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Intesa tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano in merito all’attuazione della legge 23
dicembre 2014, n. 190 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (articolo 1, commi
398, 465 e 484). Repertorio
atti n. 37/CSR del
26 febbraio 2015 LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI
BOLZANO Nella odierna
seduta del 26 febbraio 2015: VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.
190 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2015) e, in particolare; -
l’articolo 1, comma 398, il quale, nel modificare l’articolo 46, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, dispone, alla lett. c), che: “Per gli anni 2015-2018 il
contributo delle Regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è
incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi
complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza,
in sede di autocoordinamento dalle regioni da
recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31
gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di
finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle
risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto
termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo,
considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio
sanitario nazionale”; -
l’articolo 1, comma 465, il quale, tra l’altro, dispone che: “L'importo
complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente
comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al
comma 463 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31
gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota
vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato
di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e
recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al
periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è
determinato in proporzione sul complesso: a) del fondo di
cassa al 1° gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide
trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti
pubblici (SIOPE); b) della quota
libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014
accantonata per i residui perenti; c) dell'utilizzo
della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014
prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna
regione”; -
l’articolo 1, comma 484, il quale dispone che: “Nel 2015, alle regioni a
statuto ordinario, alla Regione Siciliana, alla regione Sardegna e alla Regione
Friuli-Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo
complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli
spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti
locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal
comma 481, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti
degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla
presente legge. Gli importi del contributo possono essere modificati, a
invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire,
entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi
finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle città
metropolitane e per il 75 per cento ai comuni. Il contributo non rileva ai fini
del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed è destinato dalle regioni
all'estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna
regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari esclusivamente per pagare
i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014”; VISTO l’articolo 16, comma 2, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135; CONSIDERATO che, a seguito della
richiesta delle Regioni di una seduta straordinaria della Conferenza
Stato-Regioni ai fini dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi
398, 465 e 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2015)”, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 28
gennaio 2015, nel corso della quale sono state esaminate le proposte formulate dalle
Regioni; CONSIDERATO che detto incontro ha consentito di fornire
una serie di chiarimenti dal punto di vista tecnico e di valutare soprattutto
la parte concernente i capitoli di spesa sui quali intervenire al fine del
contribuito delle Regioni alla finanza pubblica; CONSIDERATO che, in conclusione, non
si è pervenuti alla condivisione delle ipotesi di attuazione di quanto disposto
dalla legge di stabilità 2015, rinviando ogni determinazione al confronto politico
in sede di Conferenza Stato-Regioni; CONSIDERATO che l’argomento, iscritto
all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 29 gennaio 2015 e del
12 febbraio 2015, è stato rinviato, tenuto conto della necessità di approfondimenti
anche di carattere politico; CONSIDERATO che l’argomento è stato
nuovamente iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 19
febbraio 2015 nel corso della quale le Regioni hanno presentato un documento che
è stato trasmesso, il 23 febbraio 2015, alle Amministrazioni statali interessate; VISTA la nota n. 0000961 del 26
febbraio 2015 con la quale è stata trasmessa alle Regioni ed alle
Amministrazioni statali interessate un documento contenente la proposta di
intesa per l’attuazione dei commi 398, 465 e 484 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); CONSIDERATO che, nel corso della odierna
seduta di questa Conferenza, è stata condivisa detta proposta con l’accoglimento
della richiesta formulata dalle Regioni concernente l’aggiornamento e
l’allineamento dei termini previsti ai punti D. ed E. del documento in esame; ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo,
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; SANCISCE INTESA sul documento concernente attuazione
dell’articolo 1, commi 398, 465 e 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2015) nella formulazione che, allegata al presente atto, ne
costituisce parte integrante.
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