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Accordo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2018. Rep. Atti n.
150/CSR del 1
agosto 2018 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna
seduta del 1 agosto 2018: VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il quale, tra l’altro, prevede che il Comitato interministeriale
per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute,
d’intesa con questa Conferenza, possa vincolare quote del Fondo sanitario
nazionale per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di
rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale da assegnare alle Regioni per la
predisposizione, ai sensi del successivo comma 34bis, di specifici progetti;
VISTO il
comma 34bis dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui le Regioni, per il perseguimento
degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano Sanitario Nazionale, elaborano specifici progetti sulla scorta di linee
guida proposte dal Ministro della salute ed approvate con Accordo in sede di
Conferenza Stato – Regioni; VISTO il
comma 34bis dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come modificato per gli aspetti concernenti il
finanziamento di progetti regionali in materia sanitaria dall’articolo 79,
comma 1quater del decreto legge 25
giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n.
133 e dall’articolo 3bis, del decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della
salute, d’Intesa con la Conferenza Stato – Regioni, provvede a ripartire tra le
Regioni le medesime quote vincolate all’atto dell’adozione della propria
delibera di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di
finanziamento della quota indistinta di FSN di parte corrente. Al fine di
agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di cui al predetto comma 34,
il Ministero dell’economia e finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto,
il 70 per cento dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione,
mentre l’erogazione del restante 30 per cento è subordinata all’approvazione da
parte della Conferenza Stato – Regioni, su proposta del Ministro della salute,
dei progetti presentati dalle Regioni. La mancata presentazione ed approvazione
dei progetti comportano, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della
quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per
cento già erogata; VISTA
la legge 15 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore”; VISTO il decreto legge 13
settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni con legge 8 novembre 2012,
n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un
più alto livello di tutela della salute”; VISTO
l’Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli
Enti locali sul documento "Linee di indirizzo per l’assistenza alle
persone in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza" (Rep. n. 44/CU
del 5 maggio 2011); VISTA
l’Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE
relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate per l’anno 2017
per la realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sancita da
questa Conferenza il 26 ottobre 2017 (Rep. Atti n. 182/CSR); VISTO
l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sulla proposta del Ministero della salute, sancito da questa Conferenza nella
seduta del 26 ottobre 2017 (Rep. Atti n. 181/CSR), con il quale sono stati
individuati gli indirizzi progettuali per la realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2017 ed è stato
definito l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi
dell’articolo 1, commi 34 e 34 bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni; VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “Piano nazionale della cronicità” (Rep. Atti n. 160/CSR del 15 settembre 2016); VISTA
l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (Rep. 82/CSR
del 10 luglio 2014) (di seguito Patto della Salute) che all’articolo 1 comma 5
recita: “Le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare la quota complessiva annua
spettante a valere sul riparto della quota vincolata degli obiettivi di
carattere prioritario del Piano sanitario nazionale per la realizzazione di
alcune o tutte le linee progettuali proposte dal Ministero della Salute ed
approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ad integrazione
delle risorse ordinariamente preordinate a tali aree di attività. Le Regioni
impegnate nei Piani di rientro individuano le linee progettuali da realizzare,
in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi approvati. Resta comunque
inteso che dette quote, così come il finanziamento di cui al comma 1, non
possono essere destinate a finalità extrasanitarie. Si conviene che le risorse
vincolate assegnate alle Regioni siano utilizzate non solo per gli obiettivi di
piano ma anche per gli obiettivi prioritari
definiti nell’ambito del presente Patto per la salute, purché dedicati e
finalizzati al miglioramento dell’erogazione dei Lea”; VISTO
l’articolo 17, comma 1 della suddetta Intesa concernente il nuovo Patto per la
salute 2014 -2016 che conferma, per gli anni 2014 - 2016, a valere sulle
risorse di cui all’articolo 1, comma 1 dello stesso Patto, la destinazione per
il Piano Nazionale della Prevenzione di 200 milioni di euro annui, oltre alle
risorse individuate a valere sulla
quota di finanziamento vincolato per la realizzazione degli obiettivi del Piano
sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre
1996, n. 662 e successive integrazioni; VISTO
il comma 2 del citato articolo 17 del Patto della Salute che recita: ”Con il presente Patto le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano convengono che il 5 per mille della
quota vincolata per il Piano nazionale della prevenzione, di cui agli accordi
previsti per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale indicati
al comma 1, venga destinato a una linea progettuale per lo svolgimento di
attività di supporto al Piano nazionale della prevenzione medesimo da parte dei
network regionali dell’Osservatorio nazionale screening, Evidence-based
prevention, Associazione italiana registri Tumori”; VISTA
l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla
proposta del Ministero della Salute concernente il “Piano Nazionale per la
Prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. 156/CSR del 13 novembre 2014); VISTO
l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Treno e
Bolzano, concernente il “Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni
2014-2018 – Documento per la valutazione” (Rep. Atti n. 56/CSR del 25 marzo
2015); VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 gennaio 2017 che reca “Definizione e aggiornamento dei Livelli
Essenziali di Assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
VISTA la nota del Ministero della salute in data 25 luglio 2018, diramata
dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota del 26 luglio 2018, con la quale è
stata trasmessa la proposta di accordo indicata in oggetto;
VISTA l’Intesa sancita in
questa Conferenza in data 1 agosto 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE,
relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi
dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2018 (Rep.
Atti n. / CSR); CONSIDERATO che, nel corso della seduta, le Regioni hanno
espresso avviso favorevole all’accordo in parola; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso
del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini: PREMESSO CHE : -
il Piano Sanitario
Nazionale (PSN) 2006-2008, approvato con il DPR 7 aprile 2006, nell’individuare
gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto
alla salute, ne dispone il conseguimento nel rispetto dell’intesa sancita da
questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Atto Rep. 2271/2005), ai
sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei
limiti ed in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza
pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN); -
il predetto PSN, nell’ambito di
un più ampio disegno teso a promuovere le autonomie regionali e a superare le
diversità e le disomogeneità territoriali, impegna Stato e Regioni
nell’individuazione di strategie condivise volte a superare le disuguaglianze
ancora presenti in termini di risultati di salute, accessibilità e qualità dei
servizi, al fine di garantire uniformità dell’assistenza. Tali strategie
possono essere sviluppate tramite la definizione di linee di indirizzo definite
e concordate, in programmi attuativi specifici per la tutela dello stato di
salute dei cittadini, attraverso interventi di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione; -
il Patto per la salute 2014-2016 ha
sottolineato esplicitamente la necessità di attuare concrete misure di
programmazione sanitaria ed investire nel sistema salute, promuovendo percorsi
di interazione con il territorio e tutte le istituzioni interessate, ed avviare
percorsi anche innovativi di riorganizzazione dei servizi e di utilizzo
razionale delle risorse al fine di rispondere appropriatamente ai bisogni di
salute dei cittadini, tenendo conto dei profondi cambiamenti epidemiologici e
sociali che caratterizzano il contesto del Paese; SI CONVIENE TRA LE PARTI CHE: 1.
le tematiche
relative alle linee progettuali dell’anno 2018 dovranno essere trasversali a più ambiti
di assistenza che risultino prioritari per la sanità del nostro Paese e
conformi ai programmi e agli indirizzi condivisi con l’Unione europea e con i
principali organismi di sanità internazionale. Le linee progettuali indicano,
in particolare, la necessità di investire nel campo della cronicità e della non
autosufficienza, delle tecnologie in sanità e della discriminazione in ambito
sanitario, oltre che per le tematiche vincolate relative al piano nazionale
della prevenzione e alle cure palliative e terapia del dolore. 2. per
l’anno 2018 sono 5 le linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle Regioni,
delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1, comma 34 e 34bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662
per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale e i relativi vincoli economici, siano quelle di cui agli allegati A e
B del presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e
di seguito elencate: -
linea progettuale Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i
pazienti con multicronicità; -
linea progettuale Promozione dell’equità in ambito sanitario; -
linea progettuale Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e
sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica – con vincolo di risorse pari a 100 milioni di euro; -
linea progettuale Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione - con vincolo di risorse pari a 240 milioni di euro,
di cui il 5 per mille dedicato al Supporto PNP - Network; -
linea progettuale La tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione
ospedale territorio. 3. a
seguito della stipula dell’intesa relativa all’assegnazione alle Regioni delle
risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del PSN per l’anno 2018,
espressa nella Conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 2018 (Rep. Atti n. ), in applicazione dell’articolo 1,
comma 34bis della legge 23 dicembre
1996 n. 662, come modificato dal comma 1-quater
dell’art. 79 decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e dall’art. 3-bis, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, alle Regioni verrà erogato, da
parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di acconto, il 70
per cento delle risorse complessive di assegnazione per l’anno 2018; 4. entro
60 giorni dalla stipula del presente accordo, le Regioni sono tenute a
presentare specifici
progetti per la realizzazione di alcune o tutte le linee progettuali
individuate nell’Allegato A del presente accordo e rispettando i contenuti
presenti nello stesso allegato. In particolare le Regioni sono tenute a: a. presentare un progetto per ciascuna linea progettuale
che prevede risorse vincolate, riguardanti: linea progettuale Piano Nazionale
della Prevenzione e relativi Network; linea progettuale Cure palliative e
terapia del dolore, b. presentare un progetto per ciascuna delle linee
progettuali non vincolate o per alcune di esse che la Regione intende
sviluppare, utilizzando tutte le restanti risorse assegnate per gli obiettivi
di Piano. Non devono essere
presentati più progetti per la stessa linea progettuale. Qualora si intenda
presentare un progetto che prosegua quanto previsto nell’anno precedente,
occorre che siano indicate le azioni e gli obiettivi specifici da conseguire
nell’anno di riferimento; 5. ogni
progetto dovrà essere corredato da un prospetto che evidenzi: -
gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si
intendono conseguire; -
i tempi entro i quali tali obiettivi si ritengono
raggiungibili ed i costi connessi; -
gli indicatori di valutazione quali-quantitativa
degli interventi proposti; 6.
nella
deliberazione, o atto equivalente, che approva i progetti da presentare per
l’anno 2018, dovrà essere necessariamente contenuta anche la specifica
relazione illustrativa dei risultati raggiunti da ogni progetto presentato
nell’anno precedente; 7.
all’erogazione del 30 per cento residuo si
provvederà, nei confronti delle singole Regioni, a seguito dell’approvazione
dei progetti da parte di questa Conferenza su proposta del Ministero della salute,
previa valutazione favorevole del Comitato permanente per la verifica dei
Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato -
Regioni del 23 marzo 2005; 8.
nel caso in
cui i progetti non vengano presentati nel termine di cui al punto 4., ovvero
non vengano approvati in quanto carenti di uno o più elementi essenziali di cui
ai punti precedenti, non si farà luogo all’erogazione della quota residua del
30 per cento e si provvederà al
recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata.
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