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Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Rep

Rep. Atti n. 198/CSR del 13 ottobre 2011

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011;

 

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”;

 

VISTA la proposta di accordo in oggetto inviata dal Ministero della salute con lettera in data 6 settembre 2011;

 

VISTA la lettera in data 9 settembre 2011, con la quale la proposta di accordo di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

 

VISTA la nota in data 26 settembre 2011, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’assenso tecnico sullo schema di accordo che interessa, segnalando l’opportunità di apportare allo schema medesimo talune modifiche di tipo meramente formale;

 

VISTA la lettera in data 28 settembre 2011, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione dello schema di accordo in oggetto, che recepisce le modifiche proposte dalle Regioni  e Province autonome con la predetta nota del 26 settembre 2011;

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

 

Considerati:

 

- la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti” ed, in particolare, gli articoli 8, 10, 11, 12 ;

 

- l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, che comporta l’istituzione dei centri interregionali per i trapianti, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n 91, recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 7 marzo 2002;

 

- l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto con l’unito Allegato A “Linee Guida per uniformare le attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale”, definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 marzo 2002;

 

- l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i requisiti delle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti", definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 21 marzo 2002;

 

- l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e di tessuti" definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2004;

 

- l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su: “Linee guida per la gestione delle liste di attesa e l’assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da donatore cadavere” definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 settembre 2004;

 

- l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su: “Linee guida sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto”, in attuazione dell’art. 15, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n 91, definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 settembre 2004;

 

- il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante “Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”,

 

- il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante “Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;

 

- che la predetta legge 91/1999, intervenendo sulla riorganizzazione della rete per i trapianti attraverso modifiche strutturali, organizzative e gestionali, ha consentito al sistema di raggiungere elevati livelli di donazione, di qualità degli interventi di trapianto nonché di sicurezza e trasparenza; 

 

- che il sistema di coordinamento della rete per i trapianti si articola su quattro livelli: coordinamento nazionale, coordinamento interregionale, coordinamento regionale, coordinamento locale (ospedaliero/aziendale);

 

- che nel corso degli anni l’attività della rete per i trapianti inizialmente in costante  crescita è andata via stabilizzandosi;

 

- il nuovo assetto istituzionale intervenuto con la revisione del Titolo Quinto della Costituzione nonché gli effetti sul sistema conseguenti alla integrazione europea, avvenuta attraverso il recepimento e l’applicazione di Direttive europee di settore, in particolare relative alle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

 

- l’opportunità di indicare i vari livelli di coordinamento nazionale, interregionale regionale e locale, in cui si articola la Rete nazionale per i trapianti,  al fine di continuare ad assicurare efficacia ed efficienza al sistema e garantire adeguate risposte ai bisogni assistenziali del Paese;

 

- il documento in merito alla Rete nazionale per i trapianti approvato dalla Conferenza delle Regioni nel corso della riunione del 10 febbraio 2011;

 

 

SI CONVIENE

 

 

sul documento relativo alla Rete nazionale per i trapianti, Allegato sub A), parte integrante del presente atto, ferma restando l’autonomia organizzativa delle singole Regioni e Province autonome.

Per l’attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

                           IL SEGRETARIO                                               IL PRESIDENTE

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On. Dott. Raffaele Fitto

 

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