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Intesa sullo schema di decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di attuazione
dell'art. 152 e seguenti del Regolamento (UE) 1308/2013, recante:
"Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori e loro associazioni nonché di adeguamento delle
organizzazioni di produttori già riconosciute". Intesa ai sensi
dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Repertorio atti n.
166/CSR del 27 novembre 2014. Nell’odierna seduta
del 27 novembre 2014: VISTO il Regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n.
1234/2007 del Consiglio che tratta, tra
l’altro, le Organizzazioni dei Produttori (OP) e riconosce alle stesse la
finalità di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e
del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e
dell'adeguamento della produzione alla domanda, nonché l'ottimizzazione dei
costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello
svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della
fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli
strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo
così al rafforzamento della posizione dei produttori; PRESO ATTO che il testo del provvedimento, trasmesso il 22 ottobre 2014
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota
protocollo n. 11088 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa
diramato il successivo 27 ottobre alle Regioni e Province autonome con nota
protocollo n. 4297, nel recepire le prescrizioni del sopracitato
regolamento, tratta le modalità di riconoscimento, controllo e revoca delle
organizzazioni di produttori (OP) e delle loro associazioni per tutti i
prodotti indicati al comma 1 dell’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013,
ad eccezione dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati del settore
dell’olio di oliva e delle olive da tavola, al fine di assicurare alle OP una dimensione
economica tale da risultare competitive sul mercato; CONSIDERATA la riunione del 3 novembre 2014
conclusasi con una serie di miglioramenti redazionali ed una mediazione,
condivisa dalle parti, sui requisiti e sui
parametri tecnico economici minimi necessari al riconoscimento delle OP, demandando alla seduta del Comitato di
coordinamento in materia di agricoltura la risoluzione della divergenza in
merito ai soggetti cui spetta il riconoscimento delle associazioni di organizzazioni
di produttori di cui all’articolo 2 (Soggetti che attribuiscono il
riconoscimento delle O.P. e delle A.O.P.); VISTI gli esiti della seduta del Comitato di
coordinamento in materia di agricoltura del 12 novembre 2014 in cui l’espressione
dell’intesa da parte regionale è stata condizionata all’accoglimento delle
proposte di modifica evidenziate in un testo consegnato durante l’incontro, sulle
quali il Rappresentante ministeriale ha espresso il consenso ad eccezione di
quelle riguardanti il sopra richiamato articolo 2 ed emendamenti ad esso
connessi sui quali la decisione è stata demandata alla prima seduta utile di
Conferenza; PRESO ATTO che nella
seduta di Comitato permanente di Coordinamento in materia di agricoltura del 24
novembre 2014 la Componente regionale ha ribadito l’espressione
dell’intesa condizionata all’accettazione degli emendamenti già presentati
nella precedente seduta di Comitato del 12 novembre ad eccezione di quello
relativo all’introduzione di un articolo 11 bis (Sezioni OP olio); CONSIDERATO che
nella medesima seduta di Comitato il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali in merito agli emendamenti riguardanti l’articolo 2 (Soggetti
che attribuiscono il riconoscimento delle O.P. e delle A.O.P.), ha ritenuto di dover
salvaguardare il principio in base al quale la titolarità del riconoscimento
delle associazioni di organizzazioni dei produttori aventi come base
organizzazioni dislocate su Regioni differenti, spetti al Ministero di
competenza; VISTA la legge 29
dicembre 1990, n. 428, concernente le disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che,
all'articolo 4, comma 3, dispone che il Ministro delle politiche agricole,
d'intesa con questa Conferenza, provvede con decreto, nell'ambito di propria
competenza, all'applicazione nel territorio nazionale dei Regolamenti e delle
Decisioni emanati dalla Comunità europea; VISTO l’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che reca la disciplina per il
perfezionamento delle intese previste dalla legislazione vigente da sancire in
questa Conferenza; VISTO che, nel corso
dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno
condizionato l’espressione dell’intesa all’accoglimento delle proposte di
modifica contenute in un documento consegnato in seduta (Allegato 1) evidenziando
come richiesta irrinunciabile la modifica proposta all’articolo 2 (Soggetti che
attribuiscono il riconoscimento delle OP e delle AOP) volta ad attribuire alla
competenza regionale il riconoscimento delle Associazioni di Organizzazioni di
Produttori; PRESO ATTO che il
Ministro competente non ha accolto la proposta di modifica del sopracitato
articolo 2 presentata dalle Regioni e Province Autonome e che pertanto non si
sono create le condizioni previste dal sopra richiamato articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l’assenso; PRESO ATTO della
nuova stesura del provvedimento inviata dal Ministero di competenza con nota
protocollo n. 4849 del 26 novembre 2014 alla Segreteria di questa Conferenza e
dalla stessa diramata alle Regioni e Province autonome che accoglie tutti gli
emendamenti proposti dalle Regioni e dalle Province Autonome tranne quelli
riguardanti il sopra evidenziato articolo 2 SANCISCE MANCATA
INTESA sullo schema di decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali di attuazione dell'art. 152 e
seguenti del Regolamento (UE) 1308/2013, recante: "Disposizioni nazionali
in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori e
loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già
riconosciute", per il mancato accoglimento da parte del Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali della proposta emendativa all’articolo
2 (Soggetti che attribuiscono il
riconoscimento delle O.P. e delle A.O.P.) contenuta nel documento consegnato
dalle Regioni e Province Autonome in seduta, di cui all’Allegato 1 che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
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