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Repertorio atti n. 184/CSR del 28 ottobre 2010 Nell’odierna seduta del 28 ottobre 2010: VISTO il Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno
2008, recante attuazione delle
direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del 26 giugno 1996 del Consiglio che detta norme in materia di identificazione degli equidi, con
finalità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e con la previsione,
all’articolo 24, che gli stessi stabiliscano le sanzioni per le violazioni di
tale normativa; VISTO il decreto legislativo 28 agosto
1997 n. 281 che, all’articolo 2, comma 3, dispone che questa Conferenza sia obbligatoriamente sentita in ordine
agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo nelle materie di
competenza delle Regioni o delle Province autonome; VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n. 200, ed in particolare l’articolo
8 che, al comma 15, stabilisce l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe
equina da parte dell’UNIRE, sulla base di Linee guida e principi fissati dal
Ministro delle politiche agricole e forestali, nell’ambito del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale, con l’avallo dell’Associazione italiana degli
allevatori (AIA), attraverso le sue strutture provinciali (APA), per la
raccolta dei dati e per il loro monitoraggio ed aggiornamento; VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee --Legge Comunitaria
2008- “ che, all’articolo 3, delega il Governo ad
adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie o in
regolamenti comunitari già pubblicati alla data di entrata in vigore della
legge stessa, per i quali non siano state previste sanzioni
penali o amministrative; VISTE le disposizioni ministeriali contenute nel
decreto interministeriale del 5 maggio 2006, dei Ministri delle politiche agricole e forestali e
della Salute, che definisce le previste Linee guida ed i principi per l’organizzazione
e la gestione dell’anagrafe degli equidi da parte dell’UNIRE, nonché le
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, del 9 ottobre 2007, che approva il Manuale operativo per la gestione
dell’anagrafe stessa ed infine quelle contenute nel decreto
ministeriale del 29 dicembre 2009, sostitutivo del richiamato decreto
del 5 maggio 2006, che aggiorna le Linee guida per la
gestione dell’Anagrafe, in conformità con le novità comunitarie intervenute con
il citato Regolamento (CE) 504/2008, senza tuttavia dotare lo Stato membro
delle relative sanzioni, trattandosi di normativa di rango secondario; VISTO lo schema di decreto legislativo approvato in via
preliminare dal Consiglio dei Ministri il 24 settembre 2010, su proposta dei
Ministri delle politiche europee e della giustizia, di concerto con i Ministri
delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute, che risponde
alla necessità di completare, con l’impianto sanzionatorio, il quadro normativo
nazionale degli equidi, assicurando la corretta applicazione della normativa
nazionale e comunitaria sull’identificazione degli stessi e
svolgendo, al contempo, una funzione dissuasiva di azioni scorrette nei
confronti degli allevatori e dei detentori degli animali; VISTO il testo, pervenuto il 29 settembre 2010, con nota
protocollo n. 6882 DAGL/050175/10.3.74 del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
successivamente integrato con la relazione tecnico finanziaria
vistata dal Ministero dell’economia e delle finanze, trasmessa il 7 ottobre
2010 dal medesimo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
nota protocollo n. 7139 DAGL/050175/1.3.74, che VISTI gli esiti dell’incontro tecnico
del 14 ottobre 2010, concluso con avviso favorevole al testo proposto,
se pure con alcune osservazioni da parte regionale relativamente alle lettere t) ed u), dell’articolo 2, che, pur essendo rubricate all’interno delle
“Definizioni”, trattano specificamente di obblighi e non di definizioni in
senso stretto, nonché con l’evidenza di criticità, con riferimento alle
sanzioni pecuniarie previste all’articolo 3, comma 1, considerate da parte
regionale troppo esose in rapporto al basso valore di taluni capi di equidi,
quali gli asini ed i bardotti in particolare, a fronte delle
quali si è convenuto di mantenere inalterate le cifre proposte, in
considerazione sia del previsto termine di 15 giorni assegnato agli allevatori
ed ai detentori per la sanatoria, sia dell’obiettivo specifico dell’articolo
stesso, finalizzato alla necessità di garanzia della identificazione, a tutela
della salute per gli animali da macello ed a tutela contro la truffa, per i
cavalli da corsa; PRESO ATTO che, nella medesima sede, è stato definito di
declinare in apposite successive Circolari esplicative, ovvero di demandare al
Manuale operativo sulla materia, in corso di revisione, alcune disposizioni di
dettaglio, non specificate nel testo normativo, in merito alle modalità di
verbalizzazione del primo accertamento, di cui all’articolo 6, comma 2, così
come, a livello generale, di definire con le medesime modalità le opportune
precauzioni da assumere in caso di eventuali inadempienze da parte delle
Agenzie Provinciali degli Allevatori (APA), il cui controllo è di competenza
regionale, attesa l’assenza di sanzioni al riguardo nel testo; VISTA la nota prot. n.
A00/1855/SP9 del Coordinatore regionale della Commissione politiche agricole,
pervenuta alla Segreteria di questa Conferenza il 21 ottobre 2010, con la
comunicazione dell’avviso favorevole degli Assessori regionali, riunitisi in
pari data, condizionato all’accoglimento, da parte del Governo,
dell’inserimento, al comma 1 dell’articolo 3, dopo la frase “Salvo che il fatto
costituisca reato” del periodo che recita “e salvo che si dimostri che la
mancata identificazione dipenda da cause non imputabili al proprietario o
detentore”, allo scopo di tenere
conto dell’articolazione delle responsabilità nella corretta gestione del
sistema anagrafe, che vede coinvolti, oltre al proprietario, le Associazioni di
Razza, le APA e l’UNIRE, nonché della riduzione del minimo della sanzione
amministrativa pecuniaria ad € 300,00, al fine di tenere conto delle differenze
di valore tra le diverse specie di equidi esistenti sul territorio, dagli
asini comuni ai trottatori; CONSIDERATO che nell’odierna seduta di questa
Conferenza i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno reiterato
le richieste di modifica già
avanzate dagli Assessori competenti, nei termini di cui alla soprarichiamata
nota del Coordinatore della Commissione regionali
delle politiche agricole; PRESO ATTO dell’accoglimento, da parte del Governo, dell’inserimento proposto all’articolo
3, comma 1, nonché della riduzione del minimo della sanzione ivi prevista, con
la proposta di una parziale modifica ed integrazione alla riduzione stessa,
come di seguito riportato: “da € ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sullo schema di decreto legislativo
recante disposizioni sanzionatore per le violazioni del regolamento (CE) n.
504/2008 del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive CEE 90/426 e
907/427 sui metodi di identificazione degli equidi nonché gestione
dell’anagrafe degli equidi da parte dell’UNIRE, con l’impegno del Governo a rappresentare, nelle sedi opportune,
le soprarichiamate proposte di modifica all’articolo 3, comma 1, nei termini di
cui in premessa. Il
Segretario Il
Presidente Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.
dott. Raffaele Fitto
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