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Accordo,
ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni, recante “Determinazione del fabbisogno per il
Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2016/2017, delle
professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie, a
norma dell’articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni”. Rep. Atti n.
105/CSR del 9 giugno 2016
Nell’odierna seduta
del 9 giugno 2016: VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale
stabilisce che questa Conferenza può promuovere e sancire accordi tra il
Governo e le Regioni e le Province autonome in attuazione del principio di
leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune; VISTO
il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, che all’articolo 6 ter
prevede che, annualmente, il Ministero della salute, sentiti questa Conferenza e la Federazione nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali
interessati, determina con uno o più decreti il fabbisogno per il Servizio
sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici
chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici,
psicologi, nonché al personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero
dell’università e ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma
di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario; VISTO l’articolo 22, comma 4, lett. e) del
Patto della salute 2014-2016 che prevede l’introduzione di standard di
personale per livello di assistenza, anche attraverso la valorizzazione delle
iniziative promosse a livello comunitario, ai fini di determinare il fabbisogno
dei professionisti sanitari a livello nazionale; VISTO il progetto europeo “Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting” promosso dalla Commissione europea, cui questo
Ministero ha partecipato in qualità di leader di una delle linee di attività; CONSIDERATO che, nell’ambito dell’iniziativa
europea citata, è stato avviato in Italia un progetto pilota finalizzato allo
sviluppo ed applicazione di una metodologia condivisa con le Regioni e le
Province autonome per la determinazione del fabbisogno per il sistema sanitario
nazionale, limitatamente alle figure professionali, oggetto della Joint Action
medesima, ossia medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed
ostetrico; CONSIDERATO che per la realizzazione del
progetto in questione, tra le varie iniziative poste in essere, è stato
costituito un Comitato di coordinamento (Steering Committee) di cui fanno parte, tra l’altro, i
rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, che nella riunione del
1° ottobre 2015 ha approvato il modello previsionale sviluppato per la
determinazione del fabbisogno delle figure professionali di medico chirurgo,
odontoiatra, farmacista, infermiere ed ostetrica/o, i cui principi metodologici
e gli assunti di base sono così definiti: -
per
fabbisogno si intende la determinazione del numero di professionisti per il
sistema sanitario nel suo complesso, ossia indipendentemente dal settore di
impiego (pubblico, privato o libera professione), necessari per soddisfare la
domanda futura di salute della popolazione; -
tenuto
conto della durata del percorso di studio di tali professionisti e della
ridotta elasticità del sistema formativo, le previsioni devono quindi
abbracciare un orizzonte temporale di medio-lungo termine; -
l’offerta
di professionisti sanitari deve essere messa in relazione con la domanda al
fine di identificare la capacità di assorbimento del mercato del lavoro,
quantificare eventuali carenze o surplus di personale nel futuro e porre in
essere le azioni opportune per prevenirle; TENUTO CONTO che il predetto modello
previsionale, sviluppato a livello nazionale e replicato per le singole
Regioni/P.A., di cui all’Allegato A parte integrante del presente Accordo, ha
rappresentato lo strumento utile alla determinazione del fabbisogno per le
figure professionali di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed
ostetrica/o per l’anno accademico 2016/2017, atteso che l’obiettivo specifico
del progetto pilota per le cinque professioni interessate coincideva con i
compiti istituzionali di cui al citato articolo 6ter del decreto legislativo n.
502 del 1992; VISTA la nota in data 1°giugno 2016,
con la
quale il Ministro della salute ha trasmesso lo schema di accordo, corredato
delle tabelle, nelle quali si riporta: -
la
rilevazione del fabbisogno regionale per l’anno 2016/2017 delle professioni
sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001 e dei laureati magistrali di cui al D.M.
8 gennaio 2009 (tabelle 1,2,3,4 e 5); -
il
fabbisogno formativo per le seguenti aree: infermieristica ed ostetrica,
riabilitazione, tecnico diagnostica, tecnico assistenziale e prevenzione per
l’anno accademico 2016/2017 (tabella 6); -
il
fabbisogno formativo, suddiviso per Regioni e Province autonome, di medici
chirurghi, veterinari, odontoiatri e farmacisti, per l’anno accademico
2016/2017 (tabella 7); VISTA la nota dell’8 giugno 2016, con la quale il Ministero
ha trasmesso il testo definitivo dello schema di accordo, integrato con le
modifiche concordate con le Regioni, diramato in pari data dall’Ufficio di
Segreteria di questa Conferenza; ACQUISITO, nel corso dell’odierna
seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano; SANCISCE ACCORDO
tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente il modello previsionale e la determinazione
del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico
2016/2017, delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle
professioni sanitarie (Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7) che, allegato al presente
atto, ne costituisce parte integrante.
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