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Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2009. (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
Accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Rep

 

Rep. Atti n. 57/CSR del 25 marzo 2009

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 25 marzo 2009:

 

VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale tra l’altro prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con questa Conferenza, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati del Piano Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione, ai sensi del successivo comma 34bis, di specifici progetti;

 

VISTO il comma 34bis del predetto articolo 1, aggiunto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 79, comma 1quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede quanto segue: “Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all’anno 2008. A decorrere dall’anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all’atto dell’adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell’attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l’erogazione del restante 30 per cento è subordinata all’approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata”;

 

VISTO l’articolo 2, comma 374, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 concernente la destinazione prioritaria dei cofinanziamenti, per gli anni 2008 e 2009, per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale;

 

VISTA l’Intesa perfezionata nella seduta di questa Conferenza del 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 104) concernente la proroga al 2008 del Piano nazionale della prevenzione 2005-2007 e le modalità per l’elaborazione della proposta di Piano nazionale della prevenzione 2009-2011;

 

VISTO il proprio atto (Rep. atti n. 20) del 26 febbraio 2009  con il quale sono stati individuati gli indirizzi progettuali per l’anno 2008;

 

VISTA l’intesa perfezionata nella seduta di questa Conferenza del 26 febbraio 2009 (Rep. atti n. 32) concernente l’assegnazione delle risorse vincolate, ai sensi del richiamato articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge n. 662 del 1996, per l’anno 2009;

 

VISTA la nota in data 9 marzo 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di accordo in oggetto ed ha rappresentato di aver acquisito sul medesimo l’assenso tecnico del Ministero dell’economia e delle finanze;

 

VISTA la successiva nota in data 10 marzo 2009, con la quale il citato Ministero ha dato comunicazione di talune modifiche apportate al predetto schema;

 

VISTA la lettera in pari data, con la quale la versione definitiva dello schema medesimo è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

CONSIDERATO che la Regione Toscana, Coordinatrice interregionale in sanità, con lettera in data 12 marzo 2009, ha comunicato che la Commissione salute delle Regioni, nella seduta svoltasi nello stesso giorno, ha espresso parere favorevole sulla proposta di accordo in oggetto con la richiesta di apportare talune modifiche al punto 7) dell’Allegato A (“L’attività motoria per la prevenzione delle malattie croniche e per il mantenimento dell’efficienza fisica nell’anziano”);

 

VISTA la lettera in data 13 marzo 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha inviato la nuova versione dello schema di accordo in oggetto, che recepisce le richieste emendative formulate dalle Regioni;

 

VISTA la nota in data 16 marzo 2009, con la quale tale definitiva versione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

CONSIDERATO che, non essendo stato ancora approvato il Piano Sanitario Nazionale 2009-2011, occorre fare riferimento al Piano Sanitario Nazionale 2006-2008;

 

RILEVATO che il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, approvato con il D.P.R. 7 aprile 2006, individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario e che prevede che i suddetti obiettivi si intendono conseguibili nel rispetto dell’accordo del 23 marzo 2005, ai sensi dell’art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e nei limiti e in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del SSN;

 

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

 

 

PREMESSO CHE :

 

·         Governo, Regioni e Province autonome concordano circa le modalità di proseguire nello sforzo di ammodernamento del sistema, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, coerentemente con la legge di riforma del 1999 ed in linea con i bisogni emergenti dal mutamento sociale e demografico del Paese;

·         nel corso di questo ultimo anno sono venute in primo piano esigenze che richiedono nuovi impegni organizzativi, economici e gestionali;

 

SI CONVIENE CHE:

 

  1. per l’anno 2009 le linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo1, comma 34  e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n.662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, sono quelle riportate nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente Accordo;

 

  1. per quanto attiene ai vincoli specifici sulle risorse per l’anno 2009, si stabiliscono quelli  relativi alle seguenti linee progettuali:

 

·         Cure primarie: si riserva il 25% delle risorse, all’interno delle  quali , per il progetto “Facilitazione della comunicazione nei pazienti con gravi patologie neuromotorie”  si  conferma il vincolo sulla quota di 10 milioni di euro da ripartirsi secondo la tabella  allegata al presente accordo (allegato B - tabella 1);

·         Interventi in materia di Biobanche di materiale umano : per l’anno 2009 si ritiene di vincolare una quota di 15 milioni di euro   da ripartirsi secondo la tabella allegata al presente Accordo (Allegato B - tabella 2);

·         Cure palliative e Terapia del dolore: per l’anno 2009 si ritiene di vincolare  complessivamente una quota di 100 milioni di euro da ripartirsi secondo la tabella allegata al presente Accordo (Allegato B - tabella 3);

·         Piano Nazionale della Prevenzione: si conferma il vincolo di 240 milioni di euro ripartiti secondo la tabella allegata al presente Accordo (Allegato B - tabella 4);

 

  1. a seguito della stipula del presente Accordo, in applicazione dell’articolo 1 comma 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dal comma 1-quater dell’art. 79 D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, alle Regioni verrà erogato,da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di acconto  il 70 per cento delle risorse;

 

  1. al fine dell’erogazione della quota residua del 30 per cento, le Regioni dovranno presentare, entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo,  al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali specifici  progetti nell’ambito degli indirizzi  individuati nel presente Accordo, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell’anno precedente;

 

  1. ciascun progetto, inoltre, dovrà essere corredato di un prospetto che evidenzi:

-gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono conseguire;

-i tempi entro i quali tali obiettivi si ritengono raggiungibili;

-i costi connessi;

-gli indicatori, preferibilmente numerici, che consentano di misurare la validità dell’investimento proposto;

 

  1. all’erogazione del 30 per cento residuo si provvederà nei confronti delle singole Regioni, a seguito dell’approvazione dei progetti da parte della Conferenza Stato Regioni su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

 

  1. la mancata presentazione o approvazione dei progetti comporta, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata.

 

 

                              IL SEGRETARIO                                               IL PRESIDENTE

                  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               On. Dott. Raffaele Fitto

 

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