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Parere sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della Direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la Direttiva 2003/54/CE, della Direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 2003/55/CE, della Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia”. (PCM – SVILUPPO ECONOMICO)
Parere ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Rep

Rep. Atti n. 99/CSR del 28 aprile 2011

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO  STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nell’odierna Seduta del 28 aprile 2011

 

VISTA la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante le norme comuni  per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54;

 

VISTA la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, recante le norme comuni per il mercato interno del gas e che abroga la direttiva 2003755/CE;

 

VISTA la Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, recante la disciplina comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica;

 

VISTA la legge 4 giugno 2010, n.96, recante le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2009 che reca, agli articoli 1 e 2, le norme generali per l’esercizio della delega volta al recepimento delle direttive contenute negli Allegati A) e B) della legge stessa;

 

VISTO, in particolare, l’art. 17 della citata legge n.96/2010, che reca i principi e i criteri direttivi per il recepimento delle Direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE sopra citate, nonché le misure per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia;

 

VISTI il Regolamento CE n. 713/2009, che istituisce una Agenzia per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell’energia, il Regolamento CE n.714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica,  il Regolamento CE n.715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, adottate dal Parlamento europeo e del Consiglio il 13 luglio 2009, nonché  il Regolamento CE n.994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, relativo alle misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas;

 

VISTO lo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della Direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la Direttiva 2003/54/CE,  della Direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 2003/55/CE, della Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia”, approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, nella Seduta del 3 marzo 2011, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  con una nota prevenuta in data 4 marzo 2011 e diramato con nota prot. CSR 1152 P-4.23.2.12 in pari data;

 

CONSIDERATO che la riunione tecnica indetta per il giorno 16 marzo 2011 è stata, su richiesta delle Regioni, posticipata al giorno 22 marzo 2011;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 22 marzo 2011, nel corso della quale le Regioni hanno consegnato un documento che evidenzia le richieste emendative allo schema di decreto legislativo in esame, discusse nel corso dell’incontro e ritenute parzialmente accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico, che su alcune di esse si è riservato di effettuare una verifica politica;

 

VISTO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della Seduta della Conferenza del 23 marzo 2011, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni;

 

VISTA la nota delle Regioni, con la quale sono state comunicate le richieste conclusive di emendamento allo schema di decreto legislativo, trasmessa in data 25 marzo 2011, prot. CSR 1522 P-4.23.2.12, nelle quali si specifica che in riferimento all’emendamento integrativo inserito all’art. 39 del provvedimento le Regioni esprimono una raccomandazione politica;

 

VISTA la nota, trasmessa dall’Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico e diramata in data 13 aprile 2011, prot. CSR 1888 P-4.23.2.12, contenente le valutazioni del Ministero sulle proposte di emendamento formulate dalle Regioni, nella quale si evidenzia l’accoglimento di tutte le richieste di modifica proposte, con una riformulazione dell’art.16, comma 6 e dell’art.38, comma 8 e si sottolinea il mancato accoglimento della proposta di modifica dell’art.3, comma 4, dell’art.38, comma 10 e dell’art.38, comma 5;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 19 aprile 2011, nel corso della quale le Regioni hanno ribadito le richieste di modifica al provvedimento ritenute, con la nota sopra citata, non accoglibili e il Ministero dello sviluppo economico ha in parte riconsiderato le posizioni espresse, accogliendo le richieste  di modifica all’art.36, comma 8 e comma 10, riservandosi di esprimersi in merito all’accoglibilità delle richieste di stralcio o di modifica dell’art. 3, comma 4 e alla richiesta di modifica relativa all’art. 39, comma 5, del provvedimento;

 

VISTI gli esiti della Seduta del 20 aprile 2011, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole, condizionato all’accoglimento degli emendamenti, già discussi in sede tecnica, contenuti in un documento, consegnato in Seduta con particolare riferimento agli emendamenti relativi all’art.3, comma 4, all’art.36, comma 8 e comma 10, all’art.39, comma 5;

 

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico, nel corso della citata Seduta, ha ritenuto accoglibili tutti gli emendamenti proposti dalle Regioni nel documento sopra citato, ad eccezione della modifica relativa all’art.3, comma 4, in merito alla quale ha concordato una diversa formulazione della norma, sulla quale le Regioni hanno espresso parere favorevole, e in merito alla modifica relativa all’art.39, comma 5;

 

CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento in sede tecnica in merito alla richiesta di emendamento formulata dalle regioni sull’art.39, comma 5 e che pertanto, le ragioni sopra indicate, nella Seduta del 20 aprile 2011 il punto in esame è stato rinviato;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 27 aprile 2011, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di poter accogliere una diversa formulazione della richiesta emendativa relativa all’art.39, comma 5, proposta dalle Regioni nel corso dell’incontro;

 

VISTA la nota del 28 aprile 2011, prot. CSR 2170 P-4.23.2.12, con la quale sono state trasmesse le valutazioni finali del Ministero dello sviluppo economico che, ritenendo accoglibili tutti gli emendamenti proposti dalle Regioni, già approvati e concordati nel corso della Seduta del 20 aprile 2011 e quelli della successiva riunione tecnica del 27 aprile 2011, comunica il testo delle nuove formulazioni degli articoli 3, comma 4, 36, comma 8 e 39, comma 5;

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame, condizionato all’accoglimento delle proposte emendative già accolte nel corso della Conferenza del 20 aprile 2011, contenute in un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1) e di quelle  trasmesse a seguito di quanto concordato nel corso della stessa Seduta del 20 aprile sopra citata e della successiva riunione tecnica tenutasi in data 28 aprile 2011, contenute nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.2)

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’art. 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della Direttiva 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la Direttiva 2003/54/CE,  della Direttiva 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la Direttiva 2003/55/CE, della Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia”.

 

 

                              Il Segretario                                                     Il Presidente

               Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               On.le Raffaele Fitto

 

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