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Rep. Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 2 febbraio 2012: VISTO l’articolo 9, comma 4,
lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato
dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in base al quale l’INAIL può
erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera,
previo Accordo – quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell’ economia e delle finanze, sentito
l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte
dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; VISTO l’articolo 19 della legge 10
maggio 1982, n. 251 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1984, n. 782, in base ai quali l’INAIL oltre a fornire protesi, presidi
ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare
prestazioni proteiche a favore degli assistiti del Servizio sanitario
nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni,
unitamente all’addestramento all’uso, alla riabilitazione e ad una sistematica
azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale; VISTO l’articolo 12 della legge 11
marzo 1988, n. 67, in base al quale l’INAIL provvede agli accertamenti, alle
certificazioni e ad ogni altra prestazione medico- legale in tema di infortuni
sul lavoro e di malattia professionale e, nell’ambito di rapporti convenzionali
con le Regioni, all’erogazione delle “ prime cure ambulatoriali”, in coordinamento
con le aziende sanitarie locali; VISTO l’articolo 95 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che prevede la possibilità per le Regioni di definire
convenzioni con l’INAIL per disciplinare , nell’ambito della programmazione
regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili
per il compiuto recupero dell’integrità psico-fisica degli infortunati sul
lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena
integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale
e quelli a carico dell’INAIL; VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001
che definisce il Livelli essenziali di assistenza che
il Servizio sanitario nazionale garantisce agli assistiti, nel rispetto dei
principi di necessità assistenziale, efficacia, appropriatezza ed economicità
nell’impiego delle risorse; VISTO il Piano sanitario nazionale 2006-2008 che individua
tra gli obiettivi prioritari del Servizio sanitario nazionale la promozione della salute e della sicurezza nell’ambiente di
lavoro, attraverso la riduzione dei rischi di infortuni e malattie
professionali e la riduzione dei costi umani ed economici conseguenti ai danni
per la salute dei lavoratori; VISTO l’articolo 11, comma 5 bis,
del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in base al quale, al fine
di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici
a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere
utilizzando sevizi pubblici e privati, d’intesa con le Regioni interessate,
mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
incremento di oneri per le imprese; VISTO l’articolo 7 del decreto
legge 31 maggio 2010 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n.
122 recante “Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici;
riduzione dei contributi a favore di enti”; VISTA la lettera in data 22 agosto 2011, con la quale il
Ministero della salute ha trasmesso lo schema di provvedimento indicato in oggetto; VISTA la lettera del 23 gennaio 2012, con la quale il
Ministro della Salute ha comunicato che nulla osta all’ulteriore
corso del provvedimento; VISTA la nota in data 24 gennaio 2012, con la quale il
Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di Accordo
- quadro in oggetto che recepisce le modifiche
richieste dal Ministero dell’economia e delle finanze e sulla quale è stato
acquisito il parere dell’ INAIL; VISTA la nota in data 25 gennaio 2012, con la quale lo
schema di Accordo - quadro di cui trattasi è stato portato a conoscenza delle
Regioni e delle Province autonome; VISTA la lettera in data 30 gennaio 2012, con la quale la
Regione Veneto, coordinatrice interregionale in sanità, ha espresso sullo
schema di provvedimento in parola il proprio assenso tecnico; ACQUISITO nel corso dell’odierna
seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano; SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO - QUADRO tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano: Premesso
che: -
l’INAIL svolge presso il Centro di Vigorsio di Budrio (BO) attività di assistenza protesica unitamente ad attività di ricerca scientifica e tecnologica nel settore
proteico e delle tecniche riabilitative; -
l’INAIL, altresì, promuove la diffusione della pratica sportiva tra le persone
con disabilità causata da infortunio sul lavoro e malattia professionale e
mette a disposizione servizi integrati di informazione,
orientamento e consulenza per le persone disabili ed i loro familiari, per gli
operatori del settore e per la generalità dei cittadini; - la
collaborazione tra le Regioni e l’INAIL nell’assistenza agli infortunati del
lavoro ed ai tecnopatici
rappresenta uno strumento indispensabile per garantire loro un adeguato livello
di tutela sanitaria su tutto il territorio nazionale; - il
Servizio sanitario nazionale può utilmente avvalersi, per l’erogazione delle
prestazioni istituzionali a favore della collettività, della riconosciuta
esperienza specialistica maturata dall’INAIL negli interventi riabilitativi,
protesici e di reinserimento sociale e lavorativo effettuati
nei confronti dei lavoratori infortunati e tecnopatici; SI CONVIENE CHE Art. 1 (Finalità) 1. Il
presente Accordo quadro definisce le modalità di
erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell’INAIL, senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, garantendo la piena integrazione tra
i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e quelli a carico
dell’INAIL. 2. Il
presente Accordo quadro individua altresì ulteriori
ambiti nei quali potrà svilupparsi la collaborazione tra le Regioni e l’INAIL,
al fine di garantire su tutto il territorio nazionale una migliore tutela
sanitaria degli infortunati sul lavoro e tecnopatici. Art. 2 (Prestazioni sanitarie a favore degli infortunati sul
lavoro e tecnopatici) 1. Le
Regioni possono stipulare apposite convenzioni con
l’INAIL per l’erogazione agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici,
con oneri a carico dell’Istituto, delle prime cure ambulatoriali di cui
all’art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con i correlati accertamenti
diagnostici e prestazioni specialistiche, e delle prestazioni di assistenza
sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale, di cui
all’ articolo 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
L’erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, nelle strutture già
attivate e in quelle che l’INAIL intende attivare in
relazione alle risorse umane e strumentali disponibili e in coerenza con
il Piano sanitario regionale, è subordinata al rilascio dell’autorizzazione e
dell’accreditamento di cui agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 2. L’INAIL,
d’intesa con la Regione interessata, mediante l’utilizzo di servizi pubblici o
privati, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 bis, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della
normativa in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività, potrà
altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero
dell’integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici,
anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo. Art. 3 (Prestazioni sanitarie a favore degli assistiti del
Servizio sanitario nazionale) 1. Le
Regioni possono stipulare apposite convenzioni con
l’INAIL per l’erogazione di prestazioni sanitarie incluse nei livelli
essenziali di assistenza, a favore degli assistiti del Ssn,
per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale, da parte di strutture
dell’Istituto in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento di cui
all’articolo 2, comma 1, e nell’ambito di appositi accordi contrattuali
stipulati ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto della
programmazione dei volumi massimi di prestazioni sanitarie erogabili a carico
del Servizio sanitario regionale, nonché delle tariffe sanitarie vigenti. Art. 4 (Ulteriori sinergie tra le
Regioni e l’INAIL) a) Le
Regioni e l’INAIL possono stipulare protocolli d’intesa per l’attivazione di
stabili forme di collaborazione nei seguenti ambiti di attività; b) collaborazione a progetti di ricerca scientifica e
tecnologica in ambito protesico, della riabilitazione e del reinserimento
socio-lavorativo; d) collaborazione a percorsi di reinserimento sociale e
lavorativo; e) collaborazione ad iniziative di promozione della pratica
sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone con disabilità; f) collaborazione ad iniziative di comunicazione sulle
tematiche della disabilità; g) collaborazione a progetti formativi in ambito protesico,
riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo. Art. 5 (Convenzioni e protocolli) 1. Al
fine di realizzare un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate
all’assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica ed
al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, le convenzioni e gli accordi di cui agli
articoli 2 e 3 e i protocolli di cui all’articolo 4 dovranno, tra l’altro,
prevedere: a) l’individuazione delle specifiche strutture o dei servizi
pubblici o privati utilizzati per l’erogazione delle prestazioni; b) l’eventuale individuazione di attività da svolgere in comune
tra Servizio sanitario nazionale ed INAIL e le relative modalità di
svolgimento; c) i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi,
anche attraverso forme di integrazione dei sistemi informatici e lo sviluppo di
servizi in cooperazione applicativa; d) la definizione delle modalità di raccordo tra le strutture
del Servizio sanitario nazionale e l’INAIL per l’avvio tempestivo
dell’infortunato sul lavoro e del tecnopatico ad un
efficace ed appropriato percorso terapeutico e riabilitativo; e) la definizione di modalità condivise di utilizzo delle
risorse umane nello svolgimento delle attività di cui alla lettera a); f) le modalità di regolazione dei rapporti economici
eventualmente stabiliti tra il Servizio sanitario nazionale e l’INAIL; g) la durata, di norma triennale, rinnovabile previa esplicita
manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60 giorni dalla
scadenza. Art. 6 (Clausola di salvaguardia) 1. L’erogazione
delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera da
parte dell’INAIL a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici
non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 2. L’erogazione
delle prestazioni di cui all’articolo 2, comma 2, sono
a carico dell’INAIL nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Cons. Ermenegilda
Siniscalchi Dott.
Piero Gnudi
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