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Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016), concernente il contributo alla finanza
pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017. Intesa, ai sensi dell’articolo 1,
commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)
e successive modificazioni. Repertorio atti n. 19/CSR del 9 febbraio 2017 LA
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO Nella odierna seduta del 9 febbraio 2017: VISTA la legge 28
dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) e successive
modificazioni, in particolare: - l’articolo 1, comma 680, della legge di stabilità
2016 ha stabilito che le Regioni e derivanti dalle disposizioni ad esse
direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, assicurano
un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno
2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti
di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza, in sede di autocoordinamento dalle
Regioni e Province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di
tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati le
Province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei
propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui
alla presente legge e a valere sui risparmi importi sono assegnati ad ambiti di
spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche
conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di
finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle
risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il
concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna
autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il
finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente
rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente
articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province
autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel
rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15
ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica
previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge; - l’articolo 1, comma 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016) ha disposto che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica
delle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 681 del medesimo articolo,
al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente
riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le
regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da
stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal
secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al
2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 680 del medesimo articolo
1; CONSIDERATO che l’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome
di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), concernente il
contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno
2017, è stata iscritta all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del
2 febbraio 2017 ed è stata rinviata su richiesta delle Regioni, tenuto conto
della necessità di ulteriori approfondimenti; PRESO ATTO che, nel
corso della odierna seduta di questa Conferenza, convocata alle ore 18,00, il
Ministero dell’economia e delle finanza, a seguito degli approfondimenti
intervenuti con le Regioni in sede di autocoordinamento,
ha predisposto un documento ai fini del conseguimento dell’intesa in esame;
CONSIDERATO che il
Governo, valutate le modifiche richieste, ha ritenuto che le stesse possono
trovare accoglimento; CONSIDERATO che le Regioni a Statuto ordinario nell’esprimere
avviso favorevole in merito al documento con le modifiche concordate, hanno
rappresentato che, tenuto conto dell’avviso negativo delle Regioni a Statuto
speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna, non sussistono le condizioni per il conseguimento
dell’intesa e che di conseguenza, si può procedere a registrare la mancata
intesa nella odierna seduta, dando seguito alla procedura di cui all’art. 1,
commi 680 e 682, della legge di stabilità 2016; CONSIDERATO, quindi, che il Governo ha preso atto che
occorre procedere a registrare la mancata intesa in relazione al documento
sopra richiamato, con le modifiche accolte (All. A), in considerazione della posizione favorevole rappresentata
dalle Regioni a Statuto ordinario; REGISTRA LA MANCATA INTESA tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell’articolo 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016), sul documento concernente il contributo alla finanza
pubblica delle Regioni a Statuto ordinario per l’anno 2017, nella formulazione che, allegata al presente atto, ne
costituisce parte integrante.
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