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Repertorio atti n. 21/CSR del 19 gennaio 2012 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO Nell'odierna seduta del 19 gennaio 2012: VISTO l'articolo 2, comma 1,
lettera b), e l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281; VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante:
"Definizione delle norme generali sul diritto - dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"; VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
articolo 27, comma 2; VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l’innalzamento a 10 anni
dell'obbligo di istruzione, come modificata all'articolo 64, comma 4 bis, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6
agosto 2008, n. 133; VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con
particolare riferimento al comma 1- quinquies; VISTO il regolamento, emanato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme
in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione che prevede, tra l’altro,
“l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità
dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei
diversi ordini, tipi e indirizzi di studio"; VISTA l'Intesa in Conferenza Stato-Regioni 20 marzo 2008,
tra Ministero dei lavoro e della previdenza sociale,
Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione
degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture
formative per la qualità dei servizi; VISTO il decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 64,
comma 4-bis, che modifica il comma 622, articolo 1, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche
nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, "Regolamento recante norme concernenti il riordino degli
istituti professionali ai sensi dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133"; VISTO in particolare, l'articolo 8,
comma 5, del predetto D.P.R. n. 87/2010 il quale ha previsto la possibilità di
erogare percorsi di qualifica in regime surrogatorio, fino all'emanazione delle
Linee guida di cui all’articolo 13, comma 1,quinquies
del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40; VISTO l'accordo sancito da questa Conferenza il 29 aprile
2010 riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma
dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recepito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 giugno
2010; VISTA l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata il 16
dicembre 2010, riguardante l'adozione di “Linee Guida per realizzare organici
raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma
dell'articolo 13, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40", recepite con decreto dei
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 18 gennaio
2011; CONSIDERATO che la conclusione del regime surrogatorio
prevista al Capo VII, punto n. 2, delle predette Linee Guida dall'anno
scolastico 2011/12, ha determinato dei vuoti formativi rispetto al precedente
assetto ordinamentale, in particolare per quanto
riguarda le previgenti qualifiche professionali statali di "Operatore del
mare" e di "Massofisioterapista”, per la
cui risoluzione il Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza
delle Regioni ha manifestato la disponibilità ad avviare le procedure volte ad integrare il repertorio delle figure di cui al citato
accordo 29 aprile 2010; VISTO lo schema di Accordo recante "I'integrazione del
Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con
l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni dei 29 aprile
2010” inviato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
con nota del 24 giugno 2011 e diramato in data 28 giugno 2011 alle Regioni ed
alle Province autonome; PRESO ATTO che lo schema di Accordo di cui sopra, iscritto
all'ordine del giorno della seduta del 27 luglio 2011, è stato oggetto di
rinvio a successiva seduta;
VISTO l'Accordo sancito da questa Conferenza il 27 luglio
2011, repertorio n. 137/CSR, riguardante gli atti necessari per il passaggio a
nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n 226,
con particolare riferimento agli allegati 1 e 2 relativi rispettivamente al Format
descrittivo delle figure di riferimento e alle relative qualifiche
professionali di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e
formazione professionale; VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 27
luglio 2011, repertorio n. 66/CU, riguardante la definizione delle aree
professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; RITENUTO, pertanto, di dover
riformulare lo schema di Accordo rinviato nella seduta del 27 luglio 2011 per
tenere conto di quanto innovato nel Repertorio con il citato Accordo repertorio n. 137/CSR,
approvato nella medesima seduta del 27 luglio 2011; VISTA la proposta di Accordo recante "l’integrazione
del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato
con l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27 luglio 2011", inviata
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota del 12
gennaio 2012, e diramata in pari data, corredata degli allegati 1, 2, 3 e 4, che ne costituiscono parte integrante; VISTA la nota del 13 gennaio 2012 con la quale il
Coordinamento tecnico interregionale della Regione Toscana, in materia di istruzione, lavoro innovazione e ricerca, ha espresso
l’avviso tecnico favorevole sullo schema di accordo in argomento; CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni
hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo con la
richiesta di aggiungere al punto 6 la seguente
specificazione: “I lavori per l’aggiornamento del Repertorio delle relative
figure e standard si avvieranno nell’anno 2012”; CONSIDERATO che il Governo ha dichiarato di accogliere il
suddetto emendamento; ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta
di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province
autonome di Trento e di Bolzano; SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO tra il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano: 1. Il repertorio delle figure nazionali di riferimento relative alle qualifiche professionali, approvato con
l'Accordo del 27 luglio 2011 - allegato 2 - è integrato con l'inserimento dell'ulteriore
figura di "Operatore del mare e delle acque interne" ed è modificato
con la ridefinizione della figura di "Operatore del benessere”. Le
restanti figure e le relative competenze tecnico-professionali restano
invariate. 2. La figura di "Operatore del benessere" e i
relativi standard minimi delle competenze tecnico-professionali sono contenuti
nell'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale
del presente Accordo, e sostituiscono le corrispondenti descrizioni contenute
nell'allegato 2 del citato Accordo 27 luglio 2011. 3. La figura di "Operatore del mare e delle acque
interne" e i relativi standard minimi delle competenze
tecnico-professionali sono contenuti nell'allegato 2,
che fa parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e costituisce
integrazione all'allegato 2 del citato Accordo 27 luglio 2011. 4. Le figure di cui sopra fanno riferimento, inoltre, alle
competenze di base di cui all'allegato n. 4 dell'Accordo in Conferenza
Stato-Regioni del 27 luglio 2011 ed alle competenze
tecnico-professionali comuni a tutte le figure di cui all'allegato 3 dell'Accordo
in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010. 5. I percorsi per il conseguimento delle qualifiche di cui
alle due figure professionali oggetto del presente Accordo possono essere realizzati
anche dagli Istituti Professionali di Stato, se richiesto dalle Regioni in
regime di sussidiarietà, secondo le modalità già
fissate dalle Linee Guida di cui all'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, adottate
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4
del 18 gennaio 2011, nel limite della dotazione organica complessiva del
personale statale, definita sulla base della normativa vigente e delle
previsioni del Piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 4, della legge
n. 133/2008 e dei conseguenti regolamenti attuativi. A tal fine: a) la figura di "Operatore del mare e delle acque
interne" fa riferimento agli indirizzi quinquennali degli Istituti
Professionali di "Produzioni industriali e artigianali" e di "Manutenzione
e assistenza tecnica”; b) la Tabella n. 2, allegato "A/14" delle citate
Linee Guida deve intendersi riformulata come da allegato n. 3 del presente
Accordo, di cui fa parte integrante e sostanziale; c) alla Tabella n. 2 delle citate Linee Guida, è inserito il
nuovo allegato "A/22" di cui all'allegato n.
4 del presente Accordo, di cui fa parte integrante e sostanziale. 6. A conferma ed integrazione di
quanto già condiviso con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio
2011, il Repertorio nazionale, le figure nazionali di riferimento che lo
costituiscono ed i relativi standard minimi formativi delle competenze
tecnico-professionali specifiche sono aggiornati con cadenza triennale, anche
con riferimento agli esiti del monitoraggio e delle valutazioni di sistema
previste anche dall'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sottoscritto,
in data 29 aprile 2010, nonché in esito alle risultanze del monitoraggio previsto
al punto 6 dall'Accordo del 16 dicembre 2010, sottoscritto in Conferenza
Unificata, riguardante l'adozione delle linee guida innanzi citate. Pertanto,
il tavolo interistituzionale previsto nell'allegato 1, lett.
D), punto 2, del citato Accordo del 27 luglio 2011 è integrato anche dalla
presenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I lavori per l’aggiornamento del
Repertorio delle relative figure e standard si avvieranno nell’anno 2012”. 7. Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito
delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello
Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto
dai rispettivi ordinamenti. 8. Il presente Accordo viene
recepito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il
Segretario Il
Presidente Cons.
Ermenegilda Siniscalchi Dott. Piero Gnudi
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