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Rep. Atti n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 Nella odierna seduta del 10 febbraio 2011: VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto
legislativo VISTO l’articolo 4,
comma 2, della legge CONSIDERATO che, in ragione del
mutato quadro costituzionale, i Ministeri della salute e dell’istruzione,
dell’università e della ricerca scientifica e le Regioni e Province autonome
hanno a suo tempo convenuto di dare attuazione alla predetta disposizione di
legge facendo ricorso, anziché al previsto provvedimento ministeriale, ad un
Accordo che è stato perfezionato nel corso della seduta della Conferenza
Stato-Regioni del VISTA la nota in data VISTA la lettera in data 20 luglio 2010 con la quale tale
proposta è stata diramata alle Regioni e Province autonome; CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi
in data VISTA la lettera in data CONSIDERATO che, in data 4 ottobre 2010, tale nuova stesura
è stata inoltrata alle Regioni ed alle Province autonome; VISTA la nota dell’11 novembre 2010, diramata ai Ministeri
interessati in data 16 novembre 2010, con la quale VISTA la nota in data 7 dicembre
2010, con la quale il il Ministero della salute ha inviato
la definitiva versione dello schema di accordo indicato in oggetto; CONSIDERATO che, con lettera in data VISTA la lettera in data RILEVATO che, nel corso
dell’odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle
finanze ha evidenziato l’esigenza che all’articolo 4, comma 3, dello schema di
accordo in parola siano aggiunte alla fine le seguenti parole: “nonché sul relativo trattamento
economico”; CONSIDERATO che i rappresentanti delle Regioni e delle
Province autonome e del Ministero della salute hanno fatto presente di ritenere
accoglibile la richiesta emendativa come sopra
formulata; ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del
Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano; SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, nei seguenti termini: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente accordo stabilisce - con
riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi
regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.
761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore
pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al
possesso di una pluriennale esperienza professionale - i criteri e le modalità
per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art.
6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore
anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili
professionali relativi ai diplomi universitari stessi. 2. Il riconoscimento dell'equivalenza di cui al
comma 1 è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato
sia autonomo. 3. Fermo restando quanto stabilito dai decreti
ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge
n. 42 del 1999, possono essere presi in considerazione, ai fini
dell'equivalenza, esclusivamente i titoli conseguiti entro la data di entrata
in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Art. 2. Criteri di valutazione 1. Il titolo oggetto della richiesta di
equivalenza ad un diploma universitario è valutato, in ogni caso, sulla base
dei seguenti parametri: a) durata del corso di formazione
regolarmente autorizzato dagli enti preposti allo scopo; b) esperienza lavorativa. 2. Ad ogni parametro, in relazione al suo
valore, viene attribuito un punteggio ricavato dalle tabelle contenute
nell'allegato A del presente accordo, secondo le indicazioni di cui ai
successivi commi. 3. Nella durata del corso di formazione si
computano sia le ore di formazione teorica sia le ore di formazione pratica. Se
non è raggiunto il limite minimo di durata di 750 ore complessive annue, il
punteggio attribuito a questo parametro è ridotto, calcolandolo in proporzione
al numero di ore di formazione effettivamente svolte per singolo anno. 4. L'esperienza lavorativa, per essere oggetto
di valutazione, deve essere riferibile ad una attività
coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale
per la quale si chiede l'equivalenza. Tale attività deve essere stata svolta
per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque
anni antecedenti alla data di stipula del presente accordo e deve essere
attestata con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla
quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali
qualifiche ricoperte. La predetta dichiarazione può essere integrata o
sostituita da una dichiarazione dell'interessato con allegata copia del
libretto di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le
eventuali qualifiche ricoperte. Nel caso di attività lavorativa non
subordinata, la dichiarazione di cui alla precedente alinea,
è sostituita da autocertificazione integrata dalla seguente documentazione: a) certificazione del possesso di partita I.V.A riferita agli anni di attivita'
dichiarata; b) dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza
dichiarata; c) eventuale copia dei contratti di
collaborazione. Art. 3. Attribuzione punteggio 1. La valutazione del titolo viene effettuata
sommando i punteggi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui
all'allegato A. Qualora la somma dei punti conseguiti sia di almeno 12, il
titolo è riconosciuto equivalente. Qualora la somma
dei punti non raggiunga il limite minimo di 6 punti, il titolo non può essere
dichiarato equivalente. Qualora il punteggio sia inferiore a 12 punti ma
superiore a 6, si rimanda alla effettuazione di un
percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal
Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca. Art. 4. Finalità ed effetti del
riconoscimento 1. Il riconoscimento dell’equivalenza è
effettuato ai fini dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo. 2. L’accesso alla formazione post-base è
comunque subordinato al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente. 3. Il riconoscimento dell'equivalenza non
produce, per il possessore del titolo, alcun effetto automatico sulla posizione
funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del Art. 5 Titoli ammessi alla procedura di valutazione 1. I titoli che possono essere ammessi alla
valutazione ai fini del riconoscimento dell’equivalenza devono essere stati
conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi
universitari stessi, nei termini previsti dal D.Lgs.
n. 502/92 e s.m.i., e iniziati entro il 31 dicembre
1995. 2. Fermo restando quanto sancito dai decreti
ministeriali di equipollenza emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge
26 febbraio 1999, n. 42, sono ammissibili all’istruttoria e alla successiva
valutazione i titoli conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata
in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42 che, in conformità
all’ordinamento allora vigente, abbiano consentito l’esercizio professionale. Art. 6 Titoli esclusi dalla procedura di valutazione 1. Non sono valutabili ai fini del
riconoscimento dell’equivalenza di cui al presente accordo i seguenti
titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque
rilasciati: a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n°
1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74); b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615,
legge 29/10/1954 n° 1046); c) Puericultrice (artt. 12 e 13
l. 19 luglio 1940, n. 1098); d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità
professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992); e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità
professionale: art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934,
n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992); f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica; g) Titoli di massofisioterapista conseguiti
dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42; h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27
luglio 1934, n. 1265); i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265); j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971,
n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio
1975 del Ministero per la sanità); k) titoli universitari rilasciati dalla
Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale
conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42; l) titoli universitari ISEF, Scienze
Motorie; m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L.
ANISAP); n) diplomi di infermiera volontaria di Croce
Rossa che, con la legge del 4 febbraio
1963 n° 95, furono equiparati al certificato di
abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere generico; o) titoli rilasciati agli infermieri
militari previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto
del 25 febbraio 1971, n. 124, articolo 10 e dal D.M. n°
19 del 12/12/1990. Art. 7 Procedura 1. La procedura per il riconoscimento
dell’equivalenza si avvia su istanza dell’interessato, che deve essere
inoltrata alla Regione o Provincia autonoma che ha formalmente autorizzato e
svolto sul proprio territorio il corso al termine del quale è stato conseguito
il titolo di cui si chiede la valutazione ai fini dell’equivalenza. 2. Ogni Regione e Provincia autonoma adotterà le
forme di pubblicità che riterrà più idonee in ordine alle modalità di
presentazione delle istanze. 3. Ogni Regione e Provincia autonoma cura la
fase iniziale dell’istruttoria relativamente ai titoli i cui corsi di
formazione sono stati formalmente autorizzati nel proprio territorio,
trasmettendo successivamente gli atti al Ministero della Salute. 4. Ai fini dell’espletamento dell’istruttoria di
cui al precedente comma 3, le Regioni e le Province Autonome interessate
compilano le schede di cui al Modello A ed al Modello B, che formano parte
integrante del presente Accordo. 5. Ricevuta la documentazione dalla Regione o
Provincia autonoma procedente, il Ministero della Salute indice una Conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241,
cui partecipano un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante
del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, un
rappresentante delle Regioni nominato dalla Commissione Salute, e un
rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma. In ogni caso, dovrà
essere presente un rappresentante della Regione o Provincia autonoma che ha
curato la fase iniziale dell’istruttoria. 6. Nell'ambito della Conferenza di servizi può
essere sentito anche un rappresentante designato dall’Ordine o Collegio
professionale ove esistenti, ovvero dalle Associazioni maggiormente
rappresentative della professione sanitaria a cui i titoli per i quali viene
richiesta l’equivalenza si riferiscono. 7. 8. 9. Art. 8 Termini 1. Il procedimento per la valutazione delle
istanze deve essere concluso con un provvedimento espresso entro e non oltre
180 giorni dalla data del suo avvio, che decorre da quando l’istanza
dell’interessato è ricevuta dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento. 2. La trasmissione degli atti al Ministero della
Salute deve essere effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome entro e
non oltre 100 giorni dall’avvio del procedimento. Art. 9 Clausola di invarianza 1. Con il presente accordo non si dà luogo a
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 10 Recepimento 1. Il presente accordo è recepito con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
salute, d’intesa con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. Art. 11 Abrogazioni 1. L’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004,
rep. n. 2152, recante i criteri e le modalità per il riconoscimento
dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del
pregresso ordinamento, in attuazione dell’art. 4, comma 2 della legge 26
febbraio 1999, n. 42, è abrogato. IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.
Dott. Raffaele Fitto ALLEGATO A Tabelle dei punteggi assegnati ai parametri utilizzati per
l’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento.
Modello A REGIONE /PROVINCIA AUTONOMA Scheda per la valutazione del titolo ai sensi
dell'art. 4, comma 2, della legge 42/99
Ricevuta l'allegata domanda per la valutazione del titolo di
……………ai fini della dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 4, comma 2,
della legge 42/99, considerati i documenti prodotti dall'interessato e allegati
alla presente, questa Regione/Provincia chiede che il Ministero della salute si
pronunci ai sensi del…………………. Data Il
Dirigente responsabile Modello B REGIONE /PROVINCIA AUTONOMA . Relazione illustrativa per la valutazione
del titolo di………………………………………………… ai sensi dell'art. 4, comma 2, della
legge 42/1999
Con
l'allegato provvedimento, l’Ente _________________________ preposto allo scopo
ha autorizzato lo svolgimento del corso di _______________________________________________ articolato su ____________anni. Per accedere al corso di cui
trattasi era necessario …………………………………………. Al termine del corso di cui
trattasi, si acquisiva il titolo di …………………………….…. che consentiva ………. Il corso in questione prevedeva lo studio delle seguenti
materie: • • • Valutati gli atti, tenuto conto di
quanto sancito dagli Accordi raggiunti il 16 dicembre 2004 e il ………………… in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano, fra i Ministri della salute, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, adottati con D.P.C.M. ………… recante i criteri
e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari
dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione
dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, questa
Regione/Provincia autonoma chiede al Ministero della salute di pronunciarsi ai
sensi del D.P.C.M. Data Il
Dirigente responsabile
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