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Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute sulle
linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse
vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2016. Rep. Atti n. 65/CSR del 14 aprile 2016 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna
seduta del 14 aprile 2016: VISTO l’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il quale, tra l’altro, prevede che il Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute,
d’intesa con questa Conferenza, possa vincolare quote del Fondo sanitario
nazionale per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale indicati dal Piano sanitario nazionale da assegnare alle
Regioni per la predisposizione, ai sensi del successivo comma 34bis, di
specifici progetti; VISTO il comma 34 bis dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’art. 79 comma 1-quater del decreto legge 25 giugno 2008
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e
dall’art. 3-bis, del decreto legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n.64, il quale prevede l’elaborazione da parte delle Regioni di specifici
progetti per il perseguimento degli obiettivi di cui al citato comma 34 sulla
scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e approvate tramite accordo da questa Conferenza e individua
le modalità di ammissione al finanziamento e quelle di erogazione dell’importo
complessivo annuo spettante a ciascuna Regione; VISTA la legge 15 marzo
2010, n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative
e alla terapia del dolore”; VISTO il decreto legge 13
settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni con legge 8 novembre 2012
n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute”; VISTO
l’Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e
gli Enti locali sul documento "Linee di indirizzo per l’assistenza alle persone
in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza" (Rep. n. 44/CU del 5 maggio 2011); VISTA
l’Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del
Ministro della salute di deliberazione CIPE relativa all’assegnazione alle
Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano
sanitario Nazionale per l’anno 2014 sancita da questa Conferenza il 4 dicembre
2014 (Rep. Atti n. 172/CSR); VISTO
l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sulla proposta del Ministero della salute di linee progettuali per l’utilizzo
da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi
34 e 34 bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e
di rilievo nazionale per l’anno 2014, sancito da questa Conferenza nella seduta
del 30 luglio 2015 (Rep. Atti n. 126/CSR), con il quale sono stati individuati
gli indirizzi progettuali per la realizzazione degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2014; VISTA
l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente
il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del
cancro - Anni 2011-2013” (Rep. 21/CSR del 10 febbraio 2011); VISTA
l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente
il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (Rep. 82/CSR del 10 luglio
2014) (di seguito Patto della Salute) che all’art. 1 co. 5 recita: “Le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano possono utilizzare la quota complessiva annua spettante a valere sul
riparto della quota vincolata degli obiettivi di carattere prioritario del
Piano sanitario nazionale per la realizzazione di alcune o tutte le linee
progettuali proposte dal Ministero della Salute ed approvate con Accordo in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, ad integrazione delle risorse
ordinariamente preordinate a tali aree di attività. Le regioni impegnate nei
Piani di rientro individuano le linee progettuali da realizzare, in coerenza
con gli obiettivi dei Programmi operativi approvati. Resta comunque inteso che
dette quote, così come il finanziamento di cui al comma 1, non possono essere
destinate a finalità extrasanitarie. Si conviene che le
risorse vincolate assegnate alle Regioni siano utilizzate non solo per gli
obiettivi di piano ma anche per gli obiettivi prioritari definiti nell’ambito del presente Patto per
la salute, purché dedicati e finalizzati al miglioramento dell’erogazione dei
Lea”; VISTO,
l’articolo 17, comma 1 della suddetta Intesa concernente il nuovo Patto per la
salute 2014 -2016 che conferma, per gli anni 2014 - 2016, a valere sulle
risorse di cui all’articolo 1, comma 1 dello stesso Patto, la destinazione di
200 milioni di euro annui, oltre alle risorse individuate a valere sulla quota di finanziamento
vincolato per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale ai
sensi dell’articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 1996, n. 662 e
successive integrazioni; VISTO
il comma 2 del citato articolo 17 del Patto della Salute che recita:” Con il presente Patto le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano convengono che il 5 per mille della
quota vincolata per il Piano nazionale della prevenzione, di cui agli accordi
previsti per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale
indicati al comma 1, venga destinato a una linea progettuale per lo svolgimento
di attività di supporto al Piano nazionale della prevenzione medesimo da parte
dei network regionali dell’Osservatorio nazionale screening, Evidence-based prevention,
Associazione italiana registri Tumori”; VISTA
l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla
proposta del Ministero della Salute concernente il “Piano Nazionale per la
Prevenzione 2014-2018” (Rep. 15/CSR del 13 novembre 2014); VISTO
l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Treno e
Bolzano, concernente il” Piano nazionale per la prevenzione per gli anni
2014-2018 – Documento per la valutazione” (Rep. Atti n. 56/CSR del 25 marzo
2015); VISTO
il decreto ministeriale del 25 gennaio 2016 che ha approvato il “ Documento di
indirizzo per l’attuazione delle linee di supporto centrali al piano nazionale
della prevenzione 2014-2018; VISTA la nota del Ministero della salute in data 11 aprile 2016, diramata dall’Ufficio di segreteria di questa Conferenza in pari data, con la quale è
stata trasmessa la proposta di accordo indicata in oggetto;
VISTA l’Intesa sancita in
questa Conferenza in data 14 aprile 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE,
relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi
dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2016 ( Rep.
Atti n. ……………/ CSR ); ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso
del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini: PREMESSO CHE : - occorre fare riferimento al Piano
Sanitario Nazionale (PSN) relativo al triennio 2006-2008, approvato con il
D.P.R. 7 aprile 2006; - il PSN 2006-2008 nell’individuare
gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto
alla salute, ne dispone il conseguimento nel rispetto dell’intesa sancita da
questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Atto. Rep. 2271/2005), ai
sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nei
limiti ed in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza
pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN); - il predetto PSN, nell’ambito di un più ampio disegno
teso a promuovere le autonomie regionali e a superare le diversità e le
disomogeneità territoriali, impegna Stato e Regioni nell’individuazione di
strategie condivise volte a superare le disuguaglianze ancora presenti in
termini di risultati di salute, accessibilità e qualità dei servizi, al fine di
garantire uniformità dell’assistenza. Tali strategie possono declinarsi,
tramite l’adozione di linee di indirizzo definite e concordate, in programmi
attuativi specifici per la promozione e la tutela dello stato di salute dei
cittadini, attraverso interventi di prevenzione, cura e riabilitazione; - il Patto per la salute, per gli anni 2014-2016,
sottolinea esplicitamente la necessità di una rivisitazione a tutti i livelli
dell’intero sistema della salute, sia sotto il profilo organizzativo che sotto
quello gestionale, con il chiaro obiettivo di aumentarne l’efficienza e
l’efficacia, al fine di assicurare la soddisfazione del bisogno di salute,
l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e l’appropriatezza
delle stesse, riguardo alle specifiche esigenze, in modo da creare ulteriori
spazi economici da utilizzare per i necessari investimenti; SI CONVIENE TRA LE PARTI CHE: 1.
fermo
restando che, per l’anno 2016, debba essere garantita una sostanziale
continuità rispetto alle linee progettuali individuate per l’anno 2015, anche
al fine di assicurare la prosecuzione dei progetti finanziati con le risorse
del medesimo anno; 2.
per l’anno 2016, le linee progettuali per
l’utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate ai sensi
dell’articolo 1, comma 34 e 34 bis
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale e i relativi vincoli economici,
siano quelle di cui agli allegati A e B del presente Accordo, di cui ne costituiscono
parte integrante e sostanziale e di seguito elencate: · linea
progettuale ATTIVITA’ DI ASSISTENZA PRIMARIA; · linea
progettuale SVILUPPO DEI PROCESSI DI UMANIZZAZIONE ALL’INETRNO DEI PERCORSI
ASSISTENZIALI; · linea
progettuale CURE PALLIATIVE E TERAPIA DE DOLORE. SVILUPPO DELL’ASSISTENZA
DOMICILIARE PALLIATIVA SPECIALISTICA · linea
progettuale PIANO NAZIONALE PREVENZIONE E SUPPORTO AL PINAO NAZIONALE
PREVENZIONE; · linea
progettuale GESTIONE DELLA CRONICITA’ Modelli avanzati di gestione delle
malattie croniche. Assistenza alle persone in condizioni di fragilità e di non
autosufficienza; ·
linea progettuale RETI ONCOLOGICHE; 3. a
seguito della stipula dell’intesa relativa all’assegnazione alle Regioni delle
risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del PSN per l’anno 2016,
espressa nella Conferenza Stato-Regioni del 14 aprile 2016 ( Rep. n. ………………..),
in applicazione dell’articolo 1, comma 34 bis
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dal comma 1-quater dell’art. 79 decreto legge 25
giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.
133, e dall’art. 3-bis, del decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n.64, alle Regioni verrà erogato, da parte del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, a titolo di acconto, il 70 per cento delle risorse; 4. al
fine dell’erogazione della quota residua del 30 per cento, le Regioni dovranno
presentare
con Delibera di Giunta regionale o atto equivalente,
al Ministero della salute, entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo,
specifici progetti, esclusivamente nell’ambito degli indirizzi individuati nel
presente accordo; 5. nella
delibera o atto equivalente dovrà essere necessariamente contenuta, anche la
specifica relazione illustrativa dei risultati raggiunti, per singolo progetto,
relativamente all’anno precedente e degli stati di avanzamento per i progetti
pluriennali nonché,
per quanto attiene alla linea progettuale relativa
alle misure dirette al contrasto delle disuguaglianze in sanità (allegato A
parte II Accordo rep. atti n. 227/CSR del 22/11/2012), una relazione sui
risultati conseguiti nelle singole Regioni in caso di progetti pluriennali ; 6.
per ciascuna
linea progettuale indicata dal presente accordo per l’anno 2016, le Regioni
potranno presentare un unico specifico
progetto, in conformità delle stesse linee progettuali individuate per l’anno
2016, di cui all’allegato A del presente accordo. Tale
progetto dovrà essere corredato da un prospetto che evidenzi: a) gli
obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono conseguire; b) i
tempi entro i quali tali obiettivi si ritengono raggiungibili e i costi
connessi; c)gli
indicatori di valutazione quali-quantitativa degli interventi proposti;
a) a presentare un progetto per ciascuna linea
progettuale con risorse destinate; b) a presentare almeno un progetto per le linee progettuali con
risorse non vincolate, ferma restando la facoltà di poter presentare , o meno,
un progetto per ciascuna linea con risorse non vincolate; 8.
all’erogazione del 30 per cento residuo si
provvederà, nei confronti delle singole Regioni, a seguito dell’approvazione
dei progetti da parte di questa Conferenza su proposta del Ministero della
Salute, previa valutazione favorevole del Comitato permanente per la verifica
dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 9 della citata intesa del
23 marzo 2005; 9.
nel caso in
cui i progetti non vengano presentati nel termine di cui al punto 4. , ovvero
non vengano approvati in quanto carenti di uno o più elementi essenziali di cui
ai punti precedenti, non si farà luogo all’erogazione della quota residua del
30 per cento e si provvederà al
recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata.
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