Accordo, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per la promozione ed attuazione di accordi di collaborazione per l’esportazione di prodotti plasmaderivati ai fini umanitari.
Rep. Atti n. 37/CSR del 7 febbraio 2013
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA
LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 7 febbraio
2013:
VISTI gli articoli 2, comma 2, lett.
b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a
questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e
Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTA la nota del 10 dicembre 2012, con
la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di
accordo indicata in oggetto;
VISTA la nota del 12 dicembre 2012, con la quale la predetta
proposta di accordo è stata diramata alle Regioni e
Province autonome;
VISTA la nota dell’11 gennaio 2013
con la quale, su richiesta della Regione Veneto –
Coordinatrice della Commissione salute,
è stata convocata una riunione tecnica per il 31 gennaio 2013;
CONSIDERATO che, nel corso del suddetto incontro, le Regioni
e Province autonome hanno formulato una serie di richieste emendative;
VISTA la nota in data 4 febbraio 2013, con la quale il
Ministero dell’economia e delle finanze ha
rappresentato la necessità di acquisire da parte dei Ministeri della difesa e
degli affari esteri rassicurazioni in merito alla possibilità di svolgere le
funzioni ad essi assegnate con la proposta di accordo di cui trattasi nel
rispetto della clausola di invarianza finanziaria
contenuta nell’accordo medesimo;
VISTA la nota del 5 febbraio 2013, con la quale il Ministero
della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di
accordo in questione, condivisa dal Ministero degli affari esteri, dal
Ministero della difesa e dal Ministero dell’economia e delle finanze, che
recepisce le modifiche concordate con le Regioni e le Province autonome nella
predetta riunione tecnica;
VISTA la nota del 5 febbraio 2013, con la quale è stata diramata la
predetta versione definitiva della proposta di accordo;
ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:
Considerati:
-
la legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività
trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”,
ed in particolare :
l’articolo 1 che prevede quale
finalità della legge stessa il raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di
sangue, emocomponenti ed emoderivati;
l’articolo 5, che include tra i
livelli essenziali di assistenza sanitaria la lavorazione del plasma per la
produzione di farmaci emoderivati e l’invio del
plasma stesso ai centri e aziende produttori emoderivati;
l’articolo 7 che riconosce la funzione
civica e sociale ed i valori umani e solidaristici
che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e
gratuita del sangue e dei suoi componenti;
l’articolo 11 che prevede che
l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale,
sovra regionale e sovraziendale, non frazionabile per
il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e della aziende
sanitarie;
l’articolo 12 che prevede
l’istituzione del Centro Nazionale Sangue (CNS) e l’attribuzione allo stesso di
funzioni di coordinamento e di controllo tecnico scientifico nelle materie
disciplinate dalla legge medesima, ed in particolare il compito di analizzare
il fabbisogno nazionale e la domanda dei plasma derivati e di promuovere la
ricerca scientifica nei settori sicurezza, autosufficienza e sviluppo
tecnologico;
l’articolo 14 che individua specifici
strumenti per la programmazione annuale delle attività trasfusionali;
l’articolo 15 che riguarda la
produzione nazionale di emoderivati;
l’articolo 16 che prevede che
l’eccedenza nazionale di sangue e dei suoi derivati può essere esportata o per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’autosufficienza europea, o
nell’ambito del progetto della cooperazione internazionale, o per fini
umanitari;
- il decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante “ Attuazione della direttiva
2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice
comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva
2003/94/CE”, ed in particolare l’articolo 136, che prevede che “il Ministero
della salute e l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) prendono tutti i
provvedimenti necessari per raggiungere l’autosufficienza della Comunità
europea in materia di sangue e di plasma umani. A questo fine incoraggiano le
donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti
e prendono tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e
dell’utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani
provenienti da donazioni volontarie e non remunerate. I provvedimenti presi
sono notificati alla Commissione europea”;
- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
recante “Attuazione della direttiva 2002/98/CE finalizzata a stabilire norme di
qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti”, ed in
particolare l’articolo 26, comma 2, che prevede che il Ministero della salute,
d’intesa con le regioni e le Province autonome, sulla base delle indicazioni
fornite dal CNS e sentita la Consulta tecnica permanente per il sistema
trasfusionale di cui all’articolo 13 della legge 21 ottobre 2005 n. 219,
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, predispone con
proprio decreto un programma finalizzato allo sviluppo della raccolta di plasma
nei servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta ed alla promozione del
razionale ed appropriato utilizzo dei farmaci plasmaderivati;
- il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012,
recante “Disposizioni sull’importazione ed esportazione del sangue umano e dei
suoi prodotti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012, n.147, ed in particolare l’articolo 10, commi 4 e 5;
- che, in particolare, il comma 4 del predetto
articolo 10 dispone che, ai fini di un utilizzo razionale ed etico del plasma
nazionale destinato alla produzione di medicinali, gli stessi e i loro prodotti
intermedi, eventualmente eccedenti rispetto al fabbisogno regionale e
nazionale, possono essere esportati o ceduti in relazione a
specifici accordi, programmi o progetti, nell’ambito dei quali può essere
prevista la cessione dei medicinali emoderivati o dei
prodotti intermedi di lavorazione del plasma con recupero dei costi di
produzione e comunque senza fini di lucro;
- che il plasma raccolto nei
Servizi Trasfusionali italiani
è utilizzato a
scopo clinico oppure inviato, in regime di “conto lavorazione”, alle
aziende di frazionamento convenzionate con le Regioni per la lavorazione del
plasma italiano per la produzione di farmaci emoderivati.
Rilevato, inoltre, che:
- il plasma
raccolto in Italia
e inviato al frazionamento industriale presenta una crescita costante,
in termini di quantità e qualità, con conseguente aumento della potenzialità
produttiva delle frazioni intermedie e dei prodotti finiti, come ad esempio i
fattori della coagulazione (Fattore VIII, Fattore IX, Complesso Protrombinico, etc.);
- per alcuni farmaci emoderivati,
tra cui i fattori della coagulazione, o loro frazioni intermedie di
produzione, che si originano dal plasma
nazionale, si verificano situazioni di eccedenza rispetto all’utilizzo
nazionale in quanto lo scelte terapeutiche nazionali, quali quelle relative al
Fattore VIII, sono ad oggi prevalentemente orientate verso prodotti commerciali
di origine diversa rispetto al plasma nazionale. Anche
se nel medio periodo una rivisitazione dei protocolli terapeutici sulla base
della letteratura internazionale potrebbe indurre una valorizzazione del
prodotto emoderivato, in sintonia anche con scelte
già adottate in altri Paesi dell’Unione Europea;
- i fattori della coagulazione (Fattore VIII, Fattore
IX) e le immunoglobuline sono inserite nelle lista dei farmaci essenziali dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO Model List of Essential Medicines, 17th list, March
2011);
- in accordo con le stime fornite dalla Word Federation
of Haemophilia (WFH), il 75% dei pazienti emofiliaci a livello mondiale non riceve alcun trattamento
o un trattamento adeguato e molti di questi pazienti risiedono in aree o Paesi
oggetto di interesse da parte della Cooperazione Italiana allo Sviluppo del
Ministero degli Affari Esteri;
- i programmi sanitari della Cooperazione Italiana allo
Sviluppo si ispirano ai principi guida sulla “Salute globale”, espliciti nelle
“Linee guida sulla cooperazione sanitaria” (Documento del Ministero Affari
Esteri, Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo, luglio 2009)
secondo i quali, tra l’altro, i sistemi sanitari garantiscono “prodotti e
tecnologie sanitarie, inclusi farmaci essenziali e vaccini, di provata qualità
e sicurezza e con un favorevole rapporto costo-efficacia, assicurandone
l’accessibilità economica per l’individuo e la comunità e l’appropriata ed equa
distribuzione, anche attraverso lo sviluppo delle capacità produttive locali” e
la Cooperazione
Italiana allo Sviluppo promuove il partenariato
internazionale nella ricerca scientifica
e nella formazione tra istituzioni e attori omologhi o portatori di
saperi diversi.
Considerati:
- la necessità di promuovere ed attuare specifici
accordi, programmi o progetti che consentano un utilizzo razionale ed etico dei
prodotti medicinali o prodotti intermedi derivati dal plasma nazionale
eccedenti il fabbisogno regionale e nazionale
e che possono prevedere anche l’esportazione di tali prodotti plasmaderivati a fini umanitari;
- che a seguito del parziale utilizzo regionale del
Fattore VIII derivante dalla lavorazione del plasma nazionale, per le motivazioni
sopra espresse, si sono accumulati a magazzino significativi quantitativi di
prodotto o semilavorato di cui risulta ragionevole ritenere al momento critico
il pieno utilizzo prima della scadenza;
- che per la promozione e per l’attuazione di tali accordi,
programmi o progetti sono coinvolti, ognuno per le specifiche attività, le
Regioni e le Provincie autonome, il Ministero della
salute, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Affari Esteri;
SI CONVIENE
1. Il Ministero della Salute, le
Regioni e le Province autonome, ciascuno per la propria competenza, sono
impegnati a perseguire programmi per l’appropriato utilizzo nazionale dei
prodotti medicinali emoderivati, con particolare
riferimento ai fattori della coagulazione derivanti dalla lavorazione del
plasma raccolto sul territorio nazionale, in linea con le evidenze di efficacia e sicurezza prodotte dalla letteratura
internazionale.
2. Ai fini di un utilizzo razionale ed
etico dei prodotti medicinali o prodotti intermedi derivati dal plasma nazionale
eccedenti il fabbisogno regionale e nazionale, tenuto conto di quanto previsto
al punto 1 e le disposizioni vigenti in materia, senza fini di lucro, viene promosso l’avvio di specifici accordi, programmi o
progetti, nell’ambito dei quali si possono prevedere l’esportazione o la
cessione dei medicinali emoderivati o dei prodotti
intermedi di lavorazione del plasma, eccedenti il fabbisogno nazionale, il
supporto all’organizzazione dei sistemi trasfusionali dei Paesi destinatari
degli interventi, la formazione e addestramento delle risorse umane, nonché il
supporto alla progettazione ed implementazione di reti assistenziali per i
pazienti affetti da emofilia e da malattie emorragiche congenite (MEC).
3. Per le predette finalità, il
Ministero della salute, avvalendosi del Centro Nazionale Sangue nell’ambito
delle risorse ad esso assegnate, in collaborazione con
le Regioni e Province Autonome interessate, con l’ausilio tecnico-scientifico
di qualificati esperti di settore e la sinergia con organizzazioni professionali
e associazioni di settore presenti in Italia e tenendo conto dei programmi di
collaborazione su base multilaterale e bilaterale:
a) identifica promuove e supporta programmi,
progetti o protocolli a valenza umanitaria e scientifica, al fine di garantire
un utilizzo etico, razionale ed economicamente sostenibile dei farmaci emoderivati e delle loro frazioni intermedie di
lavorazione, eccedenti i fabbisogni nazionali;
b)
supporta l’organizzazione del sistema trasfusionale dei Paesi
destinatari dell’intervento, anche attraverso la formazione e l’addestramento
del personale, nonché la progettazione e l’implementazione di servizi/reti
assistenziali per i pazienti affetti da malattie emorragiche congenite (MEC).
4. Le attività sopra indicate,
finalizzate al sostegno dei Paesi carenti nella
disponibilità di prodotti emoderivati, devono essere
svolti senza fini di lucro e senza oneri aggiuntivi per gli Enti interessati.
Il recupero dei costi di produzione (costi di raccolta e costi di lavorazione)
ove applicato, ha come riferimento almeno quanto addebitato dall’industria di
frazionamento quali costi specifici e generali per la
produzione dei prodotti medicinali emoderivati. Le
modalità di recupero dei costi di produzione delle
Regioni e Province Autonome devono trovare esplicitazione
negli accordi.
5.
Il
Ministero della Difesa si impegna a supportare i
programmi, progetti o protocolli a valenza umanitaria e scientifica di cui ai
punti 2, attraverso il trasporto dei prodotti emoderivati,
già preventivamente imballati per garantirne l’integrità durante il viaggio e
conferiti presso le basi nazionali di partenza dei vettori verso gli “entry point”
appositamente individuati nei territori e per il periodo in cui si svolgono le
missioni internazionali, compatibilmente con le prioritarie esigenze
istituzionali e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
6. Il Ministero degli Affari Esteri si impegna a promuovere o sostenere accordi, programmi o
progetti, di cui al punto 2, nell’ambito delle attività di programmazione,
elaborazione e applicazione degli indirizzi della politica di cooperazione e
delle politiche di settore relative alla sanità, nonché nell’ambito degli
interventi di emergenza, per i quali prevede la cessione dei medicinali emoderivati, dei prodotti intermedi di lavorazione del
plasma, la crescita dell’organizzazione del sistema trasfusionale e della rete
assistenziali delle MEC.
7.
Le
Regioni e le Province autonome, nell’ambito di propri accordi, programmi o
progetti, secondo le norme vigenti, si impegnano a
cedere, per il tramite delle Aziende di produzione di emoderivati
con cui hanno stipulato le convenzioni, i medicinali emoderivati
o i relativi prodotti intermedi di lavorazione del plasma, eccedenti i
fabbisogni nazionali, al fine di prevenirne la scadenza per mancato utilizzo,
anche con recupero dei costi di produzione.
8.
Per
l’attuazione di quanto previsto nel presente atto si provvede nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda
Siniscalchi Dott. Piero Gnudi
Documenti correlati |
Tipo |
Argomento |
ODG |
Anticipo orario della seduta della Conferenza Stato-Regioni alle 14.30 e integrazione o.d.g. |
[Dettaglio] |
ODG |
Convocazione e o.d.g. |
[Dettaglio] |
Atto |
Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell’articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/8 (Servizio III)
Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 26/CSR del 07/02/2013
|
[Dettaglio] |
Atto |
Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute di attuazione dell’articolo 1, comma 136, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/13 (Servizio III)
Parere ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 27/CSR del 07/02/2013
|
[Dettaglio] |
Atto |
Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inerente “Accordo integrativo dell’Accordo di programma con la Regione Friuli Venezia Giulia, sottoscritto in data 11 settembre 2009”. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/17 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell’articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Repertorio Atti n.: 28/CSR del 07/02/2013
|
[Dettaglio] |
Atto |
Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inerente “Accordo integrativo dell’Accordo di programma con la Regione Valle D’Aosta, sottoscritto in data 18 aprile 2011”. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/16 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell’articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Repertorio Atti n.: 29/CSR del 07/02/2013
|
[Dettaglio] |
Atto |
Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inerente “Accordo integrativo dell’Accordo di programma con la Regione Liguria, sottoscritto in data 27 luglio 2000”. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/18 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell’articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Repertorio Atti n.: 30/CSR del 07/02/2013
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[Dettaglio] |
Atto |
Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inerente “Accordo integrativo dell’Accordo di programma con la Regione Toscana, sottoscritto in data 3 marzo 1999”. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/19 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell’articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Repertorio Atti n.: 31/CSR del 07/02/2013
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[Dettaglio] |
Atto |
Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inerente “Accordo integrativo dell’Accordo di programma quadro con la Regione Lombardia, sottoscritto in data 3 marzo 1999”.. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/20 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell’articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Repertorio Atti n.: 32/CSR del 07/02/2013
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[Dettaglio] |
Atto |
Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inerente “Accordo integrativo dell’Accordo di programma con la Regione Veneto, sottoscritto in data 22 giugno 2000”. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/21 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell’articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Repertorio Atti n.: 33/CSR del 07/02/2013
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[Dettaglio] |
Atto |
Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inerente “Accordo integrativo dell’Accordo di programma con la Regione Umbria, sottoscritto in data 19 dicembre 2005”. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/22 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell’articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Repertorio Atti n.: 34/CSR del 07/02/2013
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[Dettaglio] |
Atto |
Intesa sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, inerente “Accordo integrativo dell’Accordo di programma con la Regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 23 dicembre 1999”. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/23 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell’articolo 5 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Repertorio Atti n.: 35/CSR del 07/02/2013
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[Dettaglio] |
Atto |
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee guida di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale”. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/11 (Servizio III)
Accordo ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 36/CSR del 07/02/2013
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[Dettaglio] |
Atto |
Intesa sulla proposta del Ministero della salute di riparto tra le Regioni della somma di € 90.000.000,00 individuata per l’anno 2012 quale quota parte delle risorse residue di cui al programma pluriennale previsto dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 da finalizzare agli interventi per l’adeguamento della normativa antincendio. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/10 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189.
Repertorio Atti n.: 38/CSR del 07/02/2013
|
[Dettaglio] |
Atto |
Acquisizione della designazione di due esperti e di cinque rappresentanti delle Regioni nell’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito: 4.18/2012/103 (Servizio VI)
Acquisizione della designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 39/CSR del 07/02/2013
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Atto |
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di approvazione del Piano riassicurativo agricolo 2013. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18/2013/08 (Servizio VI)
Intesa ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 novembre 2002.
Repertorio Atti n.: 40/CSR del 07/02/2013
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[Dettaglio] |
Atto |
Acquisizione della designazione, in sostituzione, di un rappresentante della regione Toscana in seno al Comitato Tecnico del Programma Frutta nelle Scuole. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI) Codice sito 4.18.2013/07 (Servizio VI)
Acquisizione della designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
Repertorio Atti n.: 41/CSR del 07/02/2013
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[Dettaglio] |
Atto |
Accordo tra Governo e Regioni concernente modifica, per l’anno 2013, degli importi degli spazi finanziari ceduti dalle singole Regioni e attribuiti ai comuni ed alle province ricadenti nel proprio territorio indicati nella tabella 1 allegata all’articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2013/9 (Servizio II)
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)
Repertorio Atti n.: 42/CSR del 07/02/2013
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[Dettaglio] |
Atto |
Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’integrazione dell’Elenco nazionale delle opzioni degli Istituti tecnici con l’opzione “Tecnologie del legno”, quale ulteriore articolazione dell’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” articolazione “Meccanica e meccatronica. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA - ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.2/2013/4 (Servizio I)
Parere ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
Repertorio Atti n.: 43/CSR del 07/02/2013
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Atto |
Parere sullo nuove linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale (SERVIZIO CIVILE) Codice sito: 4.8/2013/1 (Servizio II)
Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
Repertorio Atti n.: 44/CSR del 07/02/2013
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[Dettaglio] |
Atto |
Acquisizione della designazione in sostituzione di un rappresentante regionale in seno al Comitato interregionale di gestione dell’archivio nazionale delle tasse automobilistiche e l’erogazione dei servizi di cui all’articolo 5, comma 1, del protocollo di intesa approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 19 dicembre 2002 (repertorio atti n. 1594). (ECONOMIA E FINANZE) Codice sito: 4.6/2012/66 (Servizio II)
Acquisizione della designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 45/CSR del 07/02/2013
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Atto |
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/9 (Servizio III)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 46/CSR del 07/02/2013
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Atto |
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la definizione delle attività delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/12 (Servizio III)
Accordo ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 47/CSR del 07/02/2013
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Atto |
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di “Programma nazionale di ricerca sanitaria 2013-2015”. (SALUTE) Codice:4.10/2012/106 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell’articolo 12bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Repertorio Atti n.: 48/csr del 07/02/2013
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Atto |
Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: “Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria”. (SALUTE) Codice:4.10/2012/108 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni.
Repertorio Atti n.: 49/CSR del 07/02/2013
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Atto |
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate. (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE) Codice sito: 4.1/2012/6 (Servizio I)
Intesa ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera d), numero 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Repertorio Atti n.: 50/CSR del 07/02/2013
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Atto |
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati”. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2012/68 (Servizio III)
Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 51/CSR del 07/02/2013
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Atto |
Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente i criteri per la composizione dei comitati etici e per il loro funzionamento. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/14 (Servizio III)
Intesa ai sensi dell’articolo 12, comma 11, del decreto – legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012 n. 189.
Repertorio Atti n.: 52/CSR del 07/02/2013
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Atto |
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante proroga del Piano nazionale per la prevenzione per gli anni 2010-2012. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/24 (Servizio III)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 53/CSR del 07/02/2013
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Atto |
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i criteri e le modalità per la formazione ed il relativo esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi ed odontoiatri”. (SALUTE) Codice:4.10/2013/2 (Servizio III)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 54/CSR del 07/02/2013
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Atto |
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria”. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice sito: 4.4/2013/4 (Servizio I)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio Atti n.: 55/CSR del 07/02/2013
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Atto |
Intesa sullo schema di decreto che adotta un regolamento recante criteri tecnici per l’identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) Codice sito: 4.14/2013/2 (Servizio V)
Intesa ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Repertorio Atti n.: 56/CSR del 07/02/2013
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Atto |
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende sanitarie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 - Individuazione della disciplina “Cure Palliative”. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/5 (Servizio III)
Accordo ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio Atti n.: 57/CSR del 07/02/2013
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Verbale |
Verbale n. 2/13 |
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Report |
report |
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