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Rep. Atti n. 198/CSR del 13 ottobre 2011 LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011; VISTI gli articoli 2, comma 2,
lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che
affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra
Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune; VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91
recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e
tessuti”; VISTA la proposta di accordo in oggetto inviata dal
Ministero della salute con lettera in data 6 settembre 2011; VISTA la lettera in data 9 settembre 2011, con la quale la
proposta di accordo di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano; VISTA la nota in data 26 settembre 2011, con la quale la
Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’assenso
tecnico sullo schema di accordo che interessa, segnalando l’opportunità di
apportare allo schema medesimo talune modifiche di tipo meramente formale; VISTA la lettera in data 28 settembre 2011, diramata in pari
data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione
dello schema di accordo in oggetto, che recepisce le
modifiche proposte dalle Regioni e
Province autonome con la predetta nota del 26 settembre 2011; ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province autonome; SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome, nei seguenti termini: Considerati: - la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante “Disposizioni
in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti” ed,
in particolare, gli articoli 8, 10, 11, 12 ; - l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, che
comporta l’istituzione dei centri interregionali per i trapianti, ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n 91, recante
“Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”,
definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 7 marzo 2002; - l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano concernente “Linee guida per le attività
di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale
ai fini di trapianto con l’unito Allegato A “Linee Guida per uniformare le
attività di coordinamento in ordine al reperimento di
organi e tessuti in ambito nazionale”, definito in sede di Conferenza
Stato-Regioni il 21 marzo 2002; - l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano concernente i requisiti delle
strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e
tessuti sugli standard minimi di attività di cui all'art. 16, comma 1, della
legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi
e di trapianti di organi e di tessuti", definito in sede di Conferenza
Stato-Regioni il 21 marzo 2002; - l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee
guida per l'idoneità ed il funzionamento dei centri
individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di
organi e di tessuti" definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile
2004; - l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano su: “Linee guida per la gestione delle
liste di attesa e l’assegnazione degli organi nel trapianto di fegato da
donatore cadavere” definito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 23 settembre
2004; - l’Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano su: “Linee guida sulle modalità
di disciplina delle attività di reperimento trattamento, conservazione e distribuzione
di cellule e tessuti umani a scopo di trapianto”, in attuazione dell’art. 15,
comma 1, della legge 1 aprile 1999, n 91, definito in sede di Conferenza
Stato-Regioni il 23 settembre 2004; - il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante
“Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualità e
di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”, - il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante
“Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva
2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni
tecniche per la donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e
cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate
prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”; - che la predetta legge 91/1999, intervenendo sulla
riorganizzazione della rete per i trapianti attraverso modifiche strutturali,
organizzative e gestionali, ha consentito al sistema
di raggiungere elevati livelli di donazione, di qualità degli interventi di
trapianto nonché di sicurezza e trasparenza;
- che il sistema di coordinamento della rete per i trapianti
si articola su quattro livelli: coordinamento nazionale, coordinamento
interregionale, coordinamento regionale, coordinamento locale
(ospedaliero/aziendale); - che nel corso degli anni l’attività della rete per i
trapianti inizialmente in costante crescita è andata via stabilizzandosi; - il nuovo assetto istituzionale intervenuto con la revisione del Titolo Quinto della Costituzione nonché gli
effetti sul sistema conseguenti alla integrazione europea, avvenuta attraverso
il recepimento e l’applicazione di Direttive europee di settore, in particolare
relative alle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento,
il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la
distribuzione di tessuti e cellule umani; - l’opportunità di indicare i vari livelli di coordinamento
nazionale, interregionale regionale e locale, in cui si articola la Rete nazionale
per i trapianti, al
fine di continuare ad assicurare efficacia ed efficienza al sistema e garantire
adeguate risposte ai bisogni assistenziali del Paese; - il documento in merito alla Rete nazionale per i trapianti
approvato dalla Conferenza delle Regioni nel corso della riunione del 10 febbraio 2011; SI CONVIENE sul documento relativo alla Rete
nazionale per i trapianti, Allegato sub A), parte integrante del presente atto,
ferma restando l’autonomia organizzativa delle singole Regioni e Province
autonome. Per l’attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On. Dott. Raffaele Fitto
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