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Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria per gli anni 2014, 2015, 2016", di cui all’articolo 9, comma 2, dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016. (SALUTE)
Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

REPORT

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale per gli anni 2014, 2015, 2016, di cui all’articolo 9, comma 2 dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016.

 

Rep. Atti n.    15/CSR    del 2 febbraio 2017               

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 2 febbraio 2017:

 

VISTO l’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO l’articolo 9 del Patto per la Salute 2014-2016 di cui all’Intesa Rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014 ed, in particolare, i commi 2 e 4 i quali prevedono che:

“2. Le Regioni convengono che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale:

- prevedono la valorizzazione dell’attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regione in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente;

- individuano e regolamentano, ai sensi del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo.

Detti accordi devono essere approvati dalla Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati”;

“4. In sede degli accordi di cui ai precedenti commi 2 e 3, sarà possibile individuare volumi, tipologia e  modalità di remunerazione aggiuntiva relative all’ espianto e trasporto degli organi per il trapianto, alla ricerca e prelievo midollo osseo e CSE midollari, nonché modalità di compensazione dei costi dei ricoveri ospedalieri erogati, da unità operative e/o strutture pediatriche espressamente individuate, alla casistica di età pediatrica ad elevata complessità assistenziale oggetto di mobilità, nella misura in cui siano riconosciuti diversi da quelli  della casistica generale”;

 

VISTO l’art. 15 comma 14 del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 49, comma 2-bis, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e, successivamente, dall'art. 1, comma 574, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

 

VISTA la nota del 30 novembre 2016 con cui il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso la documentazione relativa alla compensazione della mobilità sanitaria, approvata il 24 novembre 2016, ai fini del perfezionamento di un apposito Accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni;

 

VISTA la nota dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza in data 1 dicembre 2016 di diramazione del documento in parola;

 

TENUTO CONTO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 17 gennaio 2017, sono stati condotti approfondimenti al testo del provvedimento indicato in oggetto;

 

VISTA la nota del 30 gennaio 2017 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con la quale è stata trasmessa la versione definitiva del testo, che fa seguito a quanto concordato nella suddetta riunione tecnica, diramata, in pari data, dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza;

 

ACquisito, nel corso della seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

                                             

Sancisce accordo

 

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini:

 

CONSIDERATO il documento di indirizzi per il successivo Accordo in Conferenza Stato Regioni ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Patto per la salute 2014-2016 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2 luglio 2015;

 

CONSIDERATO che l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, al fine di analizzare le ricadute dell’Accordo sul valore delle prestazioni dell'Ospedale medesimo, ha richiesto al Ministero della Salute l'attivazione della Conferenza dei servizi, svoltasi in data 25 gennaio 2017, a seguito della quale è stata ritenuta opportuna una integrazione al testo del documento di cui sopra, riconoscendo una maggiorazione tariffaria per le prestazioni prodotte all’interno di filiere di attività specifiche, per il triennio di validità dell’Accordo;

 

VALUTATO che per tutti gli Ospedali pediatrici sono stati rappresentati limiti nell’attuale sistema DRG in ambito pediatrico circa il corretto riconoscimento dell’attività prodotta, rispetto ai quali, nell’ambito della Commissione nazionale tariffe, sono in atto approfondimenti specifici, al fine di introdurre le modifiche necessarie, da rendere operative sin dal 2017;

 

SI CONVIENE

sul documento “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria - Versione in vigore per le attività degli anni 2014 - 2015 - 2016”, Allegato sub A), parte integrante del presente Accordo.

 

                            

                               

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