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Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sul documento recante “Requisiti minimi strutturali,
tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle
attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere. Criteri e
procedure per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese le attività
di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard di qualità
delle strutture autorizzate”. Rep. Atti n. 16/CSR
del 24 gennaio 2018 LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 24 gennaio 2018: VISTO l’articolo 4,
comma 1 del decreto legislativo VISTA la legge 1° aprile
1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di
organi e tessuti” e s.m.i, ed in particolare, gli
articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 16; VISTA la legge 24
dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ed in particolare
l’articolo 1, comma 340, che, con riguardo alla Direttiva 2010/53/UE, ha
apportato le modifiche alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in particolare
all’articolo 8, relativo alle funzioni del Centro nazionale trapianti (CNT); VISTI i seguenti Atti
sanciti da questa Conferenza: -
Accordo
tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano per l’individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla
popolazione, che comporta l’istituzione dei centri interregionali per i
trapianti, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n
91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di
tessuti”, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 7 marzo 2002 (Rep.
Atti n. 1407/CSR); -
Accordo
tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano concernente “Linee guida per le attività di coordinamento per il
reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto con
l’unito Allegato A “Linee Guida per uniformare le attività di coordinamento in
ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale”, sancito in sede
di Conferenza Stato-Regioni il 21 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1414/CSR); -
Accordo
tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano concernente i requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti
di organi e tessuti e gli standard
minimi di attività di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999,
n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e
di tessuti”, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2002
(Rep. Atti n. 1388/CSR); -
Accordo
tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano sul documento recante “Linee guida per l'idoneità ed il funzionamento
dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare
trapianti di organi e di tessuti”, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni
il 29 aprile 2004 (Rep Atti n. 1966/CSR); -
Accordo
tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano su “Linee guida per la gestione delle liste di attesa e l’assegnazione
degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere”, sancito in sede di
Conferenza Stato-Regioni il 23 settembre 2004 (Rep. Atti 2090/CSR); -
Accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti, sancito in sede di
Conferenza Stato-Regioni il 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n.198/CSR); -
Accordo
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 21
dicembre 2006 (Rep. Atti 2725/CSR) sul coordinamento dei trasporti connessi con
le attività trapiantologiche”, sancito in sede di
Conferenza Stato Regioni il 25 marzo 2015 (Rep. Atti 55/CSR); VISTA la nota del Ministero della salute del 5 dicembre 2017, con la quale è stato trasmesso lo schema di accordo indicato in oggetto,
ai fini del suo perfezionamento in sede di
Conferenza Stato - Regioni;
VISTA la nota in data 11 dicembre 2017, con
la quale il suddetto provvedimento è stato diramato dall’Ufficio di Segreteria di
questa Conferenza con richiesta di
assenso tecnico; VISTA la successiva nota del 12 gennaio 2018 dell’Ufficio
di Segreteria di questa Conferenza con la quale è stata convocata una riunione
tecnica per il 15 febbraio 2018, che non ha avuto luogo in quanto la Regione Piemonte,
Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’assenso tecnico
favorevole in data il 17 gennaio 2018; ACquisito, nel corso della seduta, l'assenso
del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; Sancisce accordo tra
il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti
termini: VISTI: - il
decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015 recante “Attuazione della
direttiva 2010/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa
alle norme di qualità
e sicurezza degli organi
umani destinati ai
trapianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, legge 24
dicembre 2012, n. 228, nonché attuazione della direttiva di esecuzione
2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo
scambio tra Stati membri di organi umani
destinati ai trapianti” e visti in particolare gli
articoli 3, comma 1, lettera t), 4, commi 1 e 7, e 5, comma 3”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2015, n. 280; - il decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, 2 aprile 2015, n. 70, recante “Regolamento sulla definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera”, che tra l’altro, ricomprende tra le Reti
ospedaliere anche la rete trapiantologica; - il
documento elaborato dal Centro nazionale trapianti (CNT), con il quale sono
stati ridefiniti i requisiti minimi e strutturali, tecnologici e organizzativi
delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle attività di trapianto di
organi solidi da donatore cadavere e i criteri e procedure per l’autorizzazione
e accreditamento regionali; CONSIDERATO CHE: - l’articolo 16,
comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, ha previsto che le Regioni
individuano, nell’ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture
accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti e
che con gli Accordi Stato-Regioni del 14 febbraio 2002 (Rep. Atti n. 1388/CSR)
e del 29 aprile 2004 (Rep. Atti n. 1966/CSR) sono stati individuati i criteri e
gli standard di attività per l’idoneità ed il funzionamento di dette strutture; - nel corso del
tempo, a seguito delle intervenute disposizioni legislative nazionali e di
derivazione europea in materia e alla luce dei risultati conseguiti e
dell’esperienza maturata nel corso degli anni, è stato necessario rimodellare
la rete nazionale per i trapianti, sia dal punto di vista organizzativo che di
efficacia, efficienza e sostenibilità, tenuto conto del contestuale riassetto
programmatorio e organizzativo della rete regionale delle strutture sanitarie; - il modello
organizzativo a Rete è uno strumento indispensabile per garantire l’efficienza
del sistema-trapianti in quanto ogni struttura autorizzata in una regione
svolge la sua attività in costante interconnessione o con strutture della
stessa regione, secondo il programma trapianto o con quelle delle altre regioni
concorrendo a costituire la Rete Nazionale dei Trapianti e che l’attuazione di
tale modello organizzativo-gestionale richiede l’interconnessione delle équipe
specialistiche multiprofessionali per l’approccio a patologie complesse come
quelle riguardanti le insufficienze terminali d’organo, secondo il principio
delle cure progressive e della presa in carico del paziente, al fine di
garantire l’equità dell’accesso alle cure, l’adeguatezza, l’efficienza e
l’efficacia degli interventi; - il trapianto
pediatrico per la sua peculiarità richiede la presenza di figure professionali
specificamente formate nonché di strutture con requisiti e caratteristiche
specifiche per le tipologie di trapianto di organo; TENUTO CONTO del
documento “Guida per l’accertamento di idoneità tecnica dei centri di trapianto
di organi”, utilizzata dall’ISS per la verifica delle strutture autorizzate a
svolgere attività di trapianto; RITENUTO: -
opportuno
definire anche i requisiti delle strutture e le caratteristiche specifiche per
tipologia di trapianto di organo nonché i volumi di attività ai fini
dell’autorizzazione della struttura sanitaria allo svolgimento dell’attività di
trapianto pediatrico da donatore cadavere; -
necessario,
alla luce delle intervenute normative, revisionare e sostituire i citati
Accordi Stato Regioni del 14 febbraio 2002 (Rep atti n 1388/CSR) e del 29
aprile 2004 (Rep Atti n. 1966/CSR), ridefinendo i requisiti minimi strutturali,
tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo svolgimento delle
attività di trapianto di organi solidi, al fine di uniformare e omogeneizzare i
requisiti, i criteri e le procedure per la richiesta e il rilascio o rinnovo
dell’autorizzazione delle strutture sanitarie idonee allo svolgimento delle
attività di trapianto di organi solidi o del programma regionale di trapianto,
compresi i programmi di trapianto pediatrico, nell’ambito della programmazione
sanitaria regionale, tenendo conto anche del percorso assistenziale del
paziente e del paziente pediatrico; SI CONVIENE 1. è approvato il documento
recante “Requisiti minimi
strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture sanitarie per lo
svolgimento delle attività di trapianto di organi solidi da donatore cadavere.
Criteri e procedure per l’autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, singole o afferenti ad un programma regionale di trapianto, comprese
le attività di trapianto pediatrico. Volumi minimi di attività e degli standard
di qualità delle strutture autorizzate”, Allegato A, parte integrante del presente
atto; 2.
le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del documento di
cui all’Allegato A, nell’ambito della programmazione regionale, individuano,
autorizzano e accreditano le strutture sanitarie come singole o come afferenti
ad un programma regionale di trapianto, specificando nel decreto autorizzativo
le attività di trapianto svolte; 3.
le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di apposita
relazione del centro regionale trapianti, provvedono ogni due anni, a norma
dell’articolo 16, comma 2, legge 1° aprile 1991, n. 99, alla verifica della
qualità e dei risultati delle attività di trapianto svolte dalle strutture
revocando l’idoneità a quelle che abbiano svolto nell’arco del biennio meno del
50 per cento dell’attività minima prevista dagli standard di cui alla sezione C
dell’Allegato A; 4.
le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo
4, comma 7, decreto 19 novembre 2015, avvalendosi anche del Centro nazionale
trapianti (CNT), organizzano ed effettuano visite di verifica periodiche, con
cadenza almeno quadriennale, al fine di valutare la conformità delle strutture
per i trapianti e dei programmi regionali di trapianto alle normative vigenti e
ai requisiti minimi di cui all’Allegato A. A tal fine, le Regioni e Province
autonome tengono conto anche della relazione annuale, redatta e resa pubblica
dal CNT, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, lettere e) ed f), del decreto del
Ministro della salute 19 novembre 2015; 5.
le
strutture sanitarie autorizzate al trapianto sono tenute a trasmettere nei
tempi previsti le informazioni di cui alla sezione C dell’Allegato A al CNT ai
fini della relazione di cui dell’articolo 4, comma 6, lettere e) ed f), del
decreto del Ministro della salute 19 novembre 2015. La trasmissione dei dati è
condizione per il mantenimento dell’autorizzazione; 6.
le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare
all’attività di trapianto pediatrico sia gli ospedali pediatrici sia le
strutture già autorizzate all’attività di trapianto da adulto. In quest’ultimo
caso le Regioni e le Provincie autonome acquisiscono previamente il parere del
CNT sulla conformità ai requisiti previsti; 7.
le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano tutte le misure
di adeguamento necessarie all’attuazione del presente accordo entro il termine
di un anno decorrente dalla sua entrata in vigore; 8. per l’attuazione del
presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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