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Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in merito alla collaborazione delle Regioni con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea sulle materie dell’istruzione. (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE- ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA)

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in merito alla collaborazione delle Regioni con la Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea sulle materie dell’istruzione.

 

Rep. atti          121/CSR              del 12 luglio 2018     

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nell’odierna seduta del 12 luglio 2018:

Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che  Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista    la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”, ed in particolare l’articolo 58, comma 4;

Vista    la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, ed in particolare l’articolo 5, comma 1, e il successivo Accordo generale di cooperazione tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari. (Repertorio atti n. 2537);

Visto  l’accordo generale di cooperazione tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti comunitari. Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 del 16 marzo 2006;

Vista    la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, ed in particolare l’articolo 22;

Visto    il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, concernente il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, ed in particolare agli articoli 5 e 7;

Visto  l’articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 18 del 1967, secondo il quale la missione diplomatica esercita azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza e direzione dell’attività di uffici ed enti pubblici italiani operanti sul territorio dello stato di accreditamento, nonché il primo comma del medesimo articolo secondo il quale il funzionario preposto alla rappresentanza diplomatica o all’ufficio consolare ha la responsabilità della condotta degli affari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, ed in particolare l’art. 12 sulle attribuzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 

Vista  la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2008 riguardante il ruolo centrale del Capo della missione diplomatica di coordinamento, di vigilanza e di direzione dell’attività degli uffici ed Enti pubblici italiani operanti nel territorio dello Stato di accreditamento;

Considerato che:

-        le Regioni hanno richiesto di aprire un tavolo di confronto nel corso della seduta   della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2017 per predisporre un accordo Stato-Regioni finalizzato a consentire una ulteriore presenza di funzionari regionali presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea (ITALRAP) per seguire, d’accordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le materie dell’istruzione;

 

-       a tal fine, si sono tenute riunioni, a livello tecnico, 14 febbraio, 5 aprile e 26 giugno 2018 alle quali hanno partecipato i  rappresentanti dei Ministeri interessati (Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero dell’economia e delle finanze) e delle Regioni e delle Province autonome;

 

-       a seguito delle risultanze di dette riunioni, è stata condivisa una bozza di accordo che, con nota n. 0008682 del 4 luglio 2018, è stata trasmessa ai Ministeri interessati e alle Regioni ed alle Province autonome;

 

Considerato  che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell’accordo in esame;

 

Acquisito, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

                                   il Governo e le Regioni sanciscono il seguente Accordo:

Art. 1

(Oggetto)

 

1. Le parti concordano sull’opportunità di accrescere la reciproca collaborazione per assicurare a supporto del Rappresentante Permanente italiano, nelle materie di legislazione concorrente ed esclusiva delle Regioni, la partecipazione alle sessioni di lavoro del Coreper di un dirigente o funzionario, appartenente ai ruoli dell’amministrazione di una Regione o di una Provincia autonoma ed in servizio presso uffici di collegamento propri o comuni ai sensi dell’articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52

 

Art. 2

(Ambiti di competenza)

 

1. Il funzionario o il dirigente, svolge le funzioni di cui all’articolo 1, nei seguenti ambiti:

-              programmazione dell’offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale;

-              promozione del diritto allo studio;

-              standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia;

-              programmi europei per l’istruzione.

 

2. L’esercizio delle funzioni inerenti agli ambiti di competenza di cui al comma 1 avviene in raccordo con i rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e coordinandosi con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea.

 

Art. 3

(Procedura di selezione)

 

1. Il funzionario o dirigente è designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, su proposta della Regione di appartenenza, a seguito di verifica del possesso dei seguenti requisiti:

-laurea magistrale;

-conoscenza di almeno due lingue europee;

-conoscenza del diritto e delle procedure amministrative europee;

-approfondita conoscenza delle politiche europee negli ambiti di competenza di cui all’articolo 2, comma 1.

 

2. Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, verifica i requisiti di cui al comma 1 ed in caso di mancanza degli stessi, ne dà comunicazione alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro sessanta giorni dalla designazione.

 

Art. 4

(Procedura di nomina e di revoca)

 

1.  Verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3.1, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunica il proprio nulla osta alla designazione alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. A seguito del nulla osta, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede l’iscrizione della designazione all’ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell’acquisizione della stessa.

 

2. La Regione o Provincia autonoma di appartenenza del funzionario o dirigente designato adotta i provvedimenti necessari al fine di garantire il corretto svolgimento dell’incarico assegnato

 

3 L’incarico dura due anni, è rinnovabile fino ad un massimo di quattro anni, sulla base della valutazione dell’attività svolta, con la procedura prevista dal presente Accordo.

 

4. Le parti potranno concordare l’interruzione dell’incarico o la sostituzione, ferma restando la possibilità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di ritirare il nulla osta in qualsiasi momento, dandone tempestiva e motivata comunicazione alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

 

Art. 5

(Rapporto con Capo Missione, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

 

1. Nell’ambito della partecipazione alle sessioni di lavoro del Coreper di cui all’art. 1, il dirigente o funzionario opererà attenendosi alle direttive e alle disposizioni sulle modalità di partecipazione impartite dal Rappresentante Permanente italiano, anche per il tramite del coordinatore cultura, istruzione, gioventù e sport della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea. Egli relazionerà regolarmente agli stessi sullo svolgimento degli incarichi affidatigli.

 

2. Nell’espletamento dei compiti connessi all’esercizio dell’incarico negli ambiti di competenza di cui all’articolo 2, comma 1, inerenti alle competenze di legislazione concorrente ed esclusiva delle Regioni, il dirigente o funzionario si coordina preventivamente con i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea al fine di garantire l’unitarietà della posizione italiana.

 

3. Ogni anno il funzionario o dirigente relaziona alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale sull’attività svolta.

 

Art. 6

(Disposizione finanziaria)

 

Tutti gli oneri relativi all’esercizio dell’incarico del funzionario o del dirigente sono posti a carico dell’amministrazione regionale di appartenenza, ai sensi dell’articolo 58 comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ivi compreso il trattamento spettante allo stesso.  

 

Art. 7

(Efficacia e durata)

 

Il presente Accordo acquista efficacia dalla data della firma e ha durata di otto anni.

 

 

 

                       

 

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