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Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra l'Istat e le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività statistiche. Repertorio atti n. 104/CSR del 6 luglio 2017 LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Nella
odierna seduta del 6 luglio 2017: VISTO l’articolo
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il quale prevede che il Governo, le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni
accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere attività di interesse comune; CONSIDERATO: -
quanto previsto dal d.lgs. n. 322/89, in materia
di informazione statistica ufficiale e Sistema statistico nazionale, con particolare
riferimento ai poteri di indirizzo e coordinamento tecnici esercitati dall’Istat
nei confronti degli uffici delle Regioni e delle Province autonome, allo scopo
di renderne omogenee le metodologie (art. 5, comma 3); - quanto
previsto in materia di segreto statistico dall’art. 9 del d.lgs. n. 322/89 e in
materia di trattamento di dati personali dal d.lgs. n. 196/2003 e dal Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale ad esso
allegato; - quanto previsto dal D.P.R. n. 166 del 7 settembre 2010
“Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica”; - che la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25
marzo 1993 ha approvato le indicazioni per il raccordo Stato – Regioni in
materia di sistemi informativi statistici e lo schema di accordo in materia di
attività statistiche di interesse nazionale (Allegato A); - che, in base all’accordo di cui al punto precedente, è
stato, altresì, istituito presso il Dipartimento per gli Affari Regionali un
gruppo di lavoro di 8 membri dei quali 4 referenti designati dal CISIS e 4
designati dall’Istat (c.d. “Comitato Permanente Paritetico Istat-Regioni in
materia statistica”), dedicato al confronto sulle materie di comune interesse
oggetto di segnalazione da parte statale o regionale, prevedendone anche la
composizione allargata al Presidente e ai massimi dirigenti Istat e ai
referenti di tutte le Regioni e Province autonome quando vengono trattate
materie di particolare interesse; - quanto
previsto dalla direttiva n.10 del 17 marzo 2010 “Codice italiano delle
statistiche ufficiali”, emanata ai fini del miglioramento del funzionamento
del Sistan, con particolare riguardo al rafforzamento dell’indipendenza
istituzionale e funzionale degli enti ed uffici che lo compongono, nonché della
qualità dei processi e dei prodotti delle statistiche ufficiali, in conformità
con i principi del Codice delle statistiche europee; - quanto previsto dalla Direttiva n. 9/2004 “Criteri e modalità per
la comunicazione dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico
nazionale” e dalle “Linee guida per il miglioramento della qualità della
diffusione delle statistiche ufficiali da parte dei soggetti del Sistema
statistico nazionale” adottate nella seduta del 16 dicembre 2011; - che il Centro Interregionale per i Sistemi
informatici, geografici e statistici (di seguito CISIS) è costituito al fine di
promuovere e garantire un efficace coordinamento tra le Regioni e le Province
autonome per la definizione, lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative e
attività inerenti la Società dell’informazione e della conoscenza e per
assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti Locali su
tali temi, ed è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici; - che la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome è chiamata, a norma del proprio regolamento, a definire e promuovere
posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni e ad elaborare documenti e
proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri
organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie; - che la centralità del ruolo assunto dalle Regioni nel sistema
costituzionale italiano, richiede che queste dispongano di informazioni di
qualità, aggiornate, affidabili e tempestive evitando al tempo stesso
sovrapposizioni e duplicazioni delle informazioni statistiche e riducendo gli
oneri di risposta dei cittadini, delle imprese e delle Istituzioni, in modo da
consentire di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie e umane
disponibili; - che le Regioni hanno regolamentato con
proprie norme la costituzione degli uffici di statistica, la definizione di
sistemi statistici regionali e coordinato i programmi regionali con il
programma statistico nazionale; - che è necessario sviluppare un sistema di
produzione dell’informazione statistica omogeneo per contenuti, metodi e
qualità sul territorio nazionale, al fine di garantire la comparabilità
interregionale e la completezza dell’informazione nazionale; - che per le finalità di cui ai punti
precedenti le Regioni e l’Istat intendono innovare e sviluppare le indicazioni
già contenute nel citato accordo del 25 marzo 1993, che rimane in vigore per
quanto compatibile; - che si ravvisa l’opportunità di collocare presso la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, il Comitato Permanente Paritetico Istat-Regioni istituito,
ai sensi dell’Accordo del 1993, presso il Dipartimento per gli Affari
Regionali; - che gli uffici di statistica delle Province di
Trento e di Bolzano, in relazione alle peculiari competenze in materia
statistica, applicheranno il presente accordo in quanto compatibile con il
d.lgs. 290/1993; VISTA
la nota n. UP/715946 del
16 giugno 2017 con la quale il Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica
(Istat) ha fatto pervenire la bozza di accordo tra
l'Istat e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di attività statistiche da sottoporre a questa Conferenza, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; CONSIDERATO che, lo schema
di accordo è stato trasmesso, il 19 giugno
2017, alle Regioni ed alle Province autonome; CONSIDERATO che, ai fini dell’esame della proposta di accordo è stata convocata, il 4
luglio 2017, una riunione del Comitato paritetico Istat-Regioni nel corso della
quale i rappresentanti delle Regioni hanno condiviso il testo con la richiesta
di alcuni perfezionamenti tra i quali, in particolare, quello relativo alla
specificazione, all’articolo 6, comma 1, della titolarità Istat delle indagini
del PSN; inoltre, è stata condivisa l’opportunità, per esigenza di completezza,
di allegare al nuovo testo il precedente accordo del 25 marzo 1993; VISTA la nota del 4 luglio 2017 con la quale l’Istituto
Nazionale di Statistica, a seguito della citata riunione del 4 luglio 2017, ha trasmesso la nuova formulazione della
bozza di accordo che, in data 5
luglio 2017, è stata trasmessa alle Regioni ed alle
Province autonome; ACQUISITO, nel corso della seduta
odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo e delle Regioni; SANCISCE
IL SEGUENTE ACCORDO Art. 1 Qualità dell’informazione statistica 1.
Con il presente Accordo,
l’Istat e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nell’ambito
delle rispettive competenze istituzionali e tecniche disciplinate dal d.lgs. n.
322/89, individuano gli strumenti volti al miglioramento della qualità dell’informazione
statistica prodotta nell’ambito del Sistan, promuovendo l’adozione del Codice
italiano delle statistiche ufficiali su tutto il territorio nazionale. Uffici di statistica delle Regioni 1.
Gli uffici di statistica delle Regioni, costituiti
con legge regionale ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 322/1989, sono l’unico
interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di pertinenza delle
rispettive Regioni. 2.
Gli uffici di statistica delle Regioni
esercitano i compiti loro assegnati nel Programma Statistico Nazionale (PSN).
L’Istat si avvale dell’ufficio di statistica delle Regioni per le rilevazioni
statistiche comprese nel PSN interessanti le materie di attribuzione regionale,
salvo casi eccezionali in ragione della specialità dell’oggetto o nella
oggettiva impossibilità dei medesimi uffici. 3.
Qualora per l’attuazione delle rilevazioni
comprese nel PSN gli uffici di statistica regionali debbano avvalersi della
collaborazione di altri uffici della stessa amministrazione, detentori e
produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse fasi delle
operazioni, è loro compito impartire direttamente ai suddetti uffici e
strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre di opportuni controlli
per la verifica della correttezza metodologica, dell’attendibilità, della
completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto da parte di tali
uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto
statistico. In ogni caso gli uffici di statistica sono responsabili dei dati
acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei
risultati. Art. 3 Comitato Paritetico Istat-Regioni 1.
È istituito, presso la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, il Comitato Paritetico Istat-Regioni in materia statistica, al fine di
definire le modalità per la reciproca collaborazione sulle materie di comune
interesse oggetto di segnalazione da parte statale o regionale. 2.
Il Comitato Paritetico è composto da otto
membri, di cui quattro sono designati dal Centro Interregionale per i Sistemi
informatici, geografici e statistici (di seguito CISIS) e quattro sono
designati dall’Istat. Il CISIS e l’Istat, inoltre, possono nominare fino a un
massimo di quattro membri supplenti ciascuno. 3.
La presidenza del Comitato è affidata a
rotazione, con cadenza annuale, alle Regioni e all’Istat. Per il primo anno la
presidenza è affidata all’Istat. La segreteria del Comitato è assicurata dagli
Uffici della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 4.
Alle riunioni del Comitato possono partecipare
il Presidente, i dirigenti dell’Istat e i referenti in materia di statistica di
tutte le Regioni e le Province autonome quando vengono trattate materie di
speciale interesse per le Parti. Possono altresì essere invitati alle riunioni
del Comitato, su richiesta di uno dei componenti, esperti nelle materie oggetto
di trattazione. 5.
Il Comitato sostituisce a tutti gli effetti il
gruppo di lavoro CISIS-Istat istituito presso il Dipartimento per gli Affari
Regionali dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’accordo del 25 marzo
1993. Art. 4 Programmazione delle attività 1. Il
Comitato permanente paritetico Istat-Regioni in materia statistica, di cui
all’art. 3, assume il compito di: a) individuare
le linee programmatiche per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo
1 del presente accordo; b) adottare
un piano triennale di iniziative, individuandone obiettivi, mezzi e risultati
attesi; c)
monitorare lo stato di attuazione delle
iniziative di cui alla lett. b) e dei risultati conseguiti, anche al fine di
adottare misure per la risoluzione di eventuali problematiche emerse. Progetti di comune interesse 1.
Nell’ambito della programmazione adottata dal
Comitato Paritetico di cui all’art. 3 del presente accordo sono individuati
percorsi progettuali che possono formare oggetto di convenzioni esecutive
riguardanti aspetti tematici, metodologici o strumentali (informatici,
geografici, formativi, etc.), di interesse di alcune o di tutte le Regioni. 2.
Le convenzioni di cui al precedente
comma sono sottoscritte dalle Parti o, qualora riguardino specifiche
attività, dall’Istat e dalle Regioni interessate, secondo le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti. 3.
Le convenzioni di cui ai precedenti commi
disciplinano le attività e gli impegni delle Parti, le modalità di esecuzione e i
tempi di realizzazione delle stesse, nonché la ripartizione degli eventuali
oneri organizzativi e finanziari tra le Parti. Art. 6 Utilizzo e diffusione dei dati 1.
Tutti i prodotti delle rilevazioni statistiche di
titolarità Istat effettuate dagli uffici di statistica delle Regioni
nell’ambito del Programma statistico nazionale, una volta validati nella loro
attendibilità dal responsabile dell’ufficio e trasmessi all’Istat, possono
essere pubblicati da tale Ufficio nel rispetto dei requisisti di qualità, nelle
forme e con le modalità che saranno fissate dal Comitato di indirizzo e coordinamento
di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 166/2010. 2.
La diffusione dei dati definitivi delle
rilevazioni statistiche di cui al comma precedente deve avvenire con citazione
della fonte Istat e del presente accordo, unicamente in seguito alla
validazione effettuata dall’Istat. 3.
Per la diffusione come dati statistici dei
prodotti delle rilevazioni statistiche ed altre indagini di interesse statistico
non comprese nel Programma Statistico Nazionale è necessario l’assenso del
responsabile dell’ufficio di statistica.
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