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Intesa,
ai sensi dell’articolo 4, comma 2-ter del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante la disciplina
della denominazione di panificio, di pane fresco e della dicitura pane
conservato o a durabilità prolungata. Rep. Atti n. 109/CSR
dell’6 luglio 2017 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO Nell’odierna
Seduta dell’6 luglio 2017 VISTO l’articolo 4, comma 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con
il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, emani
un decreto di natura regolamentare, volto a disciplinare, in conformità al
diritto comunitario, la denominazione di “panificio” e di “pane fresco” e
l’adozione della dicitura “pane conservato”; VISTA l’intesa della Conferenza Stato-Regioni del 24
settembre 2015, rep. atti n. 150/CSR, sancita, ai sensi dell’art. 4, comma 2-ter del D.L. n. 223/2006, convertito
dalla L. n. 248/2006, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo
economico recante il regolamento di definizione delle denominazioni di
panificio, pane fresco e pane a durabilità prolungata; VISTO il nuovo testo del provvedimento, trasmesso dal
Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 13 giugno 2017, prot. CSR 9602 P-4.37.2.12, che riporta alcune modifiche
allo schema sul quale la Conferenza aveva espresso l’intesa in data 24
settembre 2015, rese necessarie a seguito di alcune osservazioni pervenute
dalla Commissione europea; VISTA la documentazione relativa alle osservazioni
formulate dalla Commissione europea, trasmessa dal Ministero dello sviluppo
economico, unitamente ad una versione del provvedimento con evidenziate le
integrazioni apportate, diramata con nota del 19 giugno 2017, prot. CSR 9817 P-4.37.2.12; VISTA la nota della Regione Basilicata, trasmessa in data
21 giugno 2017, con prot. CSR 9948 P-4.37.2.12,
contenente alcune proposte di emendamento al testo dello schema; VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 3
luglio 2017, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha
chiarito che l’ambito di intervento delle modifiche al testo si limita
unicamente al recepimento delle osservazioni pervenute dalla Commissione
europea e ha fornito le risposte puntuali alle richieste formulate dalla
Regione Basilicata e dalla Provincia Autonoma di Bolzano, motivando la non accoglibilità di tali proposte; VISTA la nota della Commissione europea sugli additivi
utilizzati nei prodotti da forno, consegnata dal Ministero dello sviluppo
economico nel corso del citato incontro tecnico e diramata con nota del 3
luglio 2017, prot. DAR 10535 P-4.37.2.6; VISTA la nuova relazione illustrativa del provvedimento,
modificata dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto concordato in
riunione e trasmessa con nota del 4 luglio 2017, prot.
DAR 10587 P-4.37.2.12; VISTA la nuova relazione illustrativa dello schema,
modificata a seguito delle richieste di chiarimento formulate dalla Provincia
Autonoma di Bolzano, nella parte in cui descrive l’articolo 2 del
provvedimento, trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico e diramata con
nota del 5 luglio 2017, prot. DAR 10670 P-4.37.2.12; VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale
le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole all’intesa sullo schema di
provvedimento in esame SANCISCE INTESA ai
sensi dell’articolo 4, comma 2-ter del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante la disciplina
della denominazione di panificio, di pane fresco e della dicitura pane
conservato o a durabilità prolungata.
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