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Intesa sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 – 2018. (SALUTE)
Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

REPORT

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 – 2018.   

 

Rep. Atti n. 18/CSR    del 9 febbraio 2017

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 9 febbraio 2017:

 

VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da apposti accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;

 

VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono che la Conferenza Stato - Regioni, al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale e infraregionale, promuove e sancisce intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTO il richiamato articolo 4, il quale dispone che i predetti accordi divengono efficaci attraverso l’espressione di un’intesa della Conferenza Stato – Regioni tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTO l’articolo 32, comma 16 della legge n. 449 del 1997 che dispone che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedono al funzionamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994 e dell’articolo 1, comma 144 della legge n. 662 del 1996;

 

VISTO l’articolo 1, commi 830 e 836, della legge n. 296 del 2006 che stabiliscono rispettivamente per la Regione Siciliana un concorso al finanziamento del SSN nella misura del 49,11 per cento e per la Regione Sardegna, dall’anno 2007, il funzionamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

 

VISTO l’articolo 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009 che ha disposto, a decorrere dal 2010, l’abrogazione degli articolo 5 e 6 della legge n. 386 del 1989 (esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano da finanziamenti recati da leggi speciali);

VISTA la nota del 2 febbraio 2017 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di trasmissione dell’Accordo in oggetto, sottoscritto tra le parti in pari data;

 

RILEVATO che, ai fini istruttori, con lettera in data 3 febbraio 2017, l’anzidetto Accordo è stato inviato al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze;

 

ACQUISITO, nel corso della seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sull’Accordo in parola, Allegato sub A) al presente atto;

 

ESPRIME INTESA

 

 

ai fini del recepimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell’Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 – 2018, allegato sub A), parte integrante del presente atto.

                            

 

 

 

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