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Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n.208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilita’ 2016), concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l’anno 2017. (ECONOMIA E FINANZE)
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017.

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e successive modificazioni.

Repertorio atti n.     19/CSR                  del 9 febbraio 2017

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nella odierna seduta del 9 febbraio 2017:

 

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e successive modificazioni, in particolare:

- l’articolo 1, comma 680, della legge di stabilità 2016 ha stabilito che le Regioni e derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle Regioni e Province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati le Province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge;

 

 

 

- l’articolo 1, comma 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 681 del medesimo articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 680 del medesimo articolo 1;

 

CONSIDERATO che l’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017, è stata iscritta all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 2 febbraio 2017 ed è stata rinviata su richiesta delle Regioni, tenuto conto della necessità di ulteriori approfondimenti;

 

PRESO ATTO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, convocata alle ore 18,00, il Ministero dell’economia e delle finanza, a seguito degli approfondimenti intervenuti con le Regioni in sede di autocoordinamento, ha predisposto un documento ai fini del conseguimento dell’intesa in esame;


CONSIDERATO al riguardo che le Regioni, ad eccezione delle Regioni a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna, hanno ritenuto di potere esprimere avviso favorevole al conseguimento dell’intesa sul citato documento subordinato all’accoglimento di talune modifiche relative all’articolo 7 (Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni);

 

CONSIDERATO che il Governo, valutate le modifiche richieste, ha ritenuto che le stesse possono trovare accoglimento;

 

CONSIDERATO che le Regioni a Statuto ordinario nell’esprimere avviso favorevole in merito al documento con le modifiche concordate, hanno rappresentato che, tenuto conto dell’avviso negativo delle Regioni a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna, non sussistono le condizioni per il conseguimento dell’intesa e che di conseguenza, si può procedere a registrare la mancata intesa nella odierna seduta, dando seguito alla procedura di cui all’art. 1, commi 680 e 682, della legge di stabilità 2016;

 

CONSIDERATO, quindi, che il Governo ha preso atto che occorre procedere a registrare la mancata intesa in relazione al documento sopra richiamato, con le modifiche accolte (All. A),  in considerazione della posizione favorevole rappresentata dalle Regioni a Statuto ordinario;

 

 

 

 

 

                             REGISTRA LA MANCATA INTESA

 

 

tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), sul documento concernente il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017, nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

 

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