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Intesa sullo schema di decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente
“Disposizioni nazionali in materia di interventi di
gestione ecologica degli imballaggi nei programmi operativi delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli”. Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428. Repertorio Atti n. 220
/CSR del 22 novembre
2012.
Nell’odierna seduta del 22 novembre 2012: VISTA la delega a presiedere l’odierna
seduta, conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo
Vittorio D’Andrea; VISTO il
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante “Organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli”(regolamento
unico OCM) che, all’articolo 103 septies dispone,
per gli Stati membri, l’adozione di una Strategia
Nazionale per i programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo,
attuati dalle organizzazioni dei produttori, comprendente anche la Disciplina
ambientale per l’elaborazione dei capitolati d’oneri per le azioni ambientali,
da sottoporre alla valutazione della Commissione europea; VISTO, altresì,
l’articolo 103 quater
del medesimo Regolamento comunitario che, tra gli obiettivi dei programmi
operativi nel settore ortofrutticolo, prevede alla lettera e) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell’ambiente; VISTO il Regolamento
di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del
7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del sopra richiamato
Regolamento (CE) n. 1234/2007 nel
settore degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati che
ammette, in via eccezionale, tra le spese sovvenzionabili nell’ambito delle
azioni ambientali, quelle risultanti dalla gestione ecologica degli imballaggi; VISTO il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 755/2012 della
Commissione, del 16 agosto 2012, che, con modifica al richiamato Regolamento di
esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese
specifiche per le azioni ambientali ha stabilito che i costi connessi all’uso e
alla gestione degli imballaggi non sono ammissibili, ad eccezione di quelli per
le azioni comprese nei programmi operativi pluriennali, già approvati, purché
questi ultimi rispettino le norme applicabili prima della data di entrata in
vigore del citato Regolamento (UE) n. 755/2012; VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1990- che all’articolo 4, comma 3 così come modificato
dall’articolo 2, comma 1 dalla legge 3 agosto 2004 n.204,
dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta con proprio
decreto, d'intesa con questa Conferenza, nell'ambito della sua competenza,
provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei
Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne
l'applicazione nel territorio nazionale; VISTE VISTO lo
schema di decreto in esame, trasmesso dal
Ministero proponente con nota protocollo n. 15119 dell’11 ottobre 2012 alla Segreteria
di questa Conferenza e dalla stessa inviato il 15
ottobre del medesimo anno alle Regioni ed alle Province autonome, con nota
protocollo n. 4606, che, per
ottemperare alle nuove richiamate disposizioni normative comunitarie, sancisce l’interruzione,
a partire dal 1° gennaio 2013, del finanziamento delle spese per gli interventi
ecologici sugli imballaggi e modifica, conseguentemente, le soprarichiamate
Strategia Nazionale e Disciplina ambientale; VISTO l’incontro tecnico, svoltosi in data 30 ottobre 2012,
nel corso del quale sono state concordate alcune modifiche allo schema di
decreto in esame, finalizzate, principalmente, nel consentire alle Regioni di
poter approvare le modifiche ai programmi operativi già in corso, attesa la non
ammissibilità delle spese sugli imballaggi, entro il termine del 18 gennaio
2013, anche per quanto riguarda i programmi operativi pluriennali già approvati;
PRESO ATTO altresì che il medesimo incontro tecnico, si è concluso con la determinazione di demandare l’avviso sull’intesa
al Tavolo politico del Comitato permanente di coordinamento in materia di
agricoltura; VISTI gli esiti della
seduta dell’8 novembre 2012 di detto Comitato, con l’espressione, da parte
degli Assessori regionali competenti, dell’avviso favorevole all’intesa sul
testo così come definito in sede tecnica, unitamente alla richiesta, ivi
accolta, di attivare un tavolo di confronto ed analisi delle schede tecniche
già presentate dalle Regioni sulla materia di cui trattasi e di relazionare alle Regioni stesse, con regolarità e
dettagliatamente, sugli esiti delle riunioni del Comitato di gestione ortofrutta e degli incontri bilaterali tra il Ministero di
competenza e PRESO ATTO che nella stesura inviata dal Ministero
proponente il 12 novembre 2012, con nota protocollo n. 16709, alla Segreteria
di questa Conferenza e dalla stessa diramata alle Regioni e Province autonome
il 19 novembre del medesimo anno, con nota protocollo n. 5203, sono contenute
tutte le modifiche concordate nelle sedi istruttorie; VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel
corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno
espresso l’avviso favorevole all’intesa sul testo definito in sede di istruttoria tecnica con la reiterazione delle
raccomandazioni formulate in sede del citato Comitato; ACQUISITO l’assenso del Governo SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali recante concernente “Disposizioni
nazionali in materia di interventi di gestione ecologica degli imballaggi nei
programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli” nella
stesura del 12 novembre 2012, di cui alla nota ministeriale protocollo n. 16709.
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