Repubblica Italiana

Conferenze Stato Regioni ed Unificata

Aiuti alla navigazione e ricerca nel sito

Ti trovi in: CONFERENZA STATO REGIONI - Home - Dettaglio Documento
testo completo da stampare
Visualizza documento pdf

Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatore per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive CEE 90/246 e 907427 sui metodi di identificazione degli equidi nonché gestione dell’anagrafe degli equidi da parte dell’UNIRE. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n

Repertorio atti n. 184/CSR del 28 ottobre 2010

 

 

LA CONFERENZA  PERMANENTE  PER I RAPPORTI  TRA  LO  STATO LE REGIONI E LE  PROVINCE  AUTONOME  DI  TRENTO  E  BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 28 ottobre 2010:

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del 26 giugno 1996 del Consiglio che detta norme in materia di identificazione degli equidi, con finalità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e con la previsione, all’articolo 24, che gli stessi stabiliscano le sanzioni per le violazioni di tale normativa;

 

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 che, all’articolo 2, comma 3, dispone che questa Conferenza sia obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome;

 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n. 200, ed in particolare l’articolo 8 che, al comma 15, stabilisce l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE, sulla base di Linee guida e principi fissati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, con l’avallo dell’Associazione italiana degli allevatori (AIA), attraverso le sue strutture provinciali (APA), per la raccolta dei dati e per il loro monitoraggio ed aggiornamento;

 

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee --Legge Comunitaria 2008- “ che, all’articolo 3, delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie o in regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge stessa, per i quali non siano state previste sanzioni penali o amministrative;

 

VISTE le disposizioni ministeriali contenute nel decreto interministeriale del 5 maggio 2006, dei Ministri delle politiche agricole e forestali e della Salute, che definisce le previste Linee guida ed i principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe degli equidi da parte dell’UNIRE, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, del 9 ottobre 2007, che approva il Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe stessa ed infine quelle contenute nel decreto ministeriale del 29 dicembre 2009, sostitutivo del richiamato decreto del 5 maggio 2006, che aggiorna le Linee guida per la gestione dell’Anagrafe, in conformità con le novità comunitarie intervenute con il citato Regolamento (CE) 504/2008, senza tuttavia dotare lo Stato membro delle relative sanzioni, trattandosi di normativa di rango secondario;

 

VISTO lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 24 settembre 2010, su proposta dei Ministri delle politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, che risponde alla necessità di completare, con l’impianto sanzionatorio, il quadro normativo nazionale degli equidi, assicurando la corretta applicazione della normativa nazionale e comunitaria sull’identificazione degli stessi e svolgendo, al contempo, una funzione dissuasiva di azioni scorrette nei confronti degli allevatori e dei detentori degli animali;

 

VISTO il testo, pervenuto il 29 settembre 2010, con nota protocollo n. 6882 DAGL/050175/10.3.74 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, successivamente integrato con la relazione tecnico finanziaria vistata dal Ministero dell’economia e delle finanze, trasmessa il 7 ottobre 2010 dal medesimo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota protocollo n. 7139 DAGL/050175/1.3.74, che la Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni e Province autonome con rispettive note di cui al protocollo n. 4672 del 7 ottobre 2010 e protocollo n. 4707 del giorno successivo, composto di nove articoli, che, nell’ottica di una depenalizzazione operata in gran parte del settore agricolo e alimentare, prevede  unicamente sanzioni di natura amministrativa pecuniaria, con declaratoria di un minimo e di un massimo applicabile per singola violazione, senza la previsione di nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica;

 

VISTI gli esiti dell’incontro tecnico del 14 ottobre 2010, concluso con avviso favorevole al testo proposto, se pure con alcune osservazioni da parte regionale relativamente alle lettere t) ed u), dell’articolo 2, che, pur essendo rubricate all’interno delle “Definizioni”, trattano specificamente di obblighi e non di definizioni in senso stretto, nonché con l’evidenza di criticità, con riferimento alle sanzioni pecuniarie previste all’articolo 3, comma 1, considerate da parte regionale troppo esose in rapporto al basso valore di taluni capi di equidi, quali gli asini ed i bardotti in particolare, a fronte delle quali si è convenuto di mantenere inalterate le cifre proposte, in considerazione sia del previsto termine di 15 giorni assegnato agli allevatori ed ai detentori per la sanatoria, sia dell’obiettivo specifico dell’articolo stesso, finalizzato alla necessità di garanzia della identificazione, a tutela della salute per gli animali da macello ed a tutela contro la truffa, per i cavalli da corsa;

 

PRESO ATTO che, nella medesima sede, è stato definito di declinare in apposite successive Circolari esplicative, ovvero di demandare al Manuale operativo sulla materia, in corso di revisione, alcune disposizioni di dettaglio, non specificate nel testo normativo, in merito alle modalità di verbalizzazione del primo accertamento, di cui all’articolo 6, comma 2, così come, a livello generale, di definire con le medesime modalità le opportune precauzioni da assumere in caso di eventuali inadempienze da parte delle Agenzie Provinciali degli Allevatori (APA), il cui controllo è di competenza regionale, attesa l’assenza di sanzioni al riguardo nel testo;

 

VISTA la nota prot. n. A00/1855/SP9 del Coordinatore regionale della Commissione politiche agricole, pervenuta alla Segreteria di questa Conferenza il 21 ottobre 2010, con la comunicazione dell’avviso favorevole degli Assessori regionali, riunitisi in pari data, condizionato all’accoglimento, da parte del Governo, dell’inserimento, al comma 1 dell’articolo 3, dopo la frase “Salvo che il fatto costituisca reato” del periodo che recita “e salvo che si dimostri che la mancata identificazione dipenda da cause non imputabili al proprietario o detentore”, allo scopo di tenere conto dell’articolazione delle responsabilità nella corretta gestione del sistema anagrafe, che vede coinvolti, oltre al proprietario, le Associazioni di Razza, le APA e l’UNIRE, nonché della riduzione del minimo della sanzione amministrativa pecuniaria ad € 300,00, al fine di tenere conto delle differenze di valore tra le diverse specie di  equidi esistenti sul territorio, dagli asini comuni ai trottatori;

 

CONSIDERATO che nell’odierna seduta di questa Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno reiterato le richieste di modifica già avanzate dagli Assessori competenti, nei termini di cui alla soprarichiamata nota del Coordinatore della Commissione regionali delle politiche agricole;

PRESO ATTO dell’accoglimento, da parte del Governo, dell’inserimento proposto all’articolo 3, comma 1, nonché della riduzione del minimo della sanzione ivi prevista, con la proposta di una parziale modifica ed integrazione alla riduzione stessa, come di seguito riportato: “da300 a € 1.500 per ogni capo non regolarmente identificato di ibridi o appartenente a specie diverse da quella equina e da € 900 a € 4.500 per ogni capo non regolarmente identificato della specie equina”, sulla quale i Presidenti delle Regioni e Province autonome hanno convenuto

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

 

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatore per le violazioni del regolamento (CE) n. 504/2008 del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive CEE 90/426 e 907/427 sui metodi di identificazione degli equidi nonché gestione dell’anagrafe degli equidi da parte dell’UNIRE, con l’impegno del Governo a rappresentare, nelle sedi opportune, le soprarichiamate proposte di modifica all’articolo 3, comma 1, nei termini di cui in premessa.

 

 

                           Il Segretario                                                        Il Presidente

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               On. dott. Raffaele Fitto

 

Documenti correlati
Tipo Argomento
ODG

Convocazione e o.d.g.

[Dettaglio]
Atto

Parere sulla delibera CIPE n. 86 del 6 novembre 2009 concernente assegnazione di risorse a favore del programma Tetra nella Regione Sardegna. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI)
Richiesta delle Regioni
Repertorio Atti n.: 183/CSR del 28/10/2010

[Dettaglio]
Atto

Parere sullo schema di disegno di legge: Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. (SALUTE)
Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 185/CSR del 28/10/2010

[Dettaglio]
Atto

Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’assegnazione di risorse alla Regione Lombardia ai sensi decreto 16 maggio 2006. (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 16 maggio 2006.
Repertorio Atti n.: 186/CSR del 28/10/2010

[Dettaglio]
Atto

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministro della salute, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni per l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli anni 2008-2009. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio Atti n.: 187/CSR del 28/10/2010

[Dettaglio]
Atto

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del progetto ridenominato “Ospedale -Territorio senza dolore” di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2010, n. 38. (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38.
Repertorio Atti n.: 188/CSR del 28/10/2010

[Dettaglio]
Atto

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012. (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Repertorio Atti n.: 189/CSR del 28/10/2010

[Dettaglio]
Atto

Acquisizione della designazione di un esperto della Conferenza Stato – Regioni nel Consiglio direttivo nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto della Lega, approvato con decreto del Ministro della salute del 16 gennaio 2006. (SALUTE)
Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 190/CSR del 28/10/2010

[Dettaglio]
Atto

Designazione del rappresentante delle Regioni nella Commissione di alta vigilanza sugli interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Designazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera d), del decreto legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.
Repertorio Atti n.: 191/CSR del 28/10/2010

[Dettaglio]
Atto

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo al "Linee guida per l'applicazione delle norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare". (SALUTE)
Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 192/CSR del 28/10/2010

[Dettaglio]
Atto

Parere sullo schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali (BENI E ATTIVITÀ CULTURALI)
Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Repertorio Atti n.: 193/CSR del 28/10/2010

[Dettaglio]
Verbale

Verbale n. 10/10

[Dettaglio]
Report

Report

[Dettaglio]