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Attuazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (articolo 1, commi 398, 465 e 484). (ECONOMIA E FINANZE)
Richiesta delle Regioni

Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in merito all’attuazione della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (articolo 1, commi 398, 465 e 484).

Repertorio atti n.     37/CSR       del 26 febbraio 2015

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nella odierna seduta del 26 febbraio 2015:

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e, in particolare;

            - l’articolo 1, comma 398, il quale, nel modificare l’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone, alla lett. c), che: “Per gli anni 2015-2018 il contributo delle Regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale”;

               - l’articolo 1, comma 465, il quale, tra l’altro, dispone che: “L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 463 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;

c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione”;

            - l’articolo 1, comma 484, il quale dispone che: “Nel 2015, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana, alla regione Sardegna e alla Regione Friuli-Venezia Giulia è attribuito un contributo, nei limiti dell'importo complessivo di 1.000.000.000 di euro, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 481, ai comuni e alle province ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1 allegata alla presente legge. Gli importi del contributo possono essere modificati, a invarianza del contributo

complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2015, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane e per il 75 per cento ai comuni. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui al comma 463 ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 30 giugno 2014”;

 

VISTO l’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

 

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta delle Regioni di una seduta straordinaria della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 398, 465 e 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 28 gennaio 2015, nel corso della quale sono state esaminate le proposte formulate dalle Regioni;

 

CONSIDERATO  che detto incontro ha consentito di fornire una serie di chiarimenti dal punto di vista tecnico e di valutare soprattutto la parte concernente i capitoli di spesa sui quali intervenire al fine del contribuito delle Regioni alla finanza pubblica;

 

CONSIDERATO che, in conclusione, non si è pervenuti alla condivisione delle ipotesi di attuazione di quanto disposto dalla legge di stabilità 2015, rinviando ogni determinazione al confronto politico in sede di Conferenza Stato-Regioni;

 

CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 29 gennaio 2015 e del 12 febbraio 2015, è stato rinviato, tenuto conto della necessità di approfondimenti anche di carattere politico;

 

CONSIDERATO che l’argomento è stato nuovamente iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 19 febbraio 2015 nel corso della quale le Regioni hanno presentato un documento che è stato trasmesso, il 23 febbraio 2015, alle Amministrazioni statali interessate;

 

VISTA la nota n. 0000961 del 26 febbraio 2015 con la quale è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni statali interessate un documento contenente la proposta di intesa per l’attuazione dei commi 398, 465 e 484 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, è stata condivisa detta proposta con l’accoglimento della richiesta formulata dalle Regioni concernente l’aggiornamento e l’allineamento dei termini previsti ai punti D. ed E. del documento in esame;

 

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

            

SANCISCE INTESA

 

sul documento concernente attuazione dell’articolo 1, commi 398, 465 e 484, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.

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