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Intesa, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni
2014-2016. Rep. n. 82/CSR del
10 luglio 2014 LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO Nell’odierna seduta del 10 luglio
2014: VISTI
gli obblighi comunitari della Repubblica e i relativi obiettivi di finanza
pubblica per il rientro nell’ambito dei parametri di Maastricht e le
conseguenti norme che, in attuazione dei predetti obblighi, stabiliscono la
necessità del concorso delle autonomie regionali al conseguimento dei predetti
obiettivi di finanza pubblica; VISTO
l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede che
il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza
Stato-Regioni, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di
obiettivi comuni; VISTO l’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede, al
fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, che la regione, ove si
prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio,
adotta i provvedimenti necessari ovvero che qualora i provvedimenti necessari
non vengano adottati scatta la procedura del commissario ad acta e qualora anche
il commissario ad acta non adotti le
misure cui è tenuto, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla
vigente normativa l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e
le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive,
il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario
regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il
divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo; VISTO l’articolo 1, comma 180, della richiamata legge n.
311/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che la
regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali,
procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario
regionale, di durata non superiore al triennio; che i Ministri della salute e
dell’economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo
che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio
economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli
adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173; VISTO l’articolo 1, commi 98 e 107, della richiamata
legge 311/2004 in materia di contenimento della spesa del personale; VISTO l’Intesa Stato-Regioni
del 23 marzo 2005, in attuazione dell’ articolo 1, commi 173 e 180 della legge
30 dicembre 2004, n. n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005; VISTO
il Patto per la salute, su proposta del Ministro della salute e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre
2006 ( Rep Atti n.2548/CSR.); VISTO
l’articolo 1, commi da 796 a 808 della legge 27 dicembre 2006, n.297 che
recepisce quanto previsto dal Patto per la salute di cui all’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 ; VISTO
il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in particolare l’articolo 4 in materia di
commissari ad acta per le regioni
sottoposte ai Piani di rientro che siano risultate inadempienti; VISTO
il Patto per la salute, su proposta del Ministro della salute e del Ministro
dell’economia e delle finanze, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre
2009 ( Rep Atti n243/CSR.); VISTO
l’articolo 2, commi da 66 a 101 della legge 23 dicembre 2009, n.191 e
successive modifiche e integrazioni che recepisce quanto previsto dal Patto per
la salute, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009; VISTO
il decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n.122 che all’articolo 11 detta disposizioni in materia di
controllo della spesa sanitaria; VISTO
il decreto legge 5 agosto 2010, n.125 convertito, con modificazioni dalla legge
1° ottobre 2010, n.163 che, all’articolo 2-bios detta disposizioni in materia
di personale per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi
dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311; VISTO il decreto-legge
6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135 ed in particolare l’articolo 15, che tra l’altro: - fissa misure di razionalizzazione della spesa per
acquisti di beni e servizi e ulteriori misure in campo sanitario per l'anno
2012; -dispone che, per gli anni 2013 e
seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il 15
novembre 2012, del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle misure, fermo restando
l'importo complessivo degli obiettivi finanziari annuali; - prevede che in
funzione delle disposizioni recate dal medesimo articolo il livello del
fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento,
previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per
l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro
per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; - prevede, a decorrere dall'anno 2013, che la
quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente
legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta
dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149, è
annualmente pari allo 0,25 per cento delle predette risorse; VISTO il decreto-legge 13 settembre n.158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, che, all’articolo 1, comma 5
prevede che nell'ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, vengono definiti modalità, criteri e procedure
per valorizzare, ai fini della formazione specifica in medicina generale,
l'attività remunerata svolta dai medici in formazione presso i servizi
dell'azienda sanitaria e della medicina convenzionata e che, all’articolo 5
prevede l’aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie
croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia, da approvarsi, nel rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni parlamentari
competenti, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso
all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle
specifiche esigenze; CONSIDERATO
che la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale in
attuazione dell’articolo 119 della Costituzione prevede, tra l’altro, che il
Governo nell’ambito del disegno di legge finanziaria, previo confronto nella sede
della Conferenza Unificata, proponga con
il Patto di convergenza, norme di
coordinamento dinamico della finanza pubblica per realizzare l’obiettivo della
convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo,
per i quali , in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, si prevede
l’attivazione di un “Piano per il conseguimento degli obiettivi di
convergenza”; VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
recante disposizioni in materia di
autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché
di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario e,
in particolare l’articolo 27 che ha previsto che, a decorrere
dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard deve essere
determinato, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei
livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed
appropriatezza, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, applicando a tutte le
regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento;
VISTO il richiamato decreto
legislativo n.68 del 2011 che, all’articolo 30 detta disposizioni transitorie
per l’anno 2012 e prevede che il Ministro della salute, in fase di prima
applicazione, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, implementa un sistema
adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell’uniformità
dell’assistenza in tutte le Regioni ed effettua un monitoraggio costante
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, anche al fine degli adempimenti
di cui all’articolo 27, comma 11 del medesimo decreto; VISTO
il richiamato decreto legislativo n.68 del 2011 che agli articoli 35 e 36
istituisce la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica,
nell’ambito della Conferenza Unificata cui
è attribuito, tra gli altri, il compito di concorrere alla definizione
del Patto di convergenza e alla ripartizione degli obiettivi di finanza
pubblica; di avanzare proposte per la determinazione degli indici di virtuosità
e dei relativi incentivi e per la
fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo
principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;
di verificare l'utilizzo dei fondi stanziati per gli interventi speciali
ai sensi dell'articolo 16 della citata legge n. 42 del 2009;assicurare
la verifica periodica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario dei
comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni; assicurare la verifica delle relazioni
finanziarie fra i diversi livelli di governo e l'adeguatezza delle risorse
finanziarie di ciascun livello di governo rispetto alle funzioni svolte,
proponendo eventuali modifiche o adeguamenti al sistema; verificare la
congruità dei dati e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite
dalle amministrazioni territoriali; verificare periodicamente la realizzazione
del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard nonché agli
obiettivi di servizio; vigilare sull'applicazione dei meccanismi di premialità,
sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento; VISTA
la legge 27 dicembre 2013, n.147, recante “ Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge di stabilità 2014) “, che,
in particolare all’articolo 1, comma 234
stabilisce che, limitatamente all’anno 2013, la percentuale per le forme
premiali è pari allo 0,30; VISTO
il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante: “Misure urgenti per competitività e la giustizia sociale” CONSIDERATO
quanto disposto dall’articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le Regioni ed il Governo concordano che
attraverso l’intesa in Conferenza Stato
– Regioni daranno applicazione agli obiettivi economico finanziari a cui le
Regioni saranno chiamate. Conseguentemente il MEF provvederà ai relativi atti. VISTA
la lettera in data 9 luglio 2014 con la quale il Ministero della salute ha
trasmesso lo schema dell’intesa in oggetto, convenuto con la Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e sul quale è stato
acquisito l’assenso del Ministero dell’economia e finanze; CONSIDERATO che, in pari data, il predetto documento è
stato diramato dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ai Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, recandolo per
conoscenza alle Amministrazioni centrali e al Presidente della Conferenza delle
regioni e delle Province autonome; CONSIDERATO
altresì che il suddetto documento, nel corso della dell’odierna seduta e come
risulta dal verbale della seduta medesima, è stato concordemente emendato
relativamente a: penultimo “ VISTO”;
quarto paragrafo delle premesse; secondo
alinea, comma 1, dell’articolo 1; comma 9 dell’articolo 1; comma 14
dell’articolo 5; comma 2 dell’articolo 11; commi 7 e 9 dell’articolo 12; commi
2 e 4 - secondo paragrafo, lettere b,c,d,e - e comma 5 dell’articolo 22; comma 2 – comma 2, -
secondo e terzo paragrafo - dell’articolo 28; comma 1dell’articolo 29; comma 2
dell’articolo 30. ACQUISITO,
nel corso dell’odierna seduta e come risulta dal verbale della seduta medesima,
l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
sul testo della presente intesa; SANCISCE INTESA tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini
sotto indicati: PREMESSE ISTITUZIONALI La
sottoscrizione del nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 si
inserisce, com’è ben noto, in un contesto generale economico, politico e
sociale caratterizzato da un’estrema complessità e, nel settore sanitario,
nell’ambito dell’attuale assetto di riparto di competenze tra Stato e Regioni. Il
nuovo Patto non può prescindere dal contesto politico-istituzionale entro cui
si realizzerà, ciò alla luce della rilevanza che la “tutela della salute”
assume nel vigente quadro costituzionale. Il rinnovato contratto fra Governo e Regioni
per la Salute dei cittadini, va collocato in una cornice di sistema certa, ben delineata nelle funzioni e nei
ruoli di entrambi i livelli di governo (Stato e Regioni) e di tutti i soggetti
istituzionali che operano nel SSN. In
tale direzione va potenziato l’intero sistema di governance della sanità. Occorrono strumenti forti e necessari per
assicurare la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale, per garantire
l’equità e l’universalità del sistema, nonché i Livelli essenziali di
assistenza (LEA) in modo appropriato ed uniforme. Dovranno,
altresì, essere rivisti gli assetti organizzativi dei servizi sanitari
regionali, individuando le dimensioni ottimali delle aziende al fine di
migliorare la qualità e l’efficienza nella gestione dei servizi stessi in
un’ottica di complessiva razionalizzazione e riduzione dei costi, e in funzione
del grado di centralizzazione, tendenzialmente sovraziendale, delle attività di
amministrazione generale e di supporto tecnico logistico, con particolare e
prioritario riferimento all’acquisto di beni e servizi, al reclutamento ed alla
gestione degli aspetti retributivi, contributivi e previdenziali del personale,
ai sistemi informatici e all’area tecnico-professionale. Vanno
quindi definite le regole rafforzando e qualificando la sinergia e la
cooperazione fra Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e le Regioni. Da
questo quadro istituzionale discendono le disposizioni del presente Patto. Esse
testimoniano l’impegno congiunto di Governo e Regioni di attuare importanti e
concrete misure di programmazione della spesa sanitaria, con l’obiettivo di
razionalizzarla, creando anche spazi finanziari da reinvestire nel settore
della sanità. Il nuovo Patto ha l’ambizione di considerare il Sistema salute con
un insieme di attori che costituiscono valore per il Sistema Paese. La salute è
vista non più come una fonte di costo, bensì come un investimento economico e
sociale. Per questo si delineano percorsi chiari di interazione con i territori
e le altre amministrazioni centrali per rafforzare la ricerca e lo sviluppo nel
settore biomedico. Grazie alla interazione tra le istituzioni interessate si
persegue l’obiettivo, da un lato, di monitorare il prezzo dei farmaci e dei
dispositivi, dall’altra di offrire i migliori prodotti per la salute dei
cittadini e, nel contempo, di promuovere lo sviluppo del settore. Il
nuovo Patto della salute andrà monitorato nella sua attuazione con senso di
responsabilità e in un rapporto di leale collaborazione fra le parti, attraverso
un Tavolo politico permanente fra la il Governo e la Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, una sorta di
cabina di regia a cui è, tra l’altro, demandata l’elaborazione di proposte per
la spending review interna al settore
sanitario. ART.1 Determinazione
del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e dei fabbisogni regionali-
costi standard e Livelli Essenziali di Assistenza
1.Al
fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre lo Stato: -
è
confermato in 109.928.000.000 euro per l’anno 2014; -
è
fissato in 112.062.000.000 euro per l’anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l’anno 2016, salvo
eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico,
nel qual caso si rimanda a quanto previsto all’articolo 30 comma 2; 2. Il riparto delle predette
disponibilità finanziarie deve tenere conto dell’Accordo politico raggiunto in
sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 19 dicembre
2013 ossia la necessità di rivedere e riqualificare i criteri di cui all’articolo
27 del d.lgs 68/2011 sulla “determinazione dei costi e dei fabbisogni standard
regionali”, tenendo conto del trend di miglioramento per il raggiungimento
degli standard di qualità e attraverso nuove modalità di pesature, da definire
entro il 31 luglio 2014, secondo i criteri già indicati dall’art.1 comma 34,
della Legge 662/96. A tal
fine, la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome dà attuazione a quanto previsto dall’Accordo del 19
dicembre 2013, di cui al periodo precedente, a valere dall’anno 2014. In ogni
caso la revisione dei criteri non può mettere in discussione il principio dei
costi standard. 3.Nell’ambito
delle disponibilità di cui al comma 1, con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato, d’intesa con
la Conferenza Stato-Regioni, si provvede, entro il 31 dicembre 2014, all’
aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, in attuazione dei principi di equità, innovazione ed appropriatezza
e nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica. 4. I risparmi derivanti
dall’applicazione delle misure contenute nel Patto rimangono nella
disponibilità delle singole regioni per finalità sanitarie. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 80, della legge 191/2009, si
conviene altresì che eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario
nazionale effettuati dalle regioni rimangano nella disponibilità delle regioni
stesse per finalità sanitarie. 5. Le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare la quota
complessiva annua spettante a valere sul riparto della quota vincolata degli
obiettivi di carattere prioritario del Piano sanitario nazionale per la
realizzazione di alcune o tutte le linee progettuali proposte dal Ministero
della Salute ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
ad integrazione delle risorse ordinariamente preordinate a tali aree di
attività. Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano le linee
progettuali da realizzare, in coerenza con gli obiettivi dei Programmi
operativi approvati. Resta comunque inteso che dette quote, così come il
finanziamento di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalità
extrasanitarie. Si
conviene che le risorse vincolate assegnate alle Regioni siano utilizzate non
solo per gli obiettivi di piano ma anche per gli obiettivi prioritari definiti nell’ambito del presente Patto per
la salute, purchè dedicati e finalizzati al miglioramento dell’erogazione dei
Lea. 6. A
decorrere dall’anno 2014, con riferimento alle quote a destinazione vincolata
individuate dalle seguenti leggi speciali: -
legge
31 marzo 1980, n. 126 (hanseniani) e legge 27 ottobre 1993, n. 433
(rivalutazione del sussidio); -
legge
5 giugno 1990, n.135 (AIDS); -
legge
23 dicembre 1993, n.548 e legge 14 ottobre 1999, n.362 (fibrosi cistica); -
decreto
legislativo 16 luglio 2012, n.109 (emersione lavoro stranieri) gli
specifici criteri di riparto ivi stabiliti sono sostituiti dalla quota di
accesso derivante dalla ripartizione del fabbisogno sanitario indistinto
standard regionale, da ripartirsi secondo quanto indicato al comma 2 del
presente articolo. Al
fine di velocizzare e semplificare l’attribuzione alle regioni delle risorse
destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, le restanti
quote vincolate per il finanziamento delle finalità di cui alle seguenti leggi: -
articolo
5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n.27 convertito nella legge 8 aprile 1988,
n.109 (borse di studio dei MMG); -
articolo
35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (extracomunitari irregolari); -
articolo
72 della legge 23 dicembre 1998, n.448 ( fondo esclusività); vengono
ripartite alle regioni annualmente in sede di predisposizione della proposta di
riparto della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale. Per
gli importi delle singole linee di finanziamento ed i relativi criteri di
riparto, si fa riferimento all’ultimo atto formale disponibile relativo a
ciascuna delle specifiche proposte di riparto, su cui è stata acquisita la
prevista Intesa da parte della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, operando i relativi aggiornamenti dei
dati presi a riferimento, laddove disponibili alla data di predisposizione
della predetta proposta di riparto. Con
riferimento alle quote vincolate per il finanziamento delle finalità di cui
alle seguenti ulteriori leggi nazionali: -
Articolo
7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.230 (medicina penitenziaria per i
tossicodipendenti); -
Articolo
2 comma 283 della legge 24 dicembre 2007, n.244 e s.m.i. (medicina
penitenziaria); -
Articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre
2011, n.211 convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n.9 e s.m.i.
(superamento OPG) in
fase di prima applicazione, per l’anno 2014 il relativo riparto alle singole
regioni e province autonome viene effettuato sulla base dei criteri definiti
nell’ultimo atto formale disponibile relativo a ciascuna delle specifiche proposte
di riparto, su cui è stata acquisita la prevista Intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, operando i
relativi aggiornamenti dei dati presi a riferimento, laddove disponibili alla
data di predisposizione della predetta proposta di riparto. Dall’anno 2015, il
riparto delle singole linee di finanziamento dovrà tenere conto di eventuali
modifiche dei criteri di riparto individuate nell’ambito del Tavolo di consultazione
permanente sulla sanità penitenziaria di cui all’allegato A del DPCM 1° aprile
2008, da approvarsi con apposito accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, operando i relativi aggiornamenti dei
dati presi a riferimento, laddove disponibili alla data di predisposizione
della predetta proposta di riparto. Restano
vincolate in favore degli altri enti (CRI, Cassa Depositi e Prestiti, Istituti
zooprofilattici sperimentali, Università per il concorso del finanziamento dei
trattamenti in favore dei medici specializzandi, Centro Nazionale Trapianti) le
risorse individuate dalle leggi specifiche per le finalità ivi previste. Il
Governo, in sede di predisposizione delle necessarie modifiche normative, si
impegna a precisare che gli specifici obiettivi delle leggi che confluiscono
dovranno essere mantenuti, tenuto conto dei fabbisogni emergenti per singola
realtà regionale. 7. Resta,
altresì, stabilito che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuarsi nel
proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di
investimento accompagnati da un’adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa
sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuarsi anche in sede di
predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui
all’articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (cosiddetta
analisi fonti-impieghi). 8. Il Ministro della
salute, in attuazione dell’articolo 30 del decreto legislativo n.68 del 2011
presenta alla Conferenza Stato-Regioni, per la prevista Intesa, entro il 31 dicembre 2014, un documento di
proposte per implementare un
sistema adeguato di valutazione della
qualità delle cure e dell’uniformità dell’assistenza sul territorio
nazionale ai fini del monitoraggio costante dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi, nonché degli adempimenti di cui all’articolo 27,
co. 11 del decreto legislativo n.68/2011. 9.
Si conviene che, con il decreto previsto
dall’articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191, da
adottarsi entro il 31 ottobre 2014, sono stabiliti, nell’ambito della
disponibilità di cui all’articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
ulteriori criteri condivisi per le forme premiali, che riguardano anche le
Regioni che hanno assicurato trend di miglioramento ivi compresi quelli riguardanti
l’erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza, nell’ambito delle
disponibilità finanziarie di cui al comma 1. ART. 2 Mobilità transfrontaliera 1.Al fine di garantire una omogenea
applicazione in tutte le Regioni del decreto legislativo D.Lgs 4 marzo 2014
n.38, recante “Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione
dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera,
nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il
riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro”, si
conviene di procedere ad una tempestiva adozione delle linee guida previste
dall’articolo 19, comma 3, del suddetto decreto legislativo, entro il 31
ottobre 2014, adottando una modalità di
progressiva implementazione delle stesse, al fine di fornire tempestivamente le
istruzioni più urgenti in fase di prima applicazione, riguardanti in
particolare i criteri di autorizzazione e rimborso e le relative procedure
amministrative, garantendo successivamente ulteriori indicazioni ed
aggiornamenti anche in base alle problematiche rilevate dalla casistica trattata. 2.
Si conviene altresì di procedere all’analisi sistematizzata, ai fini di una loro
eventuale revisione e/o modificazione, e/o integrazione, delle
norme che consentono il ricorso
all’assistenza sanitaria all’estero, attesa la complessa applicazione delle
stesse in modo omogeneo sul territorio nazionale e al fine di offrire le
massime garanzie di tutela ai cittadini e realizzare nel contempo un costante
monitoraggio della mobilità internazionale, per individuare e contenere
fenomeni di ricorso inappropriato alle cure. Ai fini di quanto sopra, si conviene
di istituire un apposito gruppo di lavoro Ministero della salute, Agenas e
Regioni per l’esame delle suddette norme, a partire dal decreto legislativo del
4 marzo 2014 n. 38, ai Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 e la legge n.595/1985
e dai relativi provvedimenti di attuazione, e per la formulazione di eventuali
proposte da approvarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro il 31
dicembre 2014. 3. Si conviene che le Regioni si
impegnano a istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, contact-point
regionali, in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4
marzo 2014, n.38 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all’assistenza sanitaria transfrontaliera, per consentire un efficace scambio
di informazioni con il Punto di contatto
Nazionale, istituito presso il Ministero della salute ai sensi del medesimo decreto legislativo, per consentire al paziente di compiere una
scelta informata più adeguata al suo caso clinico. ART. 3 Assistenza
Ospedaliera 1.
Si conviene, sull’adozione del regolamento di definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, in attuazione
dell’articolo 15, comma 13, lettera c) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 2.
Si conviene di stipulare entro il 31 ottobre 2014 l’Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003 n.131, sugli indirizzi per realizzare la continuità
assistenziale dall’ospedale al domicilio del cittadino-paziente. 3.
In coerenza e a sviluppo di quanto previsto dal Piano di Indirizzo per la
Riabilitazione del 10 febbraio 2011, e in linea con i principi di
riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera contenuti nel suddetto Piano, si
conviene sulla necessità di definire entro sei mesi dalla stipula del presente
Patto, un documento di indirizzo che individui criteri di appropriatezza di
utilizzo dei vari setting riabilitativi, per garantire alla persona con
disabilità un percorso riabilitativo integrato all'interno della rete
riabilitativa. ART. 4 Umanizzazione delle cure 1
Nel rispetto della centralità della persona nella sua interezza fisica, psicologica
e sociale, le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad attuare interventi
di umanizzazione in ambito sanitario che coinvolgano gli aspetti strutturali,
organizzativi e relazionali dell’assistenza. 2
In coerenza con quanto previsto nell’Accordo Stato Regioni del 20 febbraio 2014
sulla proposta del Ministero della salute sulle linee progettuali per
l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi
dell’articolo 1, comma 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, per la
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale,
a decorrere dal 2013 e per tutta la vigenza del presente Patto, il Ministero
della salute propone un documento contenente gli ambiti prioritari di
intervento al fine di dare attuazione all’umanizzazione delle cure, da sancire
con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’art. 4 del
d.lgs 28 agosto 1997 n. 281. 3.
Si conviene di predisporre un programma annuale di umanizzazione delle cure che
comprenda la definizione di almeno un’attività progettuale in tema di
formazione del personale ed un’attività progettuale in tema di cambiamento
organizzativo, indirizzato prioritariamente alle seguenti aree assistenziali:
Area critica, Pediatria, Comunicazione, Oncologia, Assistenza domiciliare. 4.
Al fine di monitorare il grado di soddisfazione dei cittadini è previsto
l’utilizzo sistematico e continuativo di strumenti di valutazione della qualità
percepita. Tali strumenti, omogenei e condivisi in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, dovranno essere utili a valutare eventuali scostamenti della
percezione della qualità erogata rispetto alla qualità “progettata” e consentire l’avvio delle coerenti azioni di
miglioramento nello specifico contesto dell’umanizzazione delle cure. ART.5 Assistenza
territoriale 1. Al
fine di promuovere un modello multiprofessionale ed interdisciplinare, le
Regioni, nell’ambito delle propria autonomia decisionale ed organizzativa,
istituiscono le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) e le Aggregazioni
Funzionali Territoriali (AFT)quali forme organizzative della medicina
convenzionata, integrata con personale
dipendente del SSN come previsto dal comma 2 dell’art. 1 della legge 189/2012 , per
l’erogazione delle cure primarie. Esse perseguono obiettivi di salute e di
attività definiti dall’Azienda sanitaria e dal Distretto, secondo un
modello-tipo coerente con i contenuti degli ACN e definito dalle Regioni al
fine di garantire uniformità assistenziale. 2. Le
UCCP costituiscono forme organizzative complesse, che operano in forma
integrata all’interno di strutture e/o presidi individuati dalle Regioni, con una sede di riferimento ed eventuali altre
sedi dislocate sul territorio. Il carattere multiprofessionale delle UCCP è
garantito dal coordinamento tra le diverse professionalità, con particolare
riguardo all’integrazione tra la medicina specialistica e la medicina generale.
Le UCCP possono avvalersi, qualora previsto dalla programmazione regionale,
di professionisti accreditati ai sensi della normativa vigente, nei limiti dei
contratti stipulati dalla Regione e dalle Asl ai sensi dell’art. 8 quinquies
del d.lgs. 502/92 e s.m.i., e nel rispetto dei vincoli di spesa previsti
dalle disposizioni vigenti. 3. Ogni
AFT della medicina generale e della pediatria è funzionalmente collegata ad una
UCCP. Le AFT
della medicina generale, che coprono un bacino di utenza riferito a non più di
30.000 abitanti, rappresentano l’insieme dei professionisti che hanno in carico
il cittadino che esercita la scelta nei confronti del singolo medico. Entro sei
mesi dalla stipula dei nuovi ACN, e comunque non oltre la vigenza del presente
Patto, le AFT e le UCCP costituiscono le uniche forme di aggregazione dei
medici di medicina generale e Pediatri di Libera Scelta, sostituendo le diverse
tipologie di forme associative della medicina generale e le altre tipologie di
aggregazioni funzionali e/o strutturali realizzate nelle varie Regioni (di cui
all’art. 54 dell’ACN 2009). 4.La UCCP è una forma organizzativa complessa ed è
strutturata come un sistema integrato di servizi che concorre alla presa in
carico della comunità di riferimento, in continuità con le AFT e i medici di
Medicina Generale nonché i Pediatri di Libera Scelta che le compongono,
garantendo: l’accoglienza, la collaborazione e l'integrazione tra i
professionisti e gli operatori (sanitari, sociosanitari e sociali), la
condivisione e l’applicazione dei percorsi assistenziali, l’autonomia e la
responsabilità professionale, la valorizzazione delle competenze con chiara
definizione dei ruoli e delle responsabilità, un approccio proattivo e di
iniziativa nei confronti dei malati cronici, la partecipazione responsabile dei
Medici di Medicina Generale ed dei Pediatri di Famiglia nel governo della
domanda e nell’organizzazione dei servizi, alla sostenibilità economica. 5. La UCCP è di norma organizzata in sede unica, pur
potendo prevedere sedi accessorie opportunamente collegate attraverso
un’adeguata rete telematica. E’ integrata nella rete telematica aziendale e/o
regionale. Le UCCP e le AFT hanno come compiti essenziali: • assicurare l’erogazione delle prestazioni
territoriali (medicina generale tramite le AFT, assistenza infermieristica, attività territoriale ambulatoriale e
domiciliare, attività specialistica, servizi
di supporto), • garantire la continuità dell'assistenza mediante l’utilizzo della ricetta
elettronica dematerializzata e il continuo aggiornamento della scheda sanitaria
individuale informatizzata e del FSE; • garantire l’accessibilità all’assistenza
territoriale per tutto l’arco della giornata per tutti i giorni della
settimana, avvalendosi dei professionisti del ruolo unico della Medicina
Generale. • garantire la continuità dell’assistenza nelle
tre declinazioni (relazionale, gestionale ed informativa), prevedendo
l’applicazione di percorsi assistenziali condivisi e l’integrazione informativa
tra le componenti della medicina convenzionata e la rete distrettuale ed
ospedaliera. 6. La
UCCP ha un assetto organizzativo definito
ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali in materia, è parte
fondamentale ed essenziale del Distretto,
integrandosi all’interno della
rete dei servizi distrettuali ed aziendali e permettendo una relazione diretta
tra l’assistenza territoriale e gli altri nodi della rete assistenziale. 7. In
continuità con quanto previsto nell’Accordo Stato Regioni del 20 febbraio
2014, le Regioni provvedono a definire
con specifici atti di indirizzo la promozione della medicina di iniziativa e
della Farmacia dei servizi, quale modello assistenziale orientato alla
promozione attiva della salute, anche tramite l’educazione della popolazione ai
corretti stili di vita, nonché alla assunzione del bisogno di salute prima
dell’insorgere della malattia o prima che essa si manifesti o si aggravi, anche
tramite una gestione attiva della cronicità. 8. Sono definiti tramite Accordi
Stato-Regioni i nuovi standard organizzativi del Distretto in grado di orientare il suo ruolo strategico nella costituzione
di reti assistenziali a baricentro territoriale, e di facilitatore dei processi
di integrazione e di tutela della salute dei cittadini al fine di assicurare la
qualità delle prestazioni erogate dai professionisti convenzionati nell’ambito
delle UCCP e AFT e dagli altri
servizi territoriali, consentendo di assicurare una migliore risposta
assistenziale ai bisogni delle persone affette da patologie croniche,
contribuendo così a ridurre i tassi di ricovero e gli accessi impropri al DEA. 9. Nell’ambito dei processi di attivazione delle AFT
e delle UCCP, alla luce di quanto sancito dall’Intesa Stato Regioni del 25
luglio 2012, dovrà essere prevista a livello distrettuale una figura medica
formata ed esperta sulle tematiche legate alla terapia del dolore. 10. In
continuità con quanto previsto nell’Accordo Stato Regioni del 20 febbraio 2014
e in riferimento all’Accordo Stato Regioni del 5 maggio 2011 (Rep. Atti
N.44/CU), al fine di migliorare la qualità dell’assistenza delle persone in
condizione di Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza nella fase degli
esiti, le Regioni provvedono a definire soluzioni sia di assistenza domiciliare
integrata, che di assistenza residenziale in Speciali Unità di Accoglienza
Permanente. 11. Per la verifica della reale attuazione della
riorganizzazione delle cure primarie e per il monitoraggio della
appropriatezza, qualità, efficacia ed efficienza dell’erogazione
dell’assistenza, la Cabina di regia del NSIS, ai sensi dell’articolo 3
dell’intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005,
determina le modalità e i tempi di realizzazione, i contenuti informativi, il
periodico aggiornamento nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
(NSIS), del sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell’ambito delle cure primarie, anche attraverso l’utilizzo delle
infrastrutture del sistema Tessera sanitaria, di cui all’articolo 50 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, senza ulteriori oneri a carico della
contrattazione nazionale per la medicina generale, per la pediatria di libera
scelta e per la specialistica ambulatoriale, nonché dei pertinenti accordi
integrativi. Resta fermo quanto previsto in materia di interconnessione a
livello nazionale dei flussi informativi su base individuale dall’articolo 15,
comma 25-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 12. Con riferimento alla decisione europea per
l’attivazione del numero 116.117 dedicato al servizio di cure mediche non
urgenti, al fine di armonizzare la situazione italiana con quella di altri
paesi europei, il Ministero della Salute chiede all’Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni ai sensi dell’art. 14 della Delibera 52/12/CIR,
l’assegnazione del numero a valenza sociale, “116-117”, per il Servizio di
Guardia Medica non urgente. Con apposito Accordo tra le Regioni ed il Ministero
della Salute, saranno definite le modalità e i tempi per la realizzazione del
numero unico “116-117” su tutto il territorio nazionale; successivamente le
Regioni - in quanto Enti utilizzatori del numero- provvederanno ad
effettuare tutte le necessarie operazioni tecniche per implementarne l’utilizzo.
13. In
continuità con quanto previsto nell’Accordo Stato Regioni del 20 febbraio 2014,
con riferimento all’integrazione tra sistema di emergenza urgenza e servizi di
continuità assistenziale, le Regioni adottano specifici provvedimenti, per
assicurare percorsi differenziati coerenti per l’assistenza in emergenza
urgenza e per la gestione dei codici di minore gravità, ai sensi dell’Accordo
Stato Regioni del 7 febbraio 2013. 14. Le
Regioni, sulla base della propria programmazione e tenendo conto dei diversi
livelli di servizio, provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di
forme organizzative di cui alla lettera b-bis), dell’articolo 1, comma 4 della
legge n.189 del 2012 sulla base dell’ACN e
dei conseguenti accordi
regionali e aziendali, anche riutilizzando le risorse precedentemente destinate alla
remunerazione dei fattori produttivi. 15. Per un efficientamento del settore delle cure
primarie, si conviene che è importante una ridefinizione dei ruoli, delle
competenze e delle relazioni professionali con una visione che assegna a ogni professionista responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni e obiettivi,
abbandonando una logica gerarchica per perseguire una logica di governance
responsabile dei professionisti
coinvolti prevedendo sia
azioni normativo/contrattuali che percorsi formativi a sostegno di
tale obiettivo.
16. Al fine di assicurare la progressiva
qualificazione ed efficientamento delle reti di assistenza territoriale, le
Regioni sviluppano indicatori di processo, che tengano comunque conto delle
specificità di contesto delle singole realtà locali. Presidi territoriali/Ospedali di
comunità 17. Al fine di promuovere la riduzione
dei ricoveri inappropriati ed i percorsi di deospedalizzazione, garantendo
un’omogenea risposta assistenziale territoriale in tutto il territorio
nazionale, si fa riferimento a quanto rappresentato al punto 10.1 Ospedali di
comunità di cui allo schema
di regolamento recante “Definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all’assistenza ospedaliera, in attuazione dell’art.1, comma 169 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 15, comma 13, lettera c)
del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n.135”, e si conviene di stipulare, entro il 31 ottobre
2014, un’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi di tali presidi, in cui l’assistenza medica è
assicurata dai medici di medicina generale o dai PLS o da altri medici
dipendenti o convenzionati con il SSN e che effettuano ricoveri brevi per casi
non complessi, che necessitano: - di interventi sanitari potenzialmente
erogabili a domicilio, ma che necessitano di ricovero in queste strutture in
mancanza di idoneità del domicilio (strutturale e familiare), - di assistenza/sorveglianza sanitaria
infermieristica continuativa, anche notturna, non erogabile a domicilio, L’intesa definisce altresì gli appropriati percorsi
clinico-assistenziali, autorizzativi e tariffari di tali strutture, nonché gli standard dei posti
letto territoriali. 18. La Cabina di regia del NSIS, ai sensi
dell’articolo 3 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato,
le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23
marzo 2005, determina le modalità e i tempi di realizzazione, i contenuti
informativi e il periodico aggiornamento nell’ambito del Nuovo Sistema
Informativo Sanitario (NSIS), per il monitoraggio delle prestazioni erogate
nell’ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di
comunità. Specialistica
ambulatoriale 19. In vista dell’adozione del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, nei termini di cui al comma 2 dell’articolo 1 resta
confermato che la lista dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui
all’allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001, è integrata dalle Regioni e dalle
Province Autonome in base alla lista contenuta negli elenchi A e B allegati al
Patto per la salute 2010-2012. Si conferma che le Regioni e le
Province Autonome assicurano l‘erogazione
delle prestazioni già rese in regime di ricovero ordinario, in regime di
ricovero diurno ovvero, previo il loro inserimento nel nomenclatore
dell’assistenza specialistica ambulatoriale con specifica definizione e
relativo codice, in regime ambulatoriale. Ai fini dell’inserimento nel
nomenclatore, le Regioni e le Province Autonome provvedono a individuare per le
singole prestazioni o per pacchetti di prestazioni la definizione, la codifica,
le eventuali limitazioni all’erogazione (H, R, ecc.) e, in via provvisoria,
adeguati importi tariffari e adeguate forme di partecipazione alla spesa,
determinati in maniera da assicurare minori oneri a carico del Servizio
sanitario nazionale rispetto alla erogazione in regime ospedaliero, provvedendo
alla trasmissione telematica di tali informazioni al Sistema Tessera Sanitaria
e tenendo conto dei procedimenti di controllo (ex DM 11/12/2009) delle
eventuali esenzioni dalla compartecipazione alla spesa. 20. Il Ministero della salute, il Ministero
dell’economia e delle finanze e le Regioni istituiscono un tavolo di lavoro per
rendere omogenea la codifica delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale e per aggiornare e ottimizzare il sistema di rilevazione e
trasmissione delle informazioni riguardo le prestazioni erogate, allo scopo di
consentire la corretta lettura ed interpretazione dei dati relativi
all’assistenza specialistica ambulatoriale inseriti dalle Regioni nel Sistema Tessera Sanitaria ai sensi dell’articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Tale tavolo di lavoro individuerà anche le modalità per la
trasmissione telematica al NSIS dei tariffari regionali e dei
relativi aggiornamenti. Piano nazionale della
cronicità 21. Al fine di definire le principali linee di
intervento nei confronti delle principali malattie croniche, il Ministero della
salute, entro il 31 dicembre 2014, predispone il “Piano nazionale della
cronicità” da approvare con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e di Bolzano. Sistema
informativo sulle prestazioni delle strutture territoriali della riabilitazione 22. La
Cabina di regia del NSIS, ai sensi dell’articolo 3 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005,
determina le modalità e i tempi di realizzazione, i contenuti informativi e il
periodico aggiornamento del sistema informativo per il monitoraggio delle
prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le
strutture ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). Assistenza sanitaria nelle isole minori 23. Al fine di monitorare i livelli di
assistenza erogati nei comuni delle piccole isole, in accordo con le Regioni
interessate, è istituito, entro il 31 dicembre 2014, con specifico Accordo
Stato Regioni, l’Osservatorio nazionale per la verifica dell’assistenza
sanitaria erogata nelle isole minori sulla base di documento tecnico che ne
definisca le caratteristiche e le funzioni, elaborato da un gruppo di lavoro
dedicato presso il Ministero della Salute, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti di detto Osservatorio non spetta alcun
compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione
ai lavori dello stesso. Assistenza in emergenza urgenza territoriale 118 24. Con
riferimento alle funzioni di emergenza urgenza svolte dalle centrali operative
118 nella fase di coordinamento e gestione delle richieste di soccorso
sanitario, si conviene sulla necessità di definire il bacino di utenza
delle centrali operative in relazione alla disponibilità delle nuove
tecnologie informatiche e telefoniche affidando ad Agenas tale compito. Tali
tecnologie permettono di rendere più sicuro e standardizzato il coordinamento
degli interventi di soccorso, consentono di gestire elevati volumi di
attività, di ridurre i punti di ricezione delle chiamate e di
attivare funzioni operative integrate e interagenti a livello regionale. La
definizione di più ampi bacini di utenza deve essere accompagnata da
soluzioni tecnologiche e operative che garantiscano altresì
l’interoperabilità delle centrali 118, a livello interregionale, sia negli
interventi in caso di catastrofe/maxiemergenza sia nella gestione delle
attività nelle aree di confine (es. elisoccorso). 25.
Nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1, al fine di garantire
l’attuazione della Direttiva di Servizio Universale 2002/22/CE (recepita
con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, all'art. 76)
relativa all’attivazione su tutto il territorio nazionale del Numero
Unico Europeo di Emergenza 112, le Regioni dovranno adeguare le
tecnologie e le procedure delle centrali operative 118, realizzando gli
interventi tecnico operativi di competenza necessari, con l’obiettivo di
garantire la ricezione, la localizzazione e la gestione delle chiamate dei
cittadini che richiedono il soccorso sanitario formando il Numero Unico Europeo
112. Tali adeguamenti dovranno essere conformi alle indicazioni del Ministero
dell’Interno che, in base all’art. 75 bis, comma 2, del decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259 ha poteri di indirizzo e coordinamento per
l'attuazione del NUE 112 anche attraverso il ricorso ai centri unici di risposta”.
26. Con
riferimento alle funzioni di emergenza e urgenza a livello territoriale si
conviene sulla necessità di procedere, mediante la stipula di un Accordo Stato-
Regioni, alla individuazione dei criteri per l’accreditamento dei servizi di
trasporto e soccorso sanitario, definendo la dotazione delle attrezzature
e dei presidi, l’allestimento dei mezzi di soccorso e i requisiti di dotazione
organica quali-quantitativa del personale, per livello funzionale di base e
avanzato, al fine di garantire l’erogazione di un livello uniforme di
assistenza in emergenza, in attuazione anche alla norma europea EN 1789/2007
che definisce i requisiti e le dotazioni di apparecchiature delle autoambulanze
utilizzate per il trasporto e la cura del paziente. 27.
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 6 Assistenza socio sanitaria 1.Le
attività indicate al presente articolo sono effettuate nei limiti delle risorse
previste a legislazione vigente per gli ambiti di intervento individuati nei
successivi commi. 2.Le
regioni disciplinano i principi e gli
strumenti per l’integrazione dei servizi e delle attività sanitarie,
sociosanitarie e sociali, particolarmente per le aree della Non
Autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta e dell’età
evolutiva, dell’assistenza ai minori e delle dipendenze e forniscono
indicazioni alle ASL ed agli altri enti del sistema sanitario regionale per
l’erogazione congiunta degli interventi, nei limiti delle risorse programmate
per il Ssr e per il Sistema dei servizi sociali per le rispettive competenze. 3.L’accesso
alla rete integrata dei servizi sociosanitari avviene tramite un “punto unico”
che indirizza il cittadino al percorso sociosanitario e socioassistenziale
adeguato alle sue condizioni e necessità.
4.Per
l’individuazione del setting di
erogazione delle prestazioni sociosanitarie (domiciliare, territoriale
ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale) e l’ammissione ad un livello
appropriato di intensità assistenziale si fa ricorso alla valutazione
multidimensionale effettuata con uno strumento valutativo del quale sia stata
verificata la corrispondenza con gli strumenti già concordati dalle Regioni con
il Ministero della salute. 5.La
valutazione multidimensionale accerta la presenza delle condizioni cliniche e
delle risorse ambientali, familiari e sociali, incluse quelle rese disponibili
dal Sistema dei servizi sociali, che possano consentire la permanenza al
domicilio della persona non autosufficiente. 6.Il
Piano delle prestazioni personalizzato, formulato dall’equipe responsabile
della presa in carico dell’assistito, individua gli interventi sanitari,
sociosanitari e sociali che i servizi sanitari territoriali e i servizi sociali
si impegnano a garantire, anche in modo integrato, secondo quanto previsto per
le rispettive competenze dal DPCM 29 novembre 2001 e successive modifiche e
integrazioni. 7. Al
fine di promuovere una più adeguata distribuzione delle prestazioni assistenziali
domiciliari e residenziali rivolte ai malati cronici non autosufficienti, a
conferma ed integrazione di quanto già stabilito dal Patto per la salute
2010-2012, si conviene che le Regioni e le Province Autonome, ciascuna in
relazione ai propri bisogni territoriali rilevati, adottano ovvero aggiornano i
progetti di attuazione dei commi precedenti, dando evidenza: - del
fabbisogno di posti letto, espresso in funzione della popolazione da assistere
presso le strutture residenziali e semiresidenziali destinate ai malati cronici
non autosufficienti, ai disabili, alle persone con disturbi psichiatrici, ai
minori e alle persone con dipendenze, articolato per intensità assistenziale
e per durata e con evidenza di proporzione
tra assistiti in regime residenziale e in regime domiciliare; - del
fabbisogno, espresso in funzione della popolazione da assistere, e
l’organizzazione delle cure domiciliari sanitarie e socio-sanitarie articolate
per intensità, complessità e durata dell’assistenza; -
delle modalità di integrazione nelle UVMD di tutte le professionalità, anche al
fine di garantire una gestione integrata delle risorse impiegate nel progetto
assistenziale. 8. Le
Regioni si impegnano ad armonizzare i servizi socio sanitari, individuando
standard minimi qualificanti di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie
che saranno definite anche in relazione al numero e alla tipologia del
personale impiegato. ART.7 Assistenza sanitaria negli istituti
penitenziari Si
conviene che le Regioni e le Province autonome si impegnano ad approvare, entro
il 30 settembre 2014, nella sede della Conferenza Unificata, ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo n.281/1997, l’Accordo avente ad oggetto
:“Linee Guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria
negli Istituti penitenziari; implementazione delle reti sanitarie regionali e
nazionali”. ART. 8 Revisione disciplina partecipazione
alla spesa sanitaria ed esenzioni 1.E’
necessaria una revisione del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria
e delle esenzioni che eviti che la partecipazione rappresenti una barriera per
l’accesso ai servizi ed alle prestazioni così da caratterizzarsi per equità ed
universalismo. Il sistema, in fase di
prima applicazione, dovrà considerare la condizione reddituale e la
composizione del nucleo familiare e
dovrà connotarsi per chiarezza e
semplicità applicativa. Successivamente, compatibilmente con le informazioni
disponibili, potrà essere presa in considerazione la condizione “economica” del
nucleo familiare. 2.Si
conviene altresì che il nuovo sistema della partecipazione dovrà garantire per ciascuna regione il medesimo
gettito previsto dalla vigente legislazione nazionale, garantendo comunque
l’unitarietà del sistema. 3.A tal fine si conviene che uno specifico gruppo di lavoro misto con la
partecipazione di rappresentanti delle Regioni, del Ministero della salute, del
Ministero dell’economia e delle finanze, di Agenas, coordinato dal Ministero della salute, definisca i
contenuti della revisione del sistema di partecipazione entro il
30 novembre 2014. ART. 9 Sistema di remunerazione delle
prestazioni sanitarie Al
fine di effettuare la revisione e l’aggiornamento del sistema di remunerazione
delle prestazioni sanitarie si conviene: 1.
di istituire, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, una commissione
permanente costituita da rappresentanti dei Ministeri della Salute e
dell’Economia e delle Finanze, della Conferenza delle Regioni e Province
Autonome nonché dell’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali
(Agenas) al fine di: -
aggiornare
e manutenere le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di
riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica
ambulatoriale di cui al DM 18 ottobre 2012, nonché di assistenza protesica di
cui decreto del Ministro della sanità
27 agosto 1999, n. 332; -
individuare
le funzioni assistenziali ed i relativi criteri di remunerazione massima, ai
fini dell’applicazione dell’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502 e s.m.i.; -
definire
criteri e parametri di riferimento per l’individuazione delle classi
tariffarie; -
promuovere la sperimentazione di
metodologie per la definizione di tariffe per i percorsi terapeutici
assistenziali territoriali. 2. Le Regioni convengono che gli accordi per
la compensazione della mobilità interregionale:
- prevedono la valorizzazione dell’attività sulla base della tariffa
regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regione in cui vengono
erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale
definita sulla base della normativa vigente; - individuano e regolamentano, ai sensi
del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere
riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori
espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente
indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di
specifici dispositivi ad alto costo. Detti
accordi devono essere approvati dalla Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto
degli equilibri di bilancio programmati. 3. Dalla data della stipula del presente
Patto, gli accordi bilaterali fra le
Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all’articolo 19 del precedente Patto
per la Salute sottoscritto il 3 dicembre 2009, sono obbligatori. 4. In sede
degli accordi di cui ai precedenti
commi 2 e 3, sarà
possibile individuare volumi, tipologia
e modalità di remunerazione aggiuntiva
relative all’ espianto e trasporto degli organi per il trapianto, alla ricerca
e prelievo midollo osseo e CSE midollari, nonché modalità di compensazione dei costi dei
ricoveri ospedalieri erogati, da unità operative e/o strutture pediatriche
espressamente individuate, alla casistica di età pediatrica ad elevata
complessità assistenziale oggetto di mobilità, nella misura in cui siano
riconosciuti diversi da quelli della casistica generale. 5. La definizione
delle modalità di remunerazione aggiuntiva di cui al comma 4 resta di
competenza della Commissione Salute della Conferenza delle regioni e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli equilibri di
bilancio programmati. ART. 10 Comitato per la verifica dei Livelli
Essenziali di Assistenza 1. Restano
fermi i compiti e le funzioni attribuite dall’ordinamento vigente al Comitato
per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, istituito ai sensi
dell’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 2. Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza, istituito ai sensi dell’art. 9 dell’Intesa Stato Regioni del 23
marzo 2005, assicura il supporto, per quanto di competenza, al Ministro
della salute nell’ambito delle attività di indirizzo e di coordinamento
inerenti il monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi sanitari
regionali. 3. Il Comitato, per lo svolgimento dei
compiti affidati, utilizza il sistema di
garanzie per il raggiungimento in ciascuna regione degli obiettivi di tutela
della salute perseguiti dal Servizio sanitario nazionale di cui all’art. 9 del
D.lgs n. 56/2000. Le attività del Comitato sono svolte avvalendosi degli
strumenti e degli esiti delle attività del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
e con il supporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. 4. Si conviene che, annualmente, ai fini
della verifica degli adempimenti regionali che consente l’accesso al
finanziamento integrativo condizionato alla verifica positiva degli adempimenti
regionali, il Comitato per la verifica dei LEA di cui all’ articolo 9
dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, può disporre l’aggiornamento dei
suddetti adempimenti ovvero delle modalità di verifica, tenuto conto delle
disposizioni normative intervenute, degli Accordi e/o Intese sanciti
dalle Conferenza Stato Regioni o Unificata e delle sopravvenute esigenze di
monitoraggio. Il documento
relativo agli indicatori LEA deve essere trasmesso alle Regioni entro il 31
dicembre dell’anno precedente a quello di verifica. 5. Il Comitato assicura il supporto
necessario alla definizione delle specifiche esigenze di monitoraggio dei Lea
ai fini della realizzazione dell’anagrafe nazionale degli assistiti, da
realizzarsi, nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria, da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della
salute, ai sensi dell’articolo 1, comma 231 della legge 27 dicembre 2013,
n.147. 6. Si conviene che il
mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai
Lea stabiliti per i direttori generali costituisce grave inadempimento
contrattuale e comporta l’applicazione dell’articolo 3-bis, comma 7 del dlgs.
N.502/1992 e s.m.i, con la previsione di decadenza automatica dei direttori
generali. La verifica dell’adempimento, ai fini dell’accesso al finanziamento
integrativo del servizio sanitario nazionale, è effettuata nell'ambito del Comitato permanente
per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza. 7. Con il decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro il 31 dicembre 2014, si
provvede all’aggiornamento del decreto del 12 dicembre 2001, di cui all’art. 9,
comma 1 del d.lgs n.56/2000 e all’approvazione della metodologia di
monitoraggio del sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza
sanitaria. ART.
11 Tavolo per la verifica degli adempimenti 1.
Restano
fermi i compiti e le funzioni attribuite dall’ordinamento vigente al Tavolo di
verifica degli adempimenti, istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’Intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 2.
Si conviene che,
annualmente, ai fini della verifica degli adempimenti regionali che
consente l’accesso al finanziamento integrativo condizionato alla verifica
positiva dei medesimi adempimenti, il Tavolo di cui al comma 1 può disporre, in
tempi utili alle Regioni per la necessaria istruttoria, l’aggiornamento dei
suddetti adempimenti ovvero delle modalità di verifica, tenuto conto delle
disposizioni normative intervenute, degli Accordi e/o Intese sanciti
dalle Conferenza Stato Regioni o Unificata e delle sopravvenute esigenze di
monitoraggio. ART. 12 Piani di riorganizzazione, riqualificazione e
rafforzamento dei servizi sanitari regionali Si conviene
sulla necessità di ridefinire il sistema di governo dei piani di rientro con
processi di qualificazione dei Servizi sanitari regionali che garantiscano il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) revisione
della disciplina relativa al regime di compatibilità e al ruolo dei Commissari
ad acta, prevedendo l’incompatibilità con l’affidamento di incarichi istituzionali; b) semplificazione
e razionalizzazione delle procedure di verifica dei provvedimenti attuativi del
piano di rientro ovvero del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e
rafforzamento del servizio sanitario regionale; c) realizzazione di un efficace sistema di monitoraggio e
supporto alle Regioni, che consenta di intervenire prima che si realizzino le
condizioni, che impongono l’adozione dei piani di rientro ovvero del Piano di
riorganizzazione, riqualificazione e rafforzamento del servizio sanitario
regionale. A tal fine
Governo e Regioni convengono quanto segue: 1. i nuovi
Programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione e di rafforzamento
del Servizio sanitario regionale (successivamente PDR), da approvarsi ai sensi
delle disposizioni vigenti, devono prevedere: -
obiettivi e azioni finalizzate alla chiara
definizione dei processi di governance regionale nel rispetto dei
principi generali del dlgs n.502/1992 e s.m.i e del d.lgs n.517/1999, delle
altre norme vigenti in materia di garanzia dei LEA, aziendalizzazione, verifica
e controllo; -
interventi di riorganizzazione e riqualificazione
del SSR idonei a garantire congiuntamente il perseguimento dei LEA e
dell’equilibrio economico-finanziario, assicurando la coerenza nelle
articolazioni aziendali; 2.
di promuovere l’adozione delle modifiche normative
necessarie affinché, in caso di nuovi commissariamenti, sia previsto che la
nomina a commissario ad acta sia incompatibile con l'affidamento o la
prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a
commissariamento; 3.
che il Commissario ad acta, ove nominato, deve
possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità
ed esperienza di gestione sanitaria
anche in base ai risultati in precedenza conseguiti; 4.
che i sub Commissari svolgono attività a supporto
dell’azione del Commissario, essendo il loro mandato vincolato alla
realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al Commissario con il
mandato commissariale, avvalendosi del personale, degli uffici e dei mezzi
necessari all’espletamento dell’incarico di cui all’articolo 4, comma 2 del
decreto- legge n.159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.222/2007; 5.
che il Commissario ad acta qualora, in sede di
verifica annuale ai sensi dell'articolo 2,
comma 81, della legge n. 191 del 2009, riscontri il
mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, così come
specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con
provvedimento motivato, la decadenza
degli stessi, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio
sanitario regionale, in applicazione dell’articolo 3-bis,comma 7
del d.lgs 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.. 6.
Ferme restando le sedi di verifica
congiunta dell’attuazione dei Piani di rientro - individuate dalle disposizioni
vigenti nel Comitato per la verifica dei Lea e nel Tavolo di verifica
adempimenti di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato
Regioni del 23 marzo 2005– si conviene
che per l’attività di affiancamento alle Regioni che hanno sottoscritto
l’accordo, il Ministero della Salute si avvale del supporto tecnico-operativo
dell’Agenas. Per
tale ragione, si conviene di promuovere l’adozione della seguente modifica
normativa: “All’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre
2006, n.296, all’ultimo periodo le parole: “Il Ministero della salute, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”, sono sostituite dalle
seguenti: “Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto
tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze”. 7. Ferme
restando le competenze in ordine al monitoraggio economico-finanziario del
Tavolo di verifica adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni
del 23 marzo 2005 8. In merito a
quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo, si conviene di
prevedere nuove modalità di verifica degli obiettivi connessi all’erogazione
dei LEA e procedure di semplificazione e di aggiornamento nella fase attuativa
dei Programmi operativi in atto, sempre con riferimento agli obiettivi connessi
all’erogazione dei LEA, sulla base dello stato di avanzamento delle azioni
programmate. Tale procedura di semplificazione del monitoraggio degli obiettivi
connessi all’erogazione dei LEA dovrà prevedere esclusivamente l’individuazione
di alcune aree prioritarie di intervento in materia di erogazione dei LEA e
relativo cronoprogramma e modalità di attuazione, tenuto conto di quanto
previsto nel programma operativo in relazione agli obiettivi strutturali del
Piano stesso.
10. I programmi operativi in corso potranno essere aggiornati secondo le
finalità del presente articolo. ART. 13 Controlli
ART.14 Edilizia sanitaria, investimenti e
ammodernamento tecnologico 1. Al fine di garantire le condizioni
di sicurezza e la continuità di esercizio delle strutture sanitarie, nonché in
considerazione delle esigenze di adeguamento strutturale e ammodernamento
tecnologico e organizzativo del Servizio sanitario nazionale, il Governo si
impegna ad assicurare alle regioni , nell’ambito del complessivo finanziamento allocato sul comparto degli
interventi infrastrutturali, adeguate risorse finanziarie,
compatibilmente con il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica e con il quadro macroeconomico, anche
mediante la rifinalizzazione di quota parte delle risorse eventualmente
rivenienti dal procedimento di riaccertamento straordinario dei residui
relativi al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo
49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’operazione di cui al periodo
precedente non può incidere su somme ancora spettanti alle regioni a titolo di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale e pertanto a tal fine non avrà
luogo la cancellazione dei residui passivi corrispondenti a pretese creditorie
regionali sussistenti. 2. Le
predette risorse saranno garantite a valere sul programma straordinario di
investimenti di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1967, n. 88 ovvero attraverso altre modalità di finanziamento, anche
nell’ambito della quota nazionale della nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di
cui all’articolo 1, commi 6 e seguenti della legge n.147/2013 e dei Fondi UE 2014-2020. 3.Al fine di superare la straordinarietà
degli interventi in sanità e regolamentare “la vita tecnica normale”, il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad
una revisione dell’attuale normativa tecnica in materia di sicurezza, igiene e
utilizzazione degli ambienti, che tenga conto delle caratteristiche delle
strutture sanitarie esistenti, attraverso un Programma triennale da adottarsi,
previa Intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge n.131/2003, entro il 31 dicembre 2014. ART. 15 Sanità Digitale e Piano di evoluzione dei
flussi informativi del NSIS 1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità
del Servizio sanitario nazionale attraverso l’impiego sistematico
dell’innovazione digitale in sanità, il Governo e le Regioni concordano entro
30 giorni dalla stipula della presente Intesa, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, un “Patto per la Sanità Digitale”, ossia un piano
strategico teso a rimuovere gli ostacoli che ne rallentano la diffusione e ad
evitare realizzazioni parziali o non conformi alle esigenze della sanità
pubblica. Tale Patto individua, in raccordo con le azioni previste nell’ambito
dell’Agenda Digitale nonché dalle vigenti disposizioni in materia di sanità
digitale, specifiche priorità, analizza e propone modelli realizzativi di
riferimento e strumenti di finanziamento, anche con l’attivazione di iniziative
di partenariato pubblico-privato capaci di innescare un circuito virtuoso di
risorse economiche destinate a finanziare gli investimenti necessari. 2. Il Piano di Evoluzione dei Flussi
NSIS (PEF-NSIS) rappresenta lo strumento di programmazione degli interventi sui
sistemi informativi, necessari a consentire il governo e il monitoraggio dei
LEA e dei relativi costi, in coerenza con il percorso evolutivo del NSIS
condiviso tra le Amministrazioni centrali e regionali. 3. Il PEF-NSIS si sviluppa su un
orizzonte temporale triennale. Il Piano è predisposto dalla Cabina di Regia del
NSIS la quale provvede, con periodicità annuale, al suo aggiornamento secondo
una logica a scorrimento. Eventuali interventi evolutivi resisi necessari e non
preventivamente pianificati nel PEF-NSIS, vengono inseriti nel Piano attraverso
un apposito aggiornamento infrannuale dello stesso, anche rimodulando altri
interventi pianificati. 4. Ciascuna Regione, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente, mette in atto sul proprio
territorio le misure necessarie all’attuazione degli interventi previsti dal
PEF-NSIS, nel rispetto delle modalità e tempistiche definite ai sensi
dell’articolo 3 dell’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005. ART. 16 Cabina di Regia del NSIS Entro 90 giorni dalla stipula della
presente Intesa si procede alla stipula dell’Accordo quadro tra il Ministro
della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delegato
per l’innovazione tecnologica e le Regioni e le Province autonome, di riadeguamento
dei compiti, della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina
di Regia del NSIS anche con riferimento alle iniziative di sanità in rete al
fine di assicurare un sistema unitario e condiviso di interventi.
Conseguentemente è pattuita una proroga dei compiti e della composizione della
Cabina di regia del NSIS fino all’entrata in vigore del citato nuovo Accordo. ART. 17 Piano
nazionale della Prevenzione 1.Le Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con lo schema di Piano nazionale
della Prevenzione, in corso di approvazione, convengono di confermare per gli
anni 2014-2016, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1 comma 1 del
presente Patto, la destinazione di 200 milioni di euro annui, oltre alle
risorse individuate a valere sulla quota di finanziamento vincolato per la
realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 1996, n.662 e successive
integrazioni. 2.Con
il presente Patto le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
convengono che il 5 per mille della quota vincolata per il
Piano nazionale della prevenzione, di cui agli accordi previsti per la
realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale indicati al comma
1, venga destinato a una linea
progettuale per lo svolgimento di
attività di supporto al Piano nazionale della prevenzione medesimo da parte dei
network regionali dell’Osservatorio nazionale screening, Evidence-based
prevention, Associazione italiana registri Tumori. 3.Le
Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a mettere in
atto ogni utile intervento per promuovere la salute in tutte le politiche ed
attuare la promozione della salute attraversi politiche integrate e intersettoriali a sostegno del diritto di ciascun cittadino a
realizzare il proprio progetto di vita in un disegno armonico di sviluppo del
territorio e della comunità in cui vive
ciascuno. ART. 18 Attuazione delle norme di riordino degli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali 1. Le Regioni e le Province autonome
provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino
degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di cui all’articolo 10, comma 1,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, entro sei mesi
dall’approvazione del patto. 2. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministro
della salute provvede alla nomina del commissario dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale. 3. Il, commissario nominato
ai sensi del comma 2, svolge le funzioni previste dall’articolo 11, commi
2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nelle more
dell’emanazione dei provvedimenti regionali di cui al presente articolo. 4. Si
conviene che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali debbano coordinare la
propria azione con le politiche di prevenzione delle Regioni di riferimento. ART. 19 Sanità pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare 1.Le
normative comunitarie in materia veterinaria (sanità animale, benessere e
sicurezza alimentare) vincolano gli Stati Membri ad una applicazione uniforme e
coerente con il raggiungimento di un elevato livello di protezione per i
cittadini/consumatori dell’Unione. I risultati raggiunti dall’Italia in materia
di garanzie per i propri cittadini e di sostegno alle produzioni
agro-alimentari che concorrono significativamente al Prodotto Interno Lordo
richiedono un’adeguata valorizzazione delle attività dei Servizi Veterinari
Regionali ed il superamento di alcune fragilità che stanno pesando in maniera
significativa sull’ulteriore promozione del Sistema Italia in campo europeo ed
internazionale, soprattutto alla vigilia di un evento dedicato specificatamente
a questa materia, quale EXPO 2015. Alla luce di queste considerazioni, risulta
pertanto indispensabile assicurare i livelli essenziali di assistenza in tema
di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, nonché l’adempimento
degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal
Regolamento (CE) 882/2004 e successive modifiche. 2.Le
Regioni ritengono, pertanto, di dover adottare tutte le iniziative necessarie a
rendere i sistemi regionali di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza
alimentare sempre più efficaci ed efficienti nelle attività di prevenzione,
vigilanza e controllo, con l’obiettivo di migliorare a) il livello di tutela
della salute dei cittadini/consumatori; b) il livello di garanzia e di
qualificazione igienico-sanitaria e nutrizionale degli alimenti destinati al
consumo umano; c) il benessere animale d) la qualità igienico-sanitaria degli
alimenti destinati al consumo animale; e) la tracciabilità di filiera. 3.A tal
fine le Regioni si impegnano a garantire che le Aziende Sanitarie Locali, per
quel che concerne la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria,
rispettino l’articolazione organizzativa prevista dai commi 2 e 4 dell’art. 7
quater del d.lgs 502/92 e s.m.i., riconoscendo l’opportunità che le unità
operative deputate alle funzioni specifiche sopra richiamate siano
possibilmente configurate come unità operative complesse e siano dotate di
personale adeguato. 4.L’applicazione
di quanto previsto dal comma 3 in materia di personale deve avvenire nel
rispetto dei vincoli in materia di spesa previsti dalla legislazione vigente e,
per le regioni sottoposte a piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da detti piani
nonché dei parametri standard per la definizione delle strutture complesse e
semplici adottati dal Comitato LEA in data 26/03/2012. ART.
20 Ricerca
sanitaria 1.La
ricerca sanitaria è parte integrante delle attività del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) poiché è fondamentale per garantire ai cittadini una sanità
che risponda in modo efficace,
efficiente e sostenibile ai reali bisogni di assistenza e cura. 2.La ricerca sanitaria
e biomedica non è solo progresso
scientifico e tecnologico ma deve essere
soprattutto innovazione al fine di ottenere concreti miglioramenti
dell’assistenza sanitaria, dei servizi e della loro organizzazione. Per questo deve essere trasferibile,
nel medio periodo, al paziente, alla organizzazione dei servizi, al territorio
e alle attività produttive. Nell’ambito di tale
strategia è fondamentale il reperimento
delle fonti di finanziamento, l’individuazione delle possibili sinergie fra
ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea e la
valorizzazione delle risorse già presenti nel SSN. Pertanto debbono essere
evitati rischi di duplicazioni e
sovrapposizioni integrando le risorse e individuando tematiche condivise dai soggetti
finanziatori. Deve essere mantenuto e
implementato un percorso rigoroso e trasparente che si occupi non solo di
selezionare le migliori proposte di ricerca, ma che aiuti anche concretamente a
definire le priorità più utili alla gestione delle aree di incertezza negli interventi
sanitari. 3.
Il Ministero della salute si avvale del Comitato tecnico sanitario per
monitorare l’attuazione del programma di ricerca sanitaria, le problematiche
emergenti, le tematiche di maggior impatto, nonché definire le procedure più idonee al raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Ogni anno detto Comitato dovrà fornire alla Conferenza
Stato regioni una relazione sullo stato
di avanzamento del programma. Dall’attuazione della presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ART. 21 Attività intramoenia Al
fine di consentire il passaggio al regime ordinario dell’esercizio
dell’attività libero professionale intramuraria, si conviene di dare piena
attuazione a quanto stabilito dalla legge 3 agosto 2007, n. 120, così come
modificata dall’art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n.158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189. ART 22 Gestione e sviluppo delle risorse umane 1. Al fine
di garantire la nuova organizzazione dei servizi sanitari regionali, con
particolare riferimento alla riorganizzazione delle rete ospedaliera, ai
servizi territoriali e le relative forme di integrazione, alla promozione della
salute e alla presa in carico della cronicità e delle non autosufficienze e di
garantire un collegamento alla più ampia riforma della Pubblica
Amministrazione, si conviene sulla necessità di valorizzare le risorse umane
del Servizio Sanitario Nazionale e di favorire l’integrazione multidisciplinare
delle professioni sanitarie e i processi di riorganizzazione dei servizi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Si
conviene che l’articolo 1, comma 174 della legge n.311/2004 e s.m.i. sia
modificato affinché il blocco automatico del turn over operi fino al 31
dicembre dell’anno successivo a quello di verifica. 3. Si
conviene, per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, di procedere ad
innovare l’accesso delle professioni sanitarie
al Servizio Sanitario Nazionale, nonché a ridisciplinare la formazione
di base e specialistica, lo sviluppo professionale di carriera con
l’introduzione di misure volte ad assicurare una maggiore flessibilità nei
processi di gestione delle attività professionali e nell’utilizzo del personale
nell’ambito dell’organizzazione aziendale. 4. Al fine
di realizzare le finalità di cui ai precedenti commi, si conviene che il
Governo e le Regioni istituiscono apposito Tavolo politico per individuare,
anche alla luce di esperienze di altri paesi UE, specifiche soluzioni
normative. Il Tavolo
concluderà i lavori entro il 31 ottobre
2014 e si concluderà con la definizione di un disegno di legge delega
che dovrà specificamente dettare
principi e criteri direttivi in ordine a: a.
valorizzazione
delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, per favorire
l’integrazione multidisciplinare delle
professioni sanitarie e i processi di riorganizzazione dei servizi,
senza nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica; b.
accesso
delle professioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale ; c.
disciplina
della formazione di base e specialistica per il personale dipendente e
convenzionato della formazione di base specialistica; d.
disciplina dello sviluppo professionale di carriera con l’introduzione di misure volte ad
assicurare una maggiore flessibilità nei processi di gestione delle attività
professionali e nell’utilizzo del personale nell’ambito dell’organizzazione
aziendale; e.
introduzione
di standards di personale per livello di assistenza, anche attraverso la
valorizzazione delle iniziative promosse a livello comunitario, ai fini di determinare il
fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale; f.
precariato: si conviene, al fine di assicurare
l’erogazione dei Lea e la sicurezza delle cure,
di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, del dl
n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del
2013 in materia di stabilizzazione del
personale precario, subordinatamente alla definizione, da parte dell’apposito D.P.C.M
ivi previsto, dei relativi criteri applicativi e nel rispetto degli stessi. 5. Inoltre, in materia di contenimento
delle spese di personale, si conviene di modificare il comma 3-bis
dell’articolo 17 del decreto-legge n.98/2011, - che impone, a partire dal 2015,
il rispetto del vincolo previsto dall’articolo 2, commi 71 e 72 della legge
n.191/2009 ( spesa 2004 diminuita dell’1,4%) indipendentemente dall’effettivo
conseguimento dell’equilibrio economico - prevedendo che le Regioni siano
considerate adempienti ove venga accertato, con le modalità previste
dall’articolo 2, comma 73 della citata legge n.191/2009, il conseguimento di
tale vincolo attraverso un percorso graduale fino all’applicazione totale dello
stesso nel 2020. Si conviene altresì di effettuare un approfondimento tecnico
ai fini dell’aggiornamento del parametro spesa 2004- 1,4%. Articolo 23 Assistenza farmaceutica Il
tema del governo della spesa farmaceutica coniugato con l’importanza dello
sviluppo del mondo imprenditoriale nel settore delle industrie farmaceutiche in
Italia, si conferma come fondamentale per le strategie del paese. A tale scopo,
tenendo presenti i fabbisogni del SSN, si ritiene necessario incrementare e
migliorare le strategie degli investimenti in innovazione e ricerca anche con
politiche di Governance che, nel rispetto dei vincoli di bilancio, favoriscano
l’accesso dei cittadini ai farmaci innovativi ed efficaci ai fini della tutela
della salute pubblica e a garanzia della centralità del malato nei percorsi
assistenziali e terapeutici. Per
il governo della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale sia per quanto
riguarda l’appropriatezza che per il rispetto dei tetti di spesa programmati,
nei limiti delle risorse stabilite all’articolo 1, comma 1 del presente Patto e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le parti
si impegnano: 1)
Ad adottare le opportune iniziative affinché l’AIFA provveda all’aggiornamento
del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei farmaci rimborsabili, sulla base
del criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica, prevedendo anche dei
prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee. 2)
A rivedere la normativa nazionale che riconduca alla contestualità fra la
Autorizzazione alla Immissione in Commercio (AIC) e la definizione del regime
di rimborsabilità. Nelle more della revisione della normativa regioni ed AIFA,
al fine di garantire l’unitarietà dei livelli di assistenza erogati dal SSN, si impegnano a condividere delle linee guida per assicurare un
appropriato percorso assistenziale; 3)
Ad una revisione degli accordi negoziali sui farmaci sottoposti ai Registri di
Monitoraggio AIFA, dopo un periodo massimo di 36 mesi, valutando se
vengano confermati o meno i risultati clinici attesi; 4)
A definire un percorso per sostenere esclusivamente l’innovazione terapeutica
reale, importante e dimostrata rispetto alle terapie già in uso; 5)
A regolamentare l’applicazione dell’articolo 10 della legge 189/2012 relativo
alla definizione di equivalenza terapeutica, in modo tale che le determinazioni
di AIFA siano contestualmente valide ed applicabili su tutto il territorio
nazionale. A tale scopo si ritiene di costituire un network informativo di
coordinamento quale insieme di centrali regionali di acquisto, una centrale
unica per Regione; 6)
Ad istituire un tavolo di monitoraggio permanente composto da tre rappresentati
delle Regioni, un rappresentante del MEF, un rappresentate del Ministero della
Salute, un Rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico, un
rappresentante di AIFA ed un rappresentante di Age.Na.S che, sulla base dei
dati analitici messi a disposizione da AIFA, verifichi l’attuazione del
presente articolo ed elabori eventuali
proposte per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Articolo 24 Dispositivi medici Il
SSN si pone come interlocutore del mercato dei dispositivi medici fornendo il
fabbisogno, sia quantitativo che qualitativo, nell’interesse della salute dei
cittadini. In considerazione dell’invecchiamento della popolazione e
dell’aumento delle patologie ad esso correlate si ritiene auspicabile lo studio
di nuove strategie di procurement al fine di promuovere l’accesso dei pazienti
alle tecnologie sanitarie innovative ed efficaci . 1.
Al fine di assicurare efficace impulso alle attività di vigilanza sugli
incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio di dispositivi medici, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni (impiantabili attivi),
dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, e successive
modificazioni (diagnostici in vitro), e dall'articolo 9 del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46 (dispositivi medici), con decreto del Ministro della
salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le
modalità per l'attivazione di una rete di comunicazione dedicata alla
dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle
informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. 2.
Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati, nell'ambito del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), i contenuti informativi e le
modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete
nazionale per la dispositivo-vigilanza. 3.
Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni previste dagli articoli 5 e
6 del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 ed assicurare
omogeneità di comportamenti da parte delle strutture pubbliche del Servizio
Sanitario Nazionale, si conviene di predisporre
entro il 1° ottobre 2014 un documento, da adottarsi previo accordo sancito dalla Conferenza
Stato-Regioni, recante Linee Guida per il corretto utilizzo dei dati e della
documentazione presente nel Repertorio dei dispositivi medici istituito ai
sensi del citato decreto. Con le medesime modalità si conviene di predisporre
indicazioni operative per le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale che consentano
alle stesse la corretta ed uniforme modalità di gestione dei dati ai fini del
conferimento da parte delle regioni, in
attuazione alle disposizioni previste dal decreto del Ministro della salute 11
giugno 2010. 4.
Allo scopo di rafforzare lo strumento del monitoraggio dei consumi e della spesa
su base nazionale e regionale per i dispositivi medici a carico del Servizio
Sanitario Nazionale come stabilito dal decreto ministeriale dell’11 giugno
2010, si conviene di predisporre indicazioni operative per le strutture
pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale che consentano
alle stesse la corretta ed uniforme modalità di gestione dei dati ai fini del
conferimento da parte delle regioni. 5.
Le Regioni si impegnano a richiedere alle singole aziende sanitarie la
definizione di un budget annuale preventivo dei consumi per classi CND per la
migliore programmazione della spesa e il controllo dell’appropriatezza dei
consumi sui dispositivi a più alto costo. Le Regioni, altresì, attivano un
Osservatorio Regionale sui consumi e i prezzi dei dispositivi medici in grado
di fornire dati comparativi alle centrali, uniche su base regionale, di
acquisto utili nella fase negoziale con le aziende di riferimento con
particolare riguardo ai dispositivi impiantabili (Categoria Speciale J della CND)
e a quelli ad alto costo. A tale scopo si ritiene necessario costituire un
network informativo di coordinamento delle centrali regionali di acquisto , una
centrale unica per Regione. 6.
Il flusso dei contratti dei dispositivi medici, istituito con decreto del
Ministero della Salute 11 giugno 2010 ed integrato con decreto del Ministro
della Salute 25 novembre dovrà essere armonizzato con quello dell’Osservatorio
del contratti pubblici, di cui all’art. 7 del Decreto-legislativo 12 aprile
2006, n 163 che ha già il compito di fornire, a partire dal 1 luglio 2012,
un’elaborazione dei prezzi di riferimento dei beni sanitari, ivi compresi i
dispositivi medici. 7.
Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente. Articolo 25 Aggiornamento del nomenclatore
tariffario di cui all’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332 Al
fine di provvedere rapidamente all’attuazione dell’art. 5, comma 2-bis del
decreto legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
189 del 2012, Governo e Regioni
concordano che all’aggiornamento del regolamento recante norme per l’assistenza
protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al
decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332 si provvederà anche a
valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni del presente Patto
per la salute. Articolo 26 Creazione di un modello istituzionale
di HTA dei dispositivi medici 1.
Al fine di dare attuazione alle direttive comunitarie sull’Health Technology
Assessment (HTA), in modo che sia promosso l’uso di dispositivi medici costo –
efficaci, il Ministero della Salute indirizza le proprie iniziative nel senso
di migliorare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di selezionare i
dispositivi medici e le tecnologie elettromedicali in relazione al valore
generato nel sistema. 2.
Tale funzione si inserisce nell’ambito delle attività previste ai fini
dell’attuazione della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo attraverso il
Network Permanente per l’Health Technology Assessment (HTA Network). 3.
In tale contesto si stabilisce che il Ministero della Salute, avvalendosi dell’
AgeNaS e dell’AIFA per quanto di relativa competenza (dispositivi medici
facenti parte integrante di medicinali), al fine di garantire l’azione
coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del SSN
per il governo dei consumi dei dispositivi medici a tutela dell’unitarietà del
sistema, della sicurezza nell’uso della tecnologia e della salute dei cittadini
a livello nazionale, dovrà: -
definire le priorità, anche alla luce delle indicazioni del Piano sanitario
nazionale, attraverso l’istituzione al proprio interno di una “Cabina di
regia”, con il coinvolgimento delle Regioni,
di Age.Na.S e dell’AIFA. La “Cabina di regia” può sentire i principali
stakeholder, tra cui i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e
dell’industria. -
fornire elementi utili per le indicazioni dei capitolati di gara per
l’acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra -
regionale o aziendale; -
fornire elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie
omogenee e per individuare prezzi di riferimento; -
promuovere la creazione del Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici,
attraverso il coordinamento di Age.Na.S., fondato sulla creazione di una rete
nazionale di collaborazione tra Regioni per la definizione e per l’utilizzo di
strumenti per il governo dei dispositivi medici e per l’HTA. 4.
Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 27 Valutazione
nazionale dei medicinali secondo la metodologia dell’Health Technology Assessment 1.
Al fine di garantire un equo e omogeneo accesso per i pazienti a tutti i
medicinali, con particolare riguardo ai medicinali innovativi e/o di
eccezionale rilevanza terapeutica, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in
qualità di organo tecnico competente in tema di regolamentazione dei
medicinali, predispone, a supporto del Ministero della Salute e delle Regioni,
valutazioni di HTA, volte a caratterizzare e individuare i percorsi
farmaco-terapeutici in grado di garantire l’impiego efficiente e costo-efficace
delle risorse disponibili. 2.
Tale funzione si inserisce nell’ambito delle attività previste ai fini
dell’attuazione della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo attraverso il
Network Permanente per l’Health Technology Assessment (HTA Network), anche, per
quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla
medesima direttiva, a supporto della "Cabina di Regia" istituita
presso il Ministero della Salute e delle indicazioni del Piano Sanitario
Nazionale. 3.
La valutazioni nazionali di HTA sui medicinali hanno l’obiettivo di fornire
informazioni affidabili, trasparenti e
trasferibili ai contesti assistenziali Regionali e locali, sull’efficacia
comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di
costo-efficacia nella pratica clinica, tanto prima dell’immissione in
commercio, quanto durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del
farmaco. 4.
Ad esito dell’uso consolidato nella pratica clinica nazionale, l’AIFA, in
stretta collaborazione con le Regioni, coordina le valutazioni dei diversi
percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, con l’obiettivo di
garantire l’accesso e l’uso appropriato ai medicinali. Tali valutazioni, anche
integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell’Osservatorio Nazionale
sull’impiego dei medicinali, nonché di quelli raccolti attraverso i registri di
monitoraggio AIFA, saranno utilizzate nell’iter decisionale degli organi
consultivi dell’Agenzia al fine di istruire le procedure di rivalutazione di
prezzo e/o di rimborsabilità dei medicinali. 5.
Ogni Regione, nell’ambito delle proprie risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente, dovrebbe dotarsi di un suo
presidio HTA a supporto della valutazione HTA. Articolo 28 Cabina di regia per il monitoraggio del patto 1.Ai fini della verifica dell’attuazione del presente Patto
è istituito un Tavolo politico, composto: per il Governo dal Ministro della
salute o suo delegato, dal Ministro dell’economia e delle finanze o suo
delegato, dal Ministro per gli Affari regionali o da un suo delegato; per le
Regioni o da una delegazione politica della Conferenza delle Regioni e Province
autonome, guidata dal Presidente o suo delegato. Il Tavolo politico opera come
Cabina di regia per il monitoraggio in ordine all’attuazione del Patto nei tempi
convenuti. 2. Per il
periodo di vigenza del presente Patto, è istituito
presso l’Agenzia per i servizi sanitari regionali un Tavolo tecnico
interistituzionale, a supporto del Tavolo politico, cui è affidato il compito
di monitoraggio e verifica sull’attuazione di tutti i provvedimenti di cui al
presente Patto e sulle eventuali misure di revisione della spesa
sanitaria di cui al programma del governo, con la partecipazione delle Regioni, secondo modalità condivise. Il Tavolo è
coordinato dall’Agenas ed è composto da rappresentanti del Ministero della
salute, del Ministero dell’economia e delle finanze, da un delegato del
Ministro per gli Affari regionali, da rappresentanti delle Regioni e Province
Autonome di Trento e di Bolzano. Il Tavolo riferisce con cadenza semestrale al
Tavolo politico. A
tale Tavolo è demandato anche il monitoraggio dell’andamento e
dell’applicazione delle misure di revisione della spesa in campo sanitario
individuate dal Governo. La partecipazione ai suddetti Tavoli non
prevede gettoni di presenza o altri emolumenti. 3. Restano ferme le funzioni in
materia di monitoraggio dell’andamento e dell’applicazione delle proposte in
campo sanitario sulla revisione della spesa, assegnate dal vigente ordinamento
al Ministero della Salute e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Restano
altresì ferme le funzioni di monitoraggio della spesa attribuite al Tavolo di
verifica adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2005. Articolo 29 Regioni a Statuto Speciale e Province
Autonome 1.
Si
conviene che le disposizioni previste dal Titolo II dall’articolo 1 del D. lgs
118/ n. 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,
si applicano alle Regioni Friuli
Venezia Giulia e Sardegna e alla Provincia Autonoma di Trento a partire
dal 1° gennaio 2015. Si conviene che per la Regione Valle d’Aosta e per la Provincia
Autonoma di Bolzano l’operatività del citato titolo II del decreto legislativo
118/2011 sul proprio territorio decorra dal 1° gennaio 2017. Le predette Regioni a Statuto Speciale e
Province Autonome si impegnano in tal senso. 2. Sono
fatte salve le competenze delle regioni a Statuto Speciale e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità della presente
Intesa, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di
attuazione. Articolo 30 Norme
finali 1.Il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, si impegnano ad
adottare ogni necessario provvedimento normativo ed amministrativo, in
attuazione della presente Intesa, anche a modifica o integrazione o abrogazione
di norme. 2. In
caso di modifiche normative sostanziali e/o degli importi di cui all’articolo
1, ove necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico, la presente Intesa dovrà
essere altresì oggetto di revisione.
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