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Accordo,
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra
Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in merito alla collaborazione delle Regioni
con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea sulle materie
dell’istruzione. Rep.
atti 121/CSR del 12 luglio 2018 LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Nell’odierna
seduta del 12 luglio 2018: Visto l’articolo 117,
commi secondo e terzo, della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune; Vista
la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1994”, ed in particolare l’articolo 58, comma 4; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in particolare l’articolo 5, comma
1, e il successivo Accordo generale di cooperazione tra il Governo, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano per la partecipazione delle regioni
e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari. (Repertorio atti n. 2537); Visto l’accordo generale di cooperazione tra il
Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la
partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli
atti comunitari. Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 5
giugno 2003, n. 131 del 16 marzo 2006; Vista
la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante
“Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, ed in particolare
l’articolo 22; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
11 febbraio 2014, n. 98, concernente il “Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, ed in particolare
agli articoli 5 e 7; Visto
l’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 18 del 1967, secondo il quale la
missione diplomatica esercita azione di coordinamento e, nei casi previsti, di
vigilanza e direzione dell’attività di uffici ed enti pubblici italiani
operanti sul territorio dello stato di accreditamento, nonché il primo comma
del medesimo articolo secondo il quale il funzionario preposto alla
rappresentanza diplomatica o all’ufficio consolare ha la responsabilità della
condotta degli affari; Visto il decreto legislativo 30 luglio
1999 n. 300, ed in particolare l’art. 12 sulle attribuzioni del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; Vista
la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto
2008 riguardante il ruolo centrale del Capo della missione diplomatica di
coordinamento, di vigilanza e di direzione dell’attività degli uffici ed Enti
pubblici italiani operanti nel territorio dello Stato di accreditamento; Considerato che: -
le
Regioni hanno richiesto di aprire un tavolo di confronto nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21
dicembre 2017 per predisporre un accordo
Stato-Regioni finalizzato a consentire una ulteriore presenza di funzionari
regionali presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea
(ITALRAP) per seguire, d’accordo con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, le materie dell’istruzione; -
a tal fine, si sono tenute riunioni, a livello
tecnico, 14 febbraio, 5 aprile e 26 giugno 2018 alle quali hanno partecipato
i rappresentanti dei Ministeri interessati (Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero
dell’economia e delle finanze) e delle Regioni e delle Province autonome; -
a seguito delle risultanze di dette riunioni,
è stata condivisa una bozza di accordo che, con nota n. 0008682 del 4 luglio
2018, è stata trasmessa ai Ministeri interessati e alle Regioni ed alle
Province autonome; Considerato che, nel corso della odierna
seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al
conseguimento dell’accordo in esame; Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo,
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; il Governo e
le Regioni sanciscono il seguente Accordo: Art. 1 (Oggetto) 1. Le parti concordano
sull’opportunità di accrescere la reciproca collaborazione per assicurare
a supporto del Rappresentante
Permanente italiano, nelle
materie di legislazione concorrente ed esclusiva delle Regioni, la
partecipazione alle sessioni di lavoro del Coreper di
un dirigente o funzionario, appartenente ai ruoli dell’amministrazione di una
Regione o di una Provincia autonoma ed in servizio presso uffici di
collegamento propri o comuni ai sensi dell’articolo 58, comma 4, della legge 6
febbraio 1996, n. 52 Art. 2 (Ambiti di competenza) 1. Il funzionario o il
dirigente, svolge le funzioni di cui all’articolo 1, nei seguenti ambiti: -
programmazione
dell’offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale; -
promozione
del diritto allo studio; -
standard
strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e
della scuola dell’infanzia; -
programmi
europei per l’istruzione. 2. L’esercizio delle funzioni
inerenti agli ambiti di competenza di cui al comma 1 avviene in raccordo con i
rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
coordinandosi con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione
Europea. Art. 3 (Procedura di selezione) 1. Il funzionario o
dirigente è designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
su proposta della Regione di appartenenza, a seguito di verifica del possesso
dei seguenti requisiti: -laurea magistrale; -conoscenza di almeno
due lingue europee; -conoscenza del diritto
e delle procedure amministrative europee; -approfondita
conoscenza delle politiche europee negli ambiti di competenza di cui
all’articolo 2, comma 1. 2. Il Ministero degli
Affari esteri e della Cooperazione internazionale, sentito il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, verifica i requisiti di cui
al comma 1 ed in caso di mancanza degli stessi, ne dà comunicazione alla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro sessanta giorni dalla
designazione. Art. 4 (Procedura di nomina e di revoca) 1. Verificata la sussistenza dei requisiti di
cui all’art. 3.1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale comunica il proprio nulla osta alla designazione alla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome e al Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. A seguito del nulla osta, la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome chiede l’iscrizione della designazione all’ordine
del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell’acquisizione della
stessa. 2. La Regione o
Provincia autonoma di appartenenza del funzionario o dirigente designato adotta
i provvedimenti necessari al fine di garantire il corretto svolgimento
dell’incarico assegnato 3 L’incarico
dura due anni, è rinnovabile fino ad un massimo di quattro anni, sulla base
della valutazione dell’attività svolta, con la procedura prevista dal presente
Accordo. 4. Le parti potranno
concordare l’interruzione dell’incarico o la
sostituzione, ferma restando la possibilità del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale di ritirare il nulla osta in qualsiasi momento,
dandone tempestiva e motivata comunicazione alla Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome. Art. 5 (Rapporto con Capo Missione, Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale e Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome) 1. Nell’ambito della
partecipazione alle sessioni di lavoro del Coreper di
cui all’art. 1, il dirigente o funzionario opererà attenendosi alle direttive e
alle disposizioni sulle modalità di partecipazione impartite dal Rappresentante
Permanente italiano, anche per il tramite del coordinatore cultura, istruzione,
gioventù e sport della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione
Europea. Egli relazionerà regolarmente agli stessi sullo svolgimento degli
incarichi affidatigli. 2. Nell’espletamento
dei compiti connessi all’esercizio dell’incarico negli ambiti di competenza di
cui all’articolo 2, comma 1, inerenti alle competenze di legislazione
concorrente ed esclusiva delle Regioni, il dirigente o funzionario si coordina
preventivamente con i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca e con la Rappresentanza Permanente d’Italia
presso l’Unione Europea al fine di garantire l’unitarietà della posizione
italiana. 3. Ogni anno il
funzionario o dirigente relaziona alla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
sull’attività svolta. Art. 6 (Disposizione finanziaria) Tutti gli oneri
relativi all’esercizio dell’incarico del funzionario o del dirigente sono posti
a carico dell’amministrazione regionale di appartenenza, ai sensi dell’articolo 58 comma 4 della legge 6
febbraio 1996, n. 52, ivi compreso il trattamento spettante allo stesso. Art. 7 (Efficacia e durata) Il presente Accordo
acquista efficacia dalla data della firma e ha durata di otto anni.
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