Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la rilevazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, di medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, effettuata ai sensi dell’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno accademico 2006/2007.
Rep. Atti n. 17/CSR del 25 gennaio 2007
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 25 gennaio 2007:
VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, che all’articolo 6ter, prevede che, annualmente, il Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato – Regioni e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altro Ordini e Collegi professionali interessati, determini, con uno o più decreti, il fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale, anche suddiviso per Regioni, in ordine al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, oltre al fabbisogno di medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, per consentire al Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica la programmazione degli accessi alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario;
VISTA la tabella trasmessa con nota del 19 ottobre 2006 dal Ministero della salute, concernente il fabbisogno, anche suddiviso per Regioni, di medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, e psicologi, effettuata ai sensi dell’articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno accademico 2006/2007;
VISTA la nuova tabella, Allegato sub 1, parte integrante del presente atto, trasmessa dal Ministero della salute con nota del 18 dicembre 2006, che recepisce le integrazioni chieste dalle Regioni Umbria e Piemonte, sulla quale è stato acquisito l’assenso del Ministero dell’università e della ricerca;
VISTA la nota del 21 dicembre 2006, con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla tabella trasmessa dal Ministero della salute con la predetta nota in data 18 dicembre 2006;
CONSIDERATO che, nell’odierna seduta, il Presidente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso avviso favorevole all’Accordo in oggetto, con la precisazione relativa alla Regione Lazio di rimodulare, sulla scorta degli impegni derivanti dalla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale in 900 unità il fabbisogno dei medici chirurghi per il 2006, di cui alla prima colonna della tabella trasmessa dal Ministero della salute con la citata nota del 18 dicembre 2006 consegnando un documento al riguardo, Allegato sub 2, parte integrate del presente atto;
ACQUISITO l’assenso del Governo su quanto come sopra precisato dalle Regioni e Province autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la rilevazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, di medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, per l’anno accademico 2006/2007, come da tabella allegato sub 1 e con la precisazione di cui al documento allegat |