENTE ACCORDO Considerati: -
Costituzione
della Repubblica italiana ed in particolare gli articoli 10 co. 2 e 117; -
Decreto
legge n. 510 del 1996, art. 9 bis co.2, convertito con modificazioni in legge
n. 608 del 1996 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia
di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale", e modificato dalla legge n. 296 del 2006; -
Legge
24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione
dell’occupazione” ed in particolare l’art. 18; -
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche
ed integrazioni, “Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, ed in particolare
l’art. 27 co. 1 lett. f) e l’art. 39 bis co. 1 lett. b); -
Decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione e con il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 25 marzo 1998, n. 142, che adotta il “Regolamento
recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18
della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; -
D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, e successive modifiche
ed integrazioni, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, ed in particolare l’art. 40, co. 9 lett.
a) e co. 10, e l’art. 44 bis co. 5 e co. 6; -
Direttiva
Ministero dell’interno 1° marzo 2000, recante la “Definizione dei mezzi di
sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello
Stato”; -
Legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione”; -
Direttiva
2004/114/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di
ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di
alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, attuata con il decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 154; -
D.M.
22 marzo 2006, “Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini
formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’UE”; -
Legge
n. 92 del 28 giugno 2012, art. 1, co. 34-36, che ha previsto la stipula in sede
di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di un
accordo per la definizione di Linee guida condivise in materia di tirocini,
successivamente sottoscritto in data 24 gennaio 2013; -
Sentenza
della Corte costituzionale n. 287 del dicembre 2012 con la quale è stata
dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 11 del decreto legge n.
138 del 2011, convertito con modificazioni in legge n. 148 del 2011, ribadendo
la competenza normativa residuale delle Regioni in materia di tirocini
formativi e di orientamento; -
D.L.
28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, recante «Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti». Tenuto conto che: -
l’Accordo
stipulato in data 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
fornisce la cornice nazionale per la disciplina dei tirocini formativi e di
orientamento, escludendo espressamente dal suo ambito di applicazione “i
tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di
ingresso”; -
la
Commissione Europea nel documento di lavoro “Un quadro di qualità per i
tirocini”, presentato dalla Commissione il 18 aprile 2012 nell’ambito della
comunicazione “Verso una ripresa fonte di occupazione”, pone la questione della
qualificazione dello strumento del tirocinio quale strumento fondamentale di
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro in vista di una prossima
raccomandazione del Consiglio; -
il
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali firmato di concerto
con il Ministro dell’intero ed il Ministro degli affari esteri in data 25
giugno 2014, in corso di emanazione, contiene la prima programmazione degli
ingressi per motivi di tirocinio su base triennale (ai sensi dell’art. 9 co. 8
della l. 99/2013), che avviene in un contesto di sostanziale blocco delle quote
di ingresso; e che la tipologia di ingresso considerata, al termine del periodo
di tirocinio, ammette la conversione del titolo di soggiorno in permesso per
motivi di lavoro al ricorrere dei requisiti stabiliti dalla legge, consentendo
così l’ingresso di manodopera qualificata per le eventuali future esigenze del
mercato del lavoro italiano. Premesso che: Per far fronte alle criticità che attualmente
caratterizzano l’istituto degli ingressi in Italia per motivi di tirocinio (di
cui all’art 27 co. 1 lett. F del D. Lgs. 286/1998 e art. 40 co.9 lett. A e co.
10 del D.P.R. 394/1999) si concorda sull’adozione di nuove linee guida aventi
ad oggetto la materia dei tirocini rivolti a persone straniere residenti
all'estero, dirette a: -
precisare la
ripartizione di competenze fra Amministrazioni interessate e l’ambito di
applicazione delle normative statali (per quanto concerne il tema degli
ingressi e del soggiorno nel territorio nazionale) e di quelle regionali
(rispetto alla materia della formazione professionale e dei tirocini in senso
stretto); -
promuovere un’applicazione
uniforme dell’istituto a livello nazionale; -
garantire
un’interpretazione corretta della normativa nazionale sugli ingressi e
soggiorni per motivi di tirocinio; -
prevenire e
contrastare gli abusi nell’utilizzo delle procedure di ingresso per tirocinio,
favorendo i controlli delle competenti autorità e lo scambio di informazioni
fra i soggetti competenti, a favore della “qualità” e della regolarità dei
tirocini; -
garantire il
monitoraggio complessivo degli ingressi per tirocinio, quale presupposto per
un’effettiva ed efficace programmazione triennale, che ad oggi non è reso
possibile a causa della non immediata “correlabilità” delle informazioni e dei
dati e della mancata standardizzazione dei flussi informativi. IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO CONVENGONO QUANTO SEGUE: 1.
di adottare le
“Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero”
di cui all’Allegato 1), l’ipotesi di piattaforma informatica di cui
all’Allegato 2) ed i tre modelli di cui all’Allegato 3), che costituiscono
parte integrante del presente documento; 2.
che le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’esercizio delle proprie
competenze legislative e nell’organizzazione dei relativi servizi, si impegnano
a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle Linee guida di cui
all’Allegato 1) entro sei mesi dalla data del presente accordo; 3.
che le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
all’applicazione delle Linee guida nell’ambito delle competenze ad esse
spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali; 4.
che le
disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la
disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della relativa entrata
in vigore per quanto riguarda la disciplina sostanziale dell’istituto del
tirocinio per persone straniere residenti all’estero, ferma restando la
competenza statale sulle procedure di ingresso e soggiorno nel territorio
nazionale; 5.
che per tutto
quanto non previsto espressamente nelle Linee guida di cui all’Allegato 1) del
presente documento si rinvia alle disposizioni contenute nelle Linee guida in
materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano il 24 gennaio 2013, ed alle
corrispondenti normative regionali di attuazione; 6.
che, nelle more
dell’attivazione della Piattaforma informatica di cui all’Allegato 2), che
consentirà lo scambio e la messa a disposizione a tutte le Amministrazioni
interessate della documentazione in formato elettronico inerente la procedura
di ingresso e soggiorno per lo svolgimento di tirocini, la documentazione
inerente alla procedura in oggetto potrà continuare a sussistere su supporto
cartaceo; 7.
che,
dall’applicazione delle Linee guida di cui all’Allegato 1) del presente
documento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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