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Accordo tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di linee guida per
l’utilizzo da parte delle Regioni e Province autonome delle risorse vincolate,
ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e
di rilievo nazionale per l’anno 2012. Rep. Atti n. 227/CSR del 22 novembre 2012 Nell’odierna seduta del 22 novembre 2012: VISTA la delega a presiedere l’odierna seduta conferita al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D’Andrea; VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, il quale tra l’altro prevede che il CIPE, su
proposta del Ministro della sanità, d’intesa con questa Conferenza, può
vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di obiettivi
di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati del Piano Sanitario
Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione, ai sensi del
successivo comma 34bis, di specifici progetti; VISTO il comma 34bis del
predetto articolo 1, aggiunto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, come modificato dall’articolo 79, comma 1quater, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione 6 agosto
2008, n. 133, il quale prevede quanto segue: “Per il perseguimento degli
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano
sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di
linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanità,
individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine
vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta
modalità di ammissione al finanziamento è valida per
le linee progettuali attuative del Piano sanitario
nazionale fino all’anno VISTO
l’articolo 1, comma 7, dell’intesa perfezionata da questa Conferenza nella
seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243/CSR)
recante “Nuovo Patto per la salute 2010- VISTA la legge 9 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per
garantire l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore”; VISTA l’Intesa perfezionata nella seduta di questa
Conferenza del 29 aprile 2010 (Rep. atti n. 63/CSR)
concernente il Piano nazionale per la prevenzione 2010-2012; VISTO l’Accordo dell’8 luglio 2010
(Rep. atti n. 76/CSR) con il quale sono stati
individuati gli indirizzi progettuali per l’anno 2010; VISTO l’Accordo del 16 dicembre 2010 (Rep.
atti n. 137/CU) concernente “Linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della qualità della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso
nascita e per la riduzione del taglio cesareo”; VISTO l’Accordo del 20 aprile 2011 (Rep.
atti n. 84/CSR) con il quale sono stati individuati gli indirizzi progettuali
per la realizzazione degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2011; VISTO lo schema di accordo in
oggetto pervenuto dal Ministro della salute con nota in data 29 ottobre 2012 e diramato alle Regioni e Province autonome
con lettera in pari data; CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi l’8 novembre 2012, i rappresentanti delle Regioni e Province
autonome hanno espresso assenso tecnico sulla proposta in parola; RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, il
Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole al perfezionamento
dell’Accordo in oggetto; ACQUISITO,
nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle
Province autonome; SANCISCE ACCORDO tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini: PREMESSO CHE : -
occorre fare riferimento all’ultimo PSN, vale a dire quello
relativo al triennio 2006-2008, approvato con il D.P.R. 7 aprile 2006; -
il PSN 2006-2008, nell’individuare gli obiettivi da
raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, ne
dispone il conseguimento nel rispetto dell’intesa sancita da questa Conferenza
nella seduta del 23 marzo 2005 (Atto. Rep. 2271), ai
sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nei
limiti e in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza
pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale (di seguito SSN); -
il predetto PSN, nell’ambito di un più ampio disegno
teso a promuovere le autonomie regionali e a superare le diversità
territoriali, impegna Stato e Regioni all’individuazione di strategie condivise
volte a superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di
salute, accessibilità e promozione di una sempre maggiore qualità dei servizi,
strategie che possano declinarsi, tramite l’adozione di linee di indirizzo
concordate, in programmi attuativi specifici per la promozione e la tutela
dello stato di salute dei cittadini; SI CONVIENE CHE: 1. debba
essere garantita per l’anno 2012, pur nell’ambito di una sostanziale continuità
rispetto alle linee progettuali definite per l’anno 2011 (accordo 20 aprile
2011), e di sperimentare, da parte delle Regioni, un approccio integrato a temi
meritevoli di approfondimento ulteriore con prioritario riferimento alle
disuguaglianze sociali in sanità con la correlata attenzione agli effetti della
deprivazione sulla 2. per
l’anno 2012, le linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle Regioni, delle
risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1, comma 34 e 34 bis della legge 23
dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale, e i relativi vincoli economici, siano
quelle di cui all’allegato A (Parte I -II) al presente accordo; 3. a
seguito della stipula del presente accordo e dell’intesa relativa
all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli
obiettivi del PSN per l’anno 4. al fine
dell’erogazione della quota residua del 30 per cento, le Regioni dovranno
presentare, entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, al Ministero
della salute specifici progetti nell’ambito degli indirizzi individuati nel
presente accordo, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati
raggiunti nell’anno precedente; 5. ciascun progetto, inoltre, dovrà essere corredato da un prospetto che evidenzi: a) gli
obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono conseguire; b) i
tempi entro i quali tali obiettivi si ritengono raggiungibili; c) i
costi connessi; d) gli
indicatori, preferibilmente numerici, che consentano di misurare la validità
dell’intervento proposto; 6. all’erogazione
del 30 per cento residuo si provvederà, nei confronti delle singole Regioni, a
seguito dell’approvazione dei progetti da parte di questa Conferenza su
proposta del Ministero della Salute, previa valutazione favorevole del Comitato
permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art.
9 della citata intesa del 23 marzo 2005 e, per quanto attiene alla linea
progettuale relativa alle misure dirette al contrasto delle disuguaglianze in
sanità, verrà redatto un rapporto sugli interventi proposti e, successivamente,
una relazione sui risultati conseguiti nelle singole Regioni; 7. la
mancata presentazione o approvazione dei progetti comportano, nell’anno di
riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il
recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno
successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata. IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
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