Repubblica Italiana Conferenze Stato Regioni ed Unificata |
|
Ti trovi in: CONFERENZA STATO REGIONI - Home - Dettaglio Documento |
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per
l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e
Province autonome”. Rep. Atti n. 2557CSR del 20/12/2012 Nella odierna seduta del 20 dicembre 2012: VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea; VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il
compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione
del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse
comune; VISTA la lettera pervenuta in data
17 dicembre 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini
del perfezionamento di un Accordo in questa Conferenza, il documento recante: “Indicazioni per la corretta
applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione
straniera da parte delle Regioni e Province autonome” che, in data 18 dicembre
u.s. è stato diramato alle Regioni e Province autonome; VISTA la nota in pari data con la
quale ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome; SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome, nei seguenti termini: Considerati: - il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero” e successive modificazioni; - il decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante “Attuazione della direttiva
2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o
apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta”; - il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.
30 di “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri”; - il Regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale; - il Regolamento (CE) n. 988/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, che modifica il
Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistema di sicurezza
sociale e determina il contenuto dei relativi allegati; - il Regolamento (UE) n. 1231/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, che estende il
Regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di
Paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa
della nazionalità; - il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, recante “Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. - la circolare del Ministero della Sanità 24
marzo 2000 n. 5, con la quale sono state fornite indicazioni applicative del
menzionato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; - l’articolo 1 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, che garantisce la salute come diritto fondamentale
dell’individuo ed interesse della collettività; - il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni, recante: ”Definizione
dei livelli essenziali di assistenza”, che definisce i livelli essenziali di
assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni; - le risultanze dei lavori del Tavolo
interregionale “Immigrati e servizi sanitari”, istituito nell’ambito del progetto “Promozione della
salute della popolazione immigrata”, promosso dal Centro nazionale per la
prevenzione ed il controllo delle malattie del Ministero della salute, la cui
realizzazione è stata affidata alla regione Marche nell’anno 2007; - l’indagine nazionale sulla salute della
popolazione immigrata, realizzata dal suddetto Tavolo e pubblicata nel marzo
2008, con la quale è stato valutato il grado di adesione delle regioni alla
normativa nazionale e, in particolare, a quanto previsto dal citato D.P.R. n.
394 del 1999, che demanda alle regioni stesse l’implementazione delle modalità
più opportune per garantire le cure essenziali e continuative alla popolazione
immigrata; - il documento elaborato dal suddetto
Tavolo, recante: “Indicazioni per la corretta
applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera
da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”,
trasmesso dal Ministro della salute al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome con nota del 12 ottobre 2012; - la nota del 13 dicembre 2012, con la quale
il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha
comunicato al Ministro della salute di condividerne i contenuti, affinché lo
stesso fosse oggetto di Accordo in questa Conferenza; - che sul territorio
nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso
alle cure da parte della popolazione immigrata; - che è necessario individuare, nei
confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più efficaci da
realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle
Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni
sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui
livelli essenziali di assistenza; - che è opportuno
raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative
all’assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la
corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari; SI CONVIENE sul documento recante “Indicazioni per
la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla
popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome”,
Allegato sub A), parte integrante del presente atto. Alle attività previste dal presente Accordo
si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. IL SEGRETARIO
IL
PRESIDENTE
|