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Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 2
del decreto legislativo Rep. Atti n. 116/CSR
del 7 luglio 2016 LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 7 luglio 2016: VISTO l’articolo 117 della Costituzione che
attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato il coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e
locale; VISTI gli articoli 2,
comma 1, lettera b) e 4, comma 2 del decreto legislativo VISTO l'articolo 28, comma 13 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, che prevede l’adeguamento del sistema informativo
sanitario per il monitoraggio del grado di perseguimento dei livelli di
assistenza; VISTO l’articolo 87 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, che ha avviato il Nuovo Sistema Informativo Nazionale del
Ministero della sanità (“NSIS”) ed, in particolare, i commi 5-bis, 5-ter e
5-quater, che prevedono il monitoraggio delle prescrizioni mediche,
farmaceutiche e specialistiche ed ospedaliere; VISTO il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di “Definizione dei
livelli essenziali di assistenza”, che individua le attività e le prestazioni
che possono essere fornite dal Servizio sanitario nazionale; VISTO l’accordo
quadro sancito da questa Conferenza il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n.
1158/CSR), relativo al piano d’azione coordinato per lo sviluppo del NSIS ed,
in particolare, l’art. 6, secondo il quale le funzioni di indirizzo,
coordinamento e controllo delle fasi di attuazione del citato sistema devono
essere esercitate attraverso un organismo denominato Cabina di Regia; VISTO l’articolo 50
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore
sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie”, che disciplina la
realizzazione del Sistema Tessera Sanitaria (di seguito “Sistema Tessera
Sanitaria”), ed i relativi decreti attuativi; VISTO il decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” e
successive modificazioni; VISTO l’articolo 3,
comma 5 dell’Intesa sancita da questa Conferenza il 23 marzo 2005 (repertorio
atti n. 2271/CSR), che dispone che la definizione e l’aggiornamento dei
contenuti informativi e delle modalità di alimentazione del NSIS sono affidati
alla Cabina di Regia; VISTA l’Intesa sancita da questa Conferenza
il 10 luglio 2014 (repertorio atti n. 82/CSR), concernente il Patto per la
Salute 2014-2016 ed, in particolare, l’articolo 15, comma 3, secondo cui il
Piano di evoluzione dei flussi informativi del NSIS è predisposto dalla Cabina
di regia che provvede annualmente al relativo aggiornamento; l’articolo 16
concernente la stipula dell’Accordo quadro tra il Ministro della salute, il
Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, le Regioni e le Province autonome, di riadeguamento
dei compiti, della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina
di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, anche con riferimento alle
iniziative di sanità in rete, al fine di assicurare un sistema unitario e
condiviso di interventi; VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2015,
recante “Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico” ed, in
particolare, l’articolo 26, comma 1, che prevede l’istituzione, nell’ambito
della Cabina di Regia del NSIS, del
Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per l’attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; CONSIDERATO
CHE: -
il
Piano di azione per la sanità elettronica (eHealth
Action Plan - COM 2004-356) della Commissione europea richiede agli Stati membri di definire un
proprio piano di azione per lo sviluppo della sanità elettronica; -
il Tavolo Permanente per la Sanità Elettronica
è stato istituito con lettera congiunta del 15 luglio 2004, prot.
n. 1592/SPM/04, del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie e del Ministro
della Salute, inviata ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome,
con l’obiettivo primario di definire un quadro normativo di regole tecniche
quale presupposto per la realizzazione del sistema di sanità elettronica; -
il Tavolo interistituzionale sul Fascicolo Sanitario Elettronico è stato istituito con note del 9
luglio 2008, prot. n. DGSI 3008, DGSI 3009, DGSI 3010, del Ministro della salute, con l’obiettivo primario
di emanare le linee guida nazionali per l'istituzione del Fascicolo Sanitario
Elettronico; -
le
iniziative individuate nel “Patto per la Sanità Digitale” di cui all’articolo
15, comma 1 dell’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 10
luglio 2014 (repertorio atti n. 82),
vengono coordinate con le
iniziative finalizzate all’evoluzione del NSIS dalla Cabina di Regia del NSIS
ai fini di regolamentare le modalità per la diffusione e il sistematico impiego
dell’innovazione digitale nell’ambito dei processi di cura e assistenza del
cittadino, tenuto conto del quadro giuridico nazionale e delle iniziative di
sanità in rete già in essere; VISTA la lettera in data 6 agosto 2015, diramata in data 12 agosto 2015
con richiesta di assenso tecnico, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta
di accordo indicata in oggetto; RILEVATO che, nel
corso della riunione tecnica svoltasi in data 21 dicembre 2015, le Regioni e
Province autonome ed il Ministero dell’economia e delle finanze hanno formulato
una serie di richieste emendative allo schema di accordo di cui trattasi; VISTA la nota del 10
giugno 2016, diramata in data 14 giugno 2016, con la quale il Ministero della
salute ha inviato una nuova versione dello schema di provvedimento in oggetto,
riformulato secondo quanto convenuto nel
corso della predetta riunione tecnica; RILEVATO che, nel
corso della successiva riunione tecnica, svoltasi in data 22 giugno 2016, i
rappresentanti delle Regioni e del Ministero della salute hanno concordato
l’inserimento di un ulteriore emendamento nel testo dello schema di
provvedimento di cui trattasi; VISTA la nota del 23
giugno 2016, diramata in data 24 giugno 2016 con richiesta di assenso, con la
quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva dello
schema di provvedimento in parola,
emendato in coerenza con quanto concordato nel corso della predetta riunione
tecnica del 22 giugno 2016; ACQUISITO, nel corso dell’odierna
seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome (di seguito “Parti”), ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4,
comma 2, del decreto legislativo (Funzioni
e composizione della Cabina di Regia) 1.
La
Cabina di Regia svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo
finalizzate all’evoluzione del NSIS. 2.
La
Cabina di Regia opera in raccordo con altri gruppi o comitati nazionali ed
internazionali aventi tra le proprie finalità l'attuazione dell'eHealth. 3.
La
Cabina di Regia predispone e aggiorna il Piano di Evoluzione dei Flussi del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario (PEF-NSIS), anche con riferimento alle
iniziative di sanità in rete, di cui all’articolo 3. 4.
Alla
Cabina di Regia sono trasferite le funzioni di cui al Tavolo di Sanità
Elettronica e del Tavolo interistituzionale sul Fascicolo Sanitario
Elettronico. 5.
La
Cabina di Regia analizza le evoluzioni tecnologiche in atto e studia le
ricadute sul SSN valutando la possibilità di recepirle nel Piano di cui
all’articolo 3. 6.
La
Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario è composta in numero
paritetico di rappresentanti delle Amministrazioni centrali e regionali. La
composizione della Cabina è la seguente: a)
3
rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di
Presidente; b)
1
rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze; c)
1
rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione; d)
1
rappresentante dell’AgID; e)
1
rappresentante dell’AGENAS; f)
6
rappresentanti delle Regioni indicati dalla Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome; g)
1
rappresentante del coordinamento della Commissione Salute. 7.
Per
ciascuno dei rappresentanti di cui al comma 6, è nominato un membro supplente,
dotato delle competenze ed esperienze necessarie per svolgere il raccordo tra
il livello decisionale ed i Tavoli Tecnici di cui all’articolo 2. 8.
Il
Ministro della salute nomina con proprio decreto, da pubblicare sul sito
istituzionale del Ministero (www.nsis.salute.gov.it),
i componenti della Cabina di Regia su designazione delle rispettive
Amministrazioni. 9.
La
Cabina di Regia, esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi previsti
dal Patto per la Sanità Digitale, è integrata dai rappresentanti delle
istituzioni e categorie interessate. Inoltre, per specifiche esigenze, la
Cabina di Regia, invita i rappresentanti di altri Enti ed Amministrazioni, perle
materie di competenza. 10.
Articolo
2 (Tavoli Tecnici della Cabina di Regia) 1.
La
Cabina di Regia attiva appositi Tavoli Tecnici, definendone la composizione. I
Tavoli Tecnici hanno funzioni di supporto alla progettazione, monitoraggio,
studio e analisi. 2.
I
Tavoli Tecnici sono composti da referenti designati dalle Amministrazioni
centrali e regionali, garantendo la rappresentatività di tutte le Regioni e
Province Autonome, ed eventualmente da altri enti o soggetti interessati, in
funzione delle competenze richieste. 3.
I
Tavoli Tecnici sottopongono periodicamente alla Cabina di Regia lo stato di
avanzamento delle attività condotte per verificarne la coerenza con i compiti
assegnati. (Il Piano di Evoluzione dei Flussi del Nuovo Sistema Informativo
Sanitario) 1.
Il
Piano viene redatto dalla Cabina di Regia ai sensi dall’art. 1, comma 3, al
fine di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi sanitari e
socio-sanitari a rilevanza sanitaria erogati; verificare la continuità dei
risultati raggiunti; individuare le esigenze di cambiamento del SSN anche
mediante proposte di modifiche del quadro normativo finalizzato alla evoluzione
del NSIS; adottare e promuovere standard per la predisposizione, lo scambio e
la condivisione delle informazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza
sanitaria. 2.
Per
le finalità di cui al comma 1 il Piano ricomprende i seguenti contenuti: a)
alimentazione
del NSIS e verifica della qualità e completezza dei relativi contenuti
informativi , anche al fine di garantire la coerenza degli stessi con i flussi
del Sistema Tessera Sanitaria; b)
completamento
del monitoraggio delle prestazioni erogate dal SSN, integrate dalle informazioni
degli eventi socio-sanitari a rilevanza sanitaria, ai fini di una completa
copertura informativa rispetto alle diverse tipologie di assistenza erogata; c)
completamento
del sistema di Monitoraggio della Rete di Assistenza (MRA) per disporre delle
informazioni sulle strutture assistenziali del SSN; d)
attivazione
del monitoraggio dei fattori produttivi per punto di erogazione; e)
completamento
del sistema di anagrafiche a supporto del NSIS; f)
definizione
e aggiornamento delle classificazioni e codifiche necessarie alla rilevazione
degli eventi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria; g)
messa
a disposizione di nuovi strumenti per l’analisi integrata e condivisione del
patrimonio informativo NSIS; h)
definizione
di metodologie per l'analisi e l'interpretazione della domanda di prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria e di lettura dei dati
longitudinale sull'assistito; i)
realizzazione
del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell’ambito delle cure primarie, di cui all’articolo 5, comma 11 del Patto per
la Salute 2014; l)
realizzazione
del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell’ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di
Comunità, di cui all’articolo 5, comma 18 del Patto per la Salute 2014; m) realizzazione del
sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione
effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di cui all’articolo 5, comma 22 del Patto
per la Salute 2014; n)
realizzazione
del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la
dispositivo-vigilanza, di cui all’articolo 24 del Patto per la Salute 2014. 3.
Al
fine di attuare la sanità in rete, la Cabina di Regia definisce un sistema
unitario e condiviso di interventi. Questi sono anche estesi alle iniziative
individuate nel “Patto per la Sanità Digitale”. 4.
Ulteriori
contenuti del Piano potranno essere individuati dalla Cabina di Regia per il
conseguimento di altri obiettivi, da concordare tra il Governo e le Regioni ai
sensi dell’articolo 15 della richiamata Intesa del 10 luglio 2014. 1.
Con
successivo atto saranno definite l’organizzazione e le modalità di
funzionamento della Cabina di Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario. 2.
I
componenti della Cabina di regia e dei relativi Tavoli Tecnici si riuniscono, a
titolo gratuito, avvalendosi del sistema di videoconferenza messo a
disposizione a titolo non oneroso dal Ministero della salute. Ciascuna riunione
sarà videoregistrata. A conclusione di ciascuna riunione, sia della Cabina di
Regia, sia dei relativi Tavoli Tecnici, è predisposta una nota di sintesi delle
decisioni assunte. Costituiscono atti di ciascuna seduta della Cabina di Regia
e dei relativi Tavoli Tecnici sia la videoregistrazione della seduta medesima
che la relativa nota di sintesi. 3.
Gli
atti di ciascuna seduta della Cabina di Regia e dei relativi Tavoli Tecnici
sono fruibili a titolo gratuito accedendo al portale istituzionale della Cabina
di Regia. 4.
Le
note di sintesi predisposte a seguito di ciascuna riunione, sia della Cabina di
Regia, sia dei relativi Tavoli Tecnici, sono sottoposte all’approvazione da
parte dei rispettivi componenti. 5.
Il
presente Accordo integra l’Accordo quadro del 22 febbraio 2001. Articolo 5 (Clausola di invarianza finanziaria) Dall’attuazione del
presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
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