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Intesa,
ai sensi
dell’art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute
di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2018. Rep. Atti n. 148/CSR
del 1 agosto 2018 Nella odierna seduta del 1 agosto 2018: VISTO il decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, che, all’articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta
del Ministro della salute, d’intesa con questa Conferenza, l’assegnazione
annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del
gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; VISTO l’articolo 115, comma 1, lett.
a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il
riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale
avvenga previa intesa in questa Conferenza; VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, in
attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni in materia di
autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché
di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario; VISTO l’articolo 26, comma 1, del
predetto decreto legislativo n. 68 del 2011 il quale prevede che, a decorrere
dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in
coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria,
coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza,
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di determinazione, sono
distinte la quota destinata complessivamente alle Regioni a statuto ordinario,
comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis,
della citata legge n. 662
del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti
diversi dalle Regioni; VISTO l’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, il quale al comma 5 stabilisce che il calcolo del costo medio standard deve essere determinato per ciascuno dei tre livelli di
assistenza, ottenuto come media ponderata dei costi delle tre regioni
benchmark, per poi essere applicato alla popolazione pesata regionale; VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza nella seduta del 21 giugno 2018
(Rep. Atti n. 111/CSR) che ha provveduto ad individuare le tre Regioni
benchmark “Umbria, Marche e Veneto”; VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza del 1 agosto 2018 (Rep. Atti
n. /CSR) che ha stabilito i criteri di
rimborso alle regioni per l’acquisto di vaccini ricompresi nel Piano Nazionale
Vaccini; VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza del 1
agosto 2018 (Rep. Atti n. /CSR) che ha stabilito i criteri di rimborso alle regioni
degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del
personale del SSN svolti secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 543,
della legge 208/2015; VISTO l’articolo 1 del Nuovo Patto per la Salute
2014-2016 sul quale è stata acquisita l’Intesa in Conferenza Stato-Regioni in
data 10 luglio 2014 (Rep. n. 82/CSR); VISTO l’articolo 1, comma 392, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha individuato il livello del finanziamento
del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per
l’anno 2018 pari ad € 114.000,00 milioni di euro, rideterminato: - dal comma 394 della sopracitata legge
rettificato, in diminuzione, per un importo pari € 604 milioni di euro per le
specifiche finalità dal medesimo comma previste; - dall’ articolo 1, comma 827, della
legge 27 dicembre 2017, n.205, che ha rideterminato, in riduzione, il
finanziamento del SSN per un importo di 1.124.767 euro annui, a decorrere dal
2018, per la parte del finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia relativa
al superamento degli OPG; - dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, che
introduce un incremento, a decorrere dall’anno 2018, del finanziamento per 9,2
milioni di euro annui per la remunerazione delle farmacie rurali; - e dall’ articolo 9 della legge 11
gennaio 2018, n.4, che introduce un ulteriore incremento del finanziamento di
64.000 euro (dovendo decorrere dalla data di entrata in vigore della
disposizione normativa che lo riguarda -16 febbraio 2018 - deve, per l’anno
2018, essere riproporzionato in 56.000 euro) per l’assistenza gratuita di tipo
medici psicologico in favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente
non autosufficienti di vittime del reato di femminicidio; VISTA la nota
del 25 luglio 2018,
con la quale il Ministero della salute, in
attuazione delle citate disposizioni, ha inviato la proposta indicata in
oggetto concernente
il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale per l’anno 2018, Allegato A al presente atto, di cui ne costituisce
parte integrante; VISTA la nota del
26 luglio 2018 con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato
la proposta del Ministero della salute alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, con contestuale convocazione di una riunione
tecnica per il giorno 31 luglio 2018; CONSIDERATO che nel corso della citata riunione le Regioni hanno formulato
osservazioni, accolte dal Ministero della salute nel testo pervenuto
all’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 1 agosto 2018 e diramato in
pari data; ACQUISITO l’assenso del Governo, delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano sull’ultima stesura
della proposta inviata dal Ministero della salute in data 1 agosto 2018; ESPRIME INTESA nei termini di cui in premessa, sulla proposta del Ministero della
salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2018, come da Allegato sub A), quale parte
integrante del presente atto.
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