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Accordo-quadro
tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi. Repertorio n. 62/CSR del
4 maggio 2017 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO nell’odierna seduta del 4 maggio
2017 VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 il quale prevede che “il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione
del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di
funzionalità, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, possono
concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare
l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune”; VISTA la legge 24 febbraio 1992, n.225 e s.m.i., recante “Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile”; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”; VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante “Legge-quadro
in materia di incendi boschivi”; VISTI, in particolare, gli articoli 3, commi 1 e 3,
lettera h), e 7, comma 3, lettera a), della citata legge 353/2000, per cui
“le regioni programmano la lotta attiva e
assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle
statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei
periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti
(SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei
di supporto all’attività delle squadre a terra, di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma”; VISTO,
altresì, il comma 5 del richiamato articolo 7 della legge 353/2000, per cui “le regioni assicurano il coordinamento
delle operazioni a terra anche ai fini dell’efficacia dell’intervento di mezzi
aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni
possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi
antincendi boschivi del Corpo medesimo”; VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia
e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma
1, lettera a), della legge 7 agosto 20l5, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 177/2016, il “Corpo
forestale dello Stato è assorbito nell’Arma dei Carabinieri, la quale esercita
le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi
aerei degli stessi, attribuite al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi
dell’articolo 9”; CONSIDERATA l’attribuzione, ai sensi dell’articolo 9
del citato decreto legislativo n. 177/2016, al Corpo Nazionale dei Vigili del
fuoco di specifiche competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di
lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli
stessi, ed in particolare: il concorso con le regioni nel contrasto degli
incendi boschivi con l’ausilio di mezzi da terra e aerei e il coordinamento
delle operazioni di spegnimento, d’intesa con le regioni, anche per quanto
concerne l’impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB), nonché la
partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali; CONSIDERATO che il Dipartimento della Protezione
Civile coordina sul territorio nazionale attraverso il Centro Operativo Aereo
Unificato (COAU), l’impiego della flotta aerea antincendio dello Stato nel
concorso alle attività di spegnimento degli incendi boschivi, favorendone
l’efficacia operativa in coordinamento con le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano; CONSIDERATO, altresì, che l’articolo 7, comma 1, della già richiamata
legge 353/2000 prevede nel dettaglio che “gli
interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività
di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da
terra e aerei”; VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139,
che, all’articolo 24, comma 6, prevede la possibilità che, sulla base di
preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale ponga a “disposizione delle regioni risorse, mezzi e
personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli
accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi
abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i
mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi
oneri finanziari sono a carico delle regioni”; VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
all’articolo 1, comma 439, prevede che: “per
la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di
polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il
Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare
convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione
logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali.
Per le contribuzioni del presente comma non si applica l’articolo 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266”; VISTO l'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2015)” e il discendente Decreto del Ministro dell’interno 27
ottobre 2015, recante “Condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e
contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero
dell'interno e soggetti pubblici e privati”; RILEVATA l’opportunità di addivenire, a seguito
dell’avvenuto trasferimento dei compiti in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei
degli stessi già svolte dal cessato Corpo Forestale dello Stato, alla stipula
di un Accordo-quadro tra Governo e regioni per individuare i criteri generali,
i principi direttivi e le modalità della collaborazione che il Corpo Nazionale
dei Vigili del fuoco pone in essere con le regioni interessate, nell’esercizio
dei rispettivi compiti in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi; VISTO
il testo della bozza di Accordo-quadro, trasmesso dal Ministero dell’interno in
data 14 marzo 2017, nota prot.n. 4661, diramato da questo Ufficio con nota
prot.n. DAR 0004943 del 20 marzo 2017; SENTITO
il Dipartimento della protezione civile; CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto provvedimento, è stata convocata
una riunione, a livello tecnico il 19
aprile 2017, nell’ambito della quale sono state illustrate le linee
generali della proposta, nonché valutati i due documenti presentati rispettivamente
delle Regioni e dal Dipartimento della protezione civile, contenenti talune osservazioni
e proposte integrative e che in ordine ai cui contenuti si è registrata una
sostanziale condivisione da parte del Capo del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; CONSIDERATO che, a seguito dell’esito del
suddetto incontro tecnico, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
soccorso pubblico e della difesa civile ha trasmesso una nuova versione del
provvedimento, diramata da questo Ufficio il 20 aprile 2017 con nota prot.n.
DAR 0006703; CONSIDERATO che
nell’odierna seduta di questa Conferenza il Presidente della Conferenza delle
Regioni ha espresso avviso favorevole, consegnando un documento contenente
talune richieste emendative; CONSIDERATO che il rappresentante
del Ministero dell’Interno ha ritenuto accoglibili le
richieste emendative di cui al documento consegnato, proponendo una parziale
riformulazione delle stesse; CONSIDERATO che le
riformulazioni proposte dal Ministero dell’Interno sono state condivise dalle
Regioni; ACQUISITO l’assenso del Governo, delle
Regioni; SANCISCE ACCORDO ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 287 sullo schema di Accordo-quadro tra il Governo
e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi, nel testo di cui all’allegato A. Allegato A Accordo-quadro nazionale
regolante i rapporti convenzionali tra il Ministero dell’interno e le regioni,
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi Art. 1. 1. Il presente Accordo-quadro
nazionale, adottato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua i
criteri generali, i principi direttivi e le modalità della collaborazione tra
il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e le regioni interessate,
nell’esercizio dei rispettivi compiti in materia di lotta attiva contro gli
incendi boschivi e di concorso del Corpo stesso alle attività di previsione e
prevenzione nella medesima materia, a seguito del trasferimento a quest’ultimo
dei compiti prima spettanti al Corpo
Forestale dello Stato per le attività di cui all’articolo 9, comma 1, lettera
a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 177/2016. 2. Il presente Accordo
corrisponde, altresì, alla finalità di garantire il
mantenimento di livelli non inferiori di collaborazione istituzionale, in tale
specifico ambito, in termini di efficienza ed efficacia del servizio reso, con specifico riguardo alla qualità degli standards operativi. Art. 2. 1. In relazione alle finalità
suindicate, le
convenzioni o gli strumenti pattizi comunque denominati
in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi tra il Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco e ciascuna regione, attuativi dell’articolo 24 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n.139 e degli articoli 9 e 18 del decreto legislativo
19 agosto 2016, n.177, sono definiti previa ricognizione del quadro esigenziale regionale che tiene conto del dispositivo di
concorso posto a disposizione di ciascuna regione sulla base di precedenti convenzioni, accordi
di programma o altri strumenti pattizi da parte del Corpo Forestale dello Stato e dello stesso
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 2. Una commissione paritetica,
formata da quattro componenti - di cui due scelti tra i dirigenti ed i
funzionari del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in servizio nella regione interessata
e due scelti tra i dirigenti ed i funzionari della medesima regione - provvede a definire
sulla base del quadro esigenziale
e delle risorse disponibili, le modalità operative della collaborazione, nonché
i mezzi e il personale messo a disposizione. 3. Nelle more della stipula delle
convenzioni attuative del presente accordo, continuano ad applicarsi gli
accordi e le convenzioni già stipulati tra le Regioni ed il Ministero
dell’Interno. Art. 3. 1. I rapporti convenzionali tra le regioni e
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono diretti a disciplinare le modalità
di collaborazione nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 9, comma
1, lettera a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 177/2016.
Conseguentemente, gli strumenti pattizi, oltre al concorso di mezzi di terra e
aerei, potranno riguardare il coordinamento delle attività di spegnimento e le
modalità di partecipazione alle SOUP. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1
nonché le competenze spettanti ai sensi della legislazione vigente al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi, i richiamati strumenti pattizi potranno prevedere anche forme di
collaborazione nella definizione dei piani regionali di programmazione in
materia, nonché nell’organizzazione di corsi a
carattere tecnico-pratico tesi alla preparazione di personale per le attività
di prevenzione, previsione, coordinamento e lotta attività AIB, comprese quelle
afferenti all’addestramento operativo ed aggiornamento professionale. 3. Nell’ambito dei rapporti convenzionali
potranno, altresì, essere individuati altri ambiti di collaborazioni tra le
regioni e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 4. Con gli strumenti pattizi di cui al
presente Accordo-quadro dovranno, comunque, essere definiti, secondo criteri di
uniformità a livello nazionale, gli oneri finanziari o qualsiasi altro onere a
carico della regione da corrispondere, ai sensi dell’articolo 6 del presente Accordo
– quadro, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per l’espletamento dei
compiti affidati. 5. La Commissione paritetica istituita ai
sensi del precedente articolo avrà anche funzioni di verifica dell’esatto
adempimento dei rapporti convenzionali e di composizione bonaria delle
divergenze operative ed amministrative eventualmente sorte. La stessa
Commissione potrà, altresì, valutare, in relazione al sopravvenuto mutamento
delle condizioni originarie, l’opportunità di proporre, anche prima della scadenza
prefissata, l’adeguamento dei rapporti convenzionali. Art. 4. 1. Sul piano operativo i rapporti intercorrono a
livello regionale tra il Direttore regionale dei Vigili del fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile ed il referente regionale individuato
nell’ambito della convenzione. Art. 5. 1.
Gli strumenti pattizi di cui al presente Accordo-quadro hanno
durata non superiore a tre anni ed
entrano in vigore alla data della stipula. Art. 6. 1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 3, le regioni provvedono alla corresponsione delle risorse
finanziarie per gli oneri relativi alle attività convenzionate, secondo le
modalità di esercizio dei rispettivi bilanci. 2. La gestione dei fondi
necessari per le spese di cui al precedente comma è affidata ai Direttori
regionali dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. 3. La Commissione paritetica di
cui all’articolo 2 può concordare, in tutto o in parte, il riconoscimento non
oneroso per l’espletamento dei servizi di cui al presente accordo - quadro
anche attraverso la messa a disposizione da parte delle Regioni di propri
servizi e/o beni. Art. 7 Rapporti
con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome 1. Le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco apposite convenzioni
finalizzate ad una reciproca collaborazione in materia di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
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