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Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra l'ISTAT e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività statistiche. (ISTAT)

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività statistiche.

 

Repertorio atti n.       104/CSR      del 6 luglio 2017

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 6 luglio 2017:

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

CONSIDERATO:

-  quanto previsto dal d.lgs. n. 322/89, in materia di informazione statistica ufficiale e Sistema statistico nazionale, con particolare riferimento ai poteri di indirizzo e coordinamento tecnici esercitati dall’Istat nei confronti degli uffici delle Regioni e delle Province autonome, allo scopo di renderne omogenee le metodologie (art. 5, comma 3);

 

-  quanto previsto in materia di segreto statistico dall’art. 9 del d.lgs. n. 322/89 e in materia di trattamento di dati personali dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale ad esso allegato;

 

-  quanto previsto dal D.P.R. n. 166 del 7 settembre 2010 “Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”;

 

-  che la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 marzo 1993 ha approvato le indicazioni per il raccordo Stato – Regioni in materia di sistemi informativi statistici e lo schema di accordo in materia di attività statistiche di interesse nazionale (Allegato A);

 

-  che, in base all’accordo di cui al punto precedente, è stato, altresì, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali un gruppo di lavoro di 8 membri dei quali 4 referenti designati dal CISIS e 4 designati dall’Istat (c.d. “Comitato Permanente Paritetico Istat-Regioni in materia statistica”), dedicato al confronto sulle materie di comune interesse oggetto di segnalazione da parte statale o regionale, prevedendone anche la composizione allargata al Presidente e ai massimi dirigenti Istat e ai referenti di tutte le Regioni e Province autonome quando vengono trattate materie di particolare interesse;

 

-     quanto previsto dalla direttiva n.10 del 17 marzo 2010 “Codice italiano delle statistiche ufficiali”, emanata ai fini del miglioramento del funzionamento del Sistan, con particolare riguardo al rafforzamento dell’indipendenza istituzionale e funzionale degli enti ed uffici che lo compongono, nonché della qualità dei processi e dei prodotti delle statistiche ufficiali, in conformità con i principi del Codice delle statistiche europee;

-     quanto previsto dalla Direttiva n. 9/2004 Criteri e modalità per la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale” e dalle “Linee guida per il miglioramento della qualità della diffusione delle statistiche ufficiali da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale” adottate nella seduta del 16 dicembre 2011;

-  che il Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (di seguito CISIS) è costituito al fine di promuovere e garantire un efficace coordinamento tra le Regioni e le Province autonome per la definizione, lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative e attività inerenti la Società dell’informazione e della conoscenza e per assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti Locali su tali temi, ed è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici;

-  che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è chiamata, a norma del proprio regolamento, a definire e promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni e ad elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;

- che la centralità del ruolo assunto dalle Regioni nel sistema costituzionale italiano, richiede che queste dispongano di informazioni di qualità, aggiornate, affidabili e tempestive evitando al tempo stesso sovrapposizioni e duplicazioni delle informazioni statistiche e riducendo gli oneri di risposta dei cittadini, delle imprese e delle Istituzioni, in modo da consentire di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie e umane disponibili;

-    che le Regioni hanno regolamentato con proprie norme la costituzione degli uffici di statistica, la definizione di sistemi statistici regionali e coordinato i programmi regionali con il programma statistico nazionale;

-    che è necessario sviluppare un sistema di produzione dell’informazione statistica omogeneo per contenuti, metodi e qualità sul territorio nazionale, al fine di garantire la comparabilità interregionale e la completezza dell’informazione nazionale;

-    che per le finalità di cui ai punti precedenti le Regioni e l’Istat intendono innovare e sviluppare le indicazioni già contenute nel citato accordo del 25 marzo 1993, che rimane in vigore per quanto compatibile;

- che si ravvisa l’opportunità di collocare presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato Permanente Paritetico Istat-Regioni istituito, ai sensi dell’Accordo del 1993, presso il Dipartimento per gli Affari Regionali;

- che gli uffici di statistica delle Province di Trento e di Bolzano, in relazione alle peculiari competenze in materia statistica, applicheranno il presente accordo in quanto compatibile con il d.lgs. 290/1993;

 

  VISTA la nota n. UP/715946 del 16 giugno 2017 con la quale il Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha fatto pervenire la bozza di accordo tra l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività statistiche da sottoporre a questa Conferenza, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

CONSIDERATO che, lo schema di accordo è stato trasmesso, il 19 giugno 2017, alle Regioni ed alle Province autonome;

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame della proposta di accordo è stata convocata, il 4 luglio 2017, una riunione del Comitato paritetico Istat-Regioni nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno condiviso il testo con la richiesta di alcuni perfezionamenti tra i quali, in particolare, quello relativo alla specificazione, all’articolo 6, comma 1, della titolarità Istat delle indagini del PSN; inoltre, è stata condivisa l’opportunità, per esigenza di completezza, di allegare al nuovo testo il precedente accordo del 25 marzo 1993;

 

VISTA la nota del 4 luglio 2017 con la quale l’Istituto Nazionale di Statistica, a seguito della citata riunione del 4 luglio 2017, ha trasmesso la nuova formulazione della bozza di accordo che,  in data 5 luglio 2017, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Province autonome;

 

ACQUISITO, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo e delle Regioni;

 

         SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

 

 

Art. 1

Qualità dell’informazione statistica

1.         Con il presente Accordo, l’Istat e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali e tecniche disciplinate dal d.lgs. n. 322/89, individuano gli strumenti volti al miglioramento della qualità dell’informazione statistica prodotta nell’ambito del Sistan, promuovendo l’adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali su tutto il territorio nazionale.

 

Art. 2

Uffici di statistica delle Regioni

1.         Gli uffici di statistica delle Regioni, costituiti con legge regionale ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 322/1989, sono l’unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di pertinenza delle rispettive Regioni.

2.         Gli uffici di statistica delle Regioni esercitano i compiti loro assegnati nel Programma Statistico Nazionale (PSN). L’Istat si avvale dell’ufficio di statistica delle Regioni per le rilevazioni statistiche comprese nel PSN interessanti le materie di attribuzione regionale, salvo casi eccezionali in ragione della specialità dell’oggetto o nella oggettiva impossibilità dei medesimi uffici.

3.         Qualora per l’attuazione delle rilevazioni comprese nel PSN gli uffici di statistica regionali debbano avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione, detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse fasi delle operazioni, è loro compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre di opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell’attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso gli uffici di statistica sono responsabili dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

Art. 3

Comitato Paritetico Istat-Regioni

1.         È istituito, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comitato Paritetico Istat-Regioni in materia statistica, al fine di definire le modalità per la reciproca collaborazione sulle materie di comune interesse oggetto di segnalazione da parte statale o regionale.

2.         Il Comitato Paritetico è composto da otto membri, di cui quattro sono designati dal Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici (di seguito CISIS) e quattro sono designati dall’Istat. Il CISIS e l’Istat, inoltre, possono nominare fino a un massimo di quattro membri supplenti ciascuno.

3.         La presidenza del Comitato è affidata a rotazione, con cadenza annuale, alle Regioni e all’Istat. Per il primo anno la presidenza è affidata all’Istat. La segreteria del Comitato è assicurata dagli Uffici della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

4.         Alle riunioni del Comitato possono partecipare il Presidente, i dirigenti dell’Istat e i referenti in materia di statistica di tutte le Regioni e le Province autonome quando vengono trattate materie di speciale interesse per le Parti. Possono altresì essere invitati alle riunioni del Comitato, su richiesta di uno dei componenti, esperti nelle materie oggetto di trattazione.

5.         Il Comitato sostituisce a tutti gli effetti il gruppo di lavoro CISIS-Istat istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’accordo del 25 marzo 1993.

 

Art. 4

Programmazione delle attività 

1.       Il Comitato permanente paritetico Istat-Regioni in materia statistica, di cui all’art. 3, assume il compito di:

a)     individuare le linee programmatiche per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 del presente accordo;

b)     adottare un piano triennale di iniziative, individuandone obiettivi, mezzi e risultati attesi;

c)     monitorare lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla lett. b) e dei risultati conseguiti, anche al fine di adottare misure per la risoluzione di eventuali problematiche emerse.

Art. 5

Progetti di comune interesse

1.    Nell’ambito della programmazione adottata dal Comitato Paritetico di cui all’art. 3 del presente accordo sono individuati percorsi progettuali che possono formare oggetto di convenzioni esecutive riguardanti aspetti tematici, metodologici o strumentali (informatici, geografici, formativi, etc.), di interesse di alcune o di tutte le Regioni.

2.    Le convenzioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dalle Parti o, qualora riguardino specifiche attività, dall’Istat e dalle Regioni interessate, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

3.    Le convenzioni di cui ai precedenti commi disciplinano le attività e gli impegni delle Parti, le modalità di esecuzione e i tempi di realizzazione delle stesse, nonché la ripartizione degli eventuali oneri organizzativi e finanziari tra le Parti.

 

Art. 6

Utilizzo e diffusione dei dati

 

1.      Tutti i prodotti delle rilevazioni statistiche di titolarità Istat effettuate dagli uffici di statistica delle Regioni nell’ambito del Programma statistico nazionale, una volta validati nella loro attendibilità dal responsabile dell’ufficio e trasmessi all’Istat, possono essere pubblicati da tale Ufficio nel rispetto dei requisisti di qualità, nelle forme e con le modalità che saranno fissate dal Comitato di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 166/2010.

2.      La diffusione dei dati definitivi delle rilevazioni statistiche di cui al comma precedente deve avvenire con citazione della fonte Istat e del presente accordo, unicamente in seguito alla validazione effettuata dall’Istat.

3.      Per la diffusione come dati statistici dei prodotti delle rilevazioni statistiche ed altre indagini di interesse statistico non comprese nel Programma Statistico Nazionale è necessario l’assenso del responsabile dell’ufficio di statistica.

 

 

                         

 

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