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Intesa, ai sensi
dell’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sulla
nuova proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente
il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio
sanitario nazionale per l’anno 2012. Rep. Atti n. 94/CSR del 20 giugno 2013 Nella odierna seduta del 20 giugno 2013: VISTO il decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, che, all’articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del
Ministro della sanità, d’intesa con questa Conferenza, l’assegnazione annuale
alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario nazionale
di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del gettito
dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche; VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto
delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga
previa intesa con questa Conferenza; VISTO l’articolo 2, comma 67 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(legge finanziaria 2010), il quale ha stabilito che, in attuazione dell’Intesa
Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella
seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243),
“per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584
milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a
104.564 milioni di euro per l’anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l’anno
2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento
dell’importo di 800 milioni di euro annui di cui all’ articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, nonché dell’importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla
spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente
articolo e dall’articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa
Stato-Regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all’articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del
2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell’importo di
167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l’intero
importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-Regioni in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l’esercizio 2012 sono
assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle
previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento”; VISTO l’articolo 9, comma
16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, il quale ha stabilito che: “in conseguenza delle economie di
spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli
enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal
comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132
milioni di euro a decorrere dall'anno VISTO l’articolo 11, comma
12, del predetto D.L. n. 78/2010, il quale prevede che: “in funzione di quanto
disposto dai commi da VISTO l’articolo 17, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone che: “il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente
una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale,
non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza
della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni
di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di
spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge
196 del VISTO l’articolo 17, comma 6, del predetto
decreto legge n. 98/2011, il quale stabilisce che: “Ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 2,
comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-Regioni in
materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, come rideterminato dall'articolo 11,
comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1,
comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di
105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le
regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra
il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61,
comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133”; VIISTO l’articolo 2, comma 67bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, come inserito dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. VISTO l’articolo 3ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, inserito dalla
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9, che, al comma 7, al fine di
concorrere alla copertura degli oneri per l’esercizio delle attività volte al
definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, autorizza la
spesa nel limite massimo di 38 milioni di euro per l’anno 2012; VISTO l’articolo 5, comma 16, del decreto
legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare”), il quale prevede che “In funzione degli effetti derivanti
dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 43
milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno VISTO
l’articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012,
n. 135, il quale stabilisce che: “In funzione delle disposizioni recate dal
presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e
del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di
900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e
di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in
sede di autocoordinamento dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione
dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del
fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio
sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012
ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora
non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione
del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e
alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio
sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa
vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui
al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione
delle norme di attuazione di cui al predetto articolo VISTO il proprio atto Rep. n. 25/CSR del 22
novembre 2012, con il quale questa Conferenza ha sancito l’intesa sulla proposta
del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le
Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per
l’anno 2012; VISTA la delibera CIPE n. 141 del 21 dicembre
2012 recante: “Fondo sanitario nazionale 2012. Ripartizione delle disponibilità
finanziarie tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”; VISTA la lettera in data 5 giugno 2013, con
la quale il Ministero della salute ha inviato, per l’acquisizione della
prescritta Intesa in questa Conferenza, la nuova proposta di deliberazione CIPE
indicata in oggetto; VISTA la lettera in data 6 giugno 2013, con la quale la
proposta in parola è stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento
e di Bolzano con richiesta di assenso tecnico; VISTA la nota in data 10 giugno 2013, con la
quale la Regione Veneto, Coordinatrice
della Commissione salute, nel comunicare avviso tecnico favorevole sulla
proposta di deliberazione in oggetto, ha chiesto “un’esplicita e formale deroga
ministeriale sulla quadratura contabile delle poste afferenti la mobilità
sanitaria extraregionale dei bilanci consolidati per le Regioni interessate.”; VISTA la nota del 10 giugno 2013, con la
quale la predetta lettera della Regione Veneto è stata portata a conoscenza del
Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze; VISTA la lettera in data 13 giugno 2013, con
la quale è stato chiesto alla Regione Veneto, a seguito di quanto emerso nel
corso della seduta di questa Conferenza svoltasi in pari data in merito alla
anzidetta richiesta avanzata dalla Regione Veneto ed in considerazione dei
contenuti della lettera del Ministero della salute pervenuta il 13 giugno 2013
successivamente alla conclusione della predetta seduta, di voler comunicare le
proprie valutazioni con particolare riguardo alla richiesta contenuta nella
lettera in parola volta a “conoscere se le Regioni e le Province autonome
intendano dare seguito al riparto per l’anno 2012, nei termini proposti dal
Ministero con nota prot. n. 4584 – GAB del 5 giugno
u.s., senza alcuna condizione”; VISTA la nota in data 17 giugno 2013, con la
quale la Regione Veneto ha comunicato “al fine di ottemperare a quanto deciso
dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome lo scorso mese di aprile, il
parere tecnico favorevole al perfezionamento dell’intesa sulla proposta di
deliberazione CIPE diramata con nota della Segreteria della Conferenza
Stato-Regioni prot. n. 2656 del 6 giugno 2013.”; CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna
seduta, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso
parere favorevole sulla proposta di deliberazione CIPE in oggetto; ACQUISITO l’assenso del Governo, delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; ESPRIME INTESA sulla nuova proposta del Ministro della
salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2013,
come da Allegato A, parte integrante del presente atto. IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE Cons. Ermenegilda Siniscalchi Dott. Graziano Delrio
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