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Presa d’atto della applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Presa d’atto

Presa d’atto della applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.  

Presa d’atto.

Repertorio atti n. 162/CSR  del 14 novembre 2013

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 14 novembre 2013;

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo cui la Conferenza Stato-Regioni adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

 

VISTO l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha stabilito che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013, una quota pari all’80% dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale ed al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che le regioni, con le modalità prevista dal proprio ordinamento, entro il 30 novembre 2012 ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provveda ad alcuni adempimenti tra i quali, in particolare quello riportato alla lettera b), e cioè l’aver definito l’importo dell’indennità di funzione e dell’indennità di carica dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l’importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, individuata dalla Conferenza Stato-Regioni;

 

VISTO l’atto rep. n. 215/CSR con il quale questa Conferenza, nella seduta straordinaria del 30 ottobre 2012, ha deliberato l’individuazione della “regione più virtuosa”, ai sensi del citato articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 174 del 2012, stabilendo altresì in 13.800 euro lordi l’importo spettante ai Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali, e in 11.100 euro lordi l’importo spettante ai Consiglieri regionali, senza funzione;

 

VISTO l’atto n. 235/CSR con il quale questa Conferenza, nella seduta straordinaria del 6 dicembre 2012, tenuto conto delle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge in questione, è intervenuta per definire un modello unico di calcolo dell’indennità di fine mandato (art. 2, comma 1, lett. c), l’importo da erogare a titolo di contributi per il finanziamento dei gruppi consiliari (lett. g), e il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell’ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari (lettera h), confermando con l’occasione gli importi spettanti ai Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali e ai Consiglieri regionali;

VISTE le relazioni predisposte da parte delle Regioni e trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’applicazione del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 174 del 2012;

 

CONSIDERATO che da tali relazioni emerge la circostanza che la maggior parte delle Regioni, nell’adeguarsi a quanto determinato dalla Conferenza con gli atti citati 215/CSR e 235/CSR, ha previsto un emolumento aggiuntivo per i Consiglieri regionali nel caso in cui questi ultimi ricoprano le funzioni di Assessore o di Presidente di commissione, comunque in misura tale da non superare complessivamente il tetto massimo di euro 13.800 lordi previsto per i Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali;

 

CONSIDERATO che tale interpretazione si basa sulla mancata previsione, tra le voci che contribuiscono a formare l’importo massimo dell’indennità spettante ai Consiglieri, di una specifica voce legata alle funzioni ulteriori che il Consigliere possa eventualmente ricoprire, voce peraltro esplicitamente prevista dalla norma in questione;

 

TENUTO CONTO del fatto che il tetto richiesto dalla norma per i compensi spettanti agli Assessori è, rispettato, perché tali compensi sono, in ogni caso, inferiori a quelli riconosciuti ai Presidenti;

 

CONSIDERATO inoltre che i citati atti 215/CSR e 235/CSR del 2012 hanno fissato un limite non previsto dalla norma primaria, anche per i compensi dei Presidenti, consentendo con ciò ulteriori risparmi;

 

RITENUTA la necessità di un chiarimento circa l’effettiva applicazione della citata normativa da parte delle Regioni;

 

CONSIDERATO che, al fine di dare certezza in merito all’applicazione da parte delle Regioni del richiamato articolo 2 e consentire l’erogazione delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, è stato predisposta una proposta di presa d’atto che, il 29 ottobre 2013, è stata inviata alle Amministrazioni statali interessate ed alle Regioni;

 

CONSIDERATO che, al riguardo, l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze ha fatto pervenire la nota n. 25463 del 7 novembre 2013 concernente detta presa d’atto nella quale sono formulate talune proposte di integrazione al testo;

 

CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 7 novembre 2013, è stato rinviato;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno ritenuto di potere accogliere la proposta formulata dal Ministero dell’economia e delle finanze;

 

CONSIDERATO, pertanto, che, tenuto conto di quanto sopra rappresentato, il Governo e le Regioni hanno convenuto nel ritenere che l’applicazione degli atti 215/CSR e 235/CSR del 2012, così come risulta dalle relazioni presentate sia da considerare conforme al dispositivo legislativo in questione;

 

 

          

  PRENDE ATTO

 

 

per le motivazioni specificate in premessa, che gli atti n. 215/CSR e  n. 235/CSR del 2012, con riferimento agli adempimenti in materia di riduzione dei costi della politica di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213”, possano essere applicati anche prevedendo un emolumento aggiuntivo per i Consiglieri regionali nel caso in cui questi ultimi ricoprano eventuali ulteriori funzioni, comunque, in misura tale da non superare complessivamente il tetto massimo di euro 13.800 lordi previsto per i Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali.

 

    

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